Corte di giustizia, Ordinanza C-732/22
Order of the Court (Chamber determining whether appeals may proceed) of 23 March 2023. — G-Core Innovations Sàrl v European Union Intellectual Property Office. — Appeal – EU trade mark – Determination as to whether appeals should be allowed to proceed – Article 170b of the Rules of Procedure of the Court of Justice – Request failing to demonstrate that an issue is significant with respect to the unity, consistency or development of EU law – Refusal to allow the appeal to proceed. — Case C-732/22 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte, nell’ambito del meccanismo di filtro previsto dall’articolo 58a dello Statuto, ha respinto la richiesta di autorizzazione a proseguire il ricorso di G-Core Innovations Sàrl. Ha ritenuto che la domanda non soddisfacesse gli obblighi di precisione e specificità richiesti per dimostrare una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. Di conseguenza, il ricorso non è stato ammesso e la ricorrente è stata condannata a sopportare le proprie spese.
Ricorso per impugnazione in materia di marchio UE dichiarato non ricevibile al vaglio di ammissibilità ex articolo 58a Statuto della Corte, per mancata dimostrazione di una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione.
La questione giuridica
Se il ricorso per cassazione proposto avverso una decisione del Tribunale in materia di marchio dell’Unione europea dovesse essere autorizzato a proseguire, ai sensi dell’articolo 58a dello Statuto e degli articoli 170a e 170b del regolamento di procedura, perché solleva una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione; in particolare, se il ricorrente avesse adeguatamente identificato un errore di diritto del Tribunale e dimostrato il rilievo sistemico delle censure relative alla valutazione del rischio di confusione e al principio di parità di trattamento/sana amministrazione in materia di marchi.
Principio di diritto
Un ricorso proposto contro una decisione del Tribunale in materia di marchio UE non è autorizzato a proseguire se il ricorrente non dimostra, con indicazioni chiare, precise e concrete, che le censure dedotte sollevano una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione; non basta un’affermazione generica di incoerenza o il richiamo a precedenti decisioni dell’EUIPO senza indicare l’errore di diritto imputato al Tribunale, i passaggi contestati della decisione impugnata e l’incidenza sistemica della questione.
Norme richiamate
- Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 58a dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 170a del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 170b del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 137 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 184, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia
Ricorso per marchio UE e filtro di ammissibilità ex articolo 58a Statuto
La Corte di giustizia, riunita nella formazione che decide se un’impugnazione possa essere esaminata, è intervenuta su un ricorso proposto da G-Core Innovations Sàrl contro una sentenza del Tribunale resa in materia di marchio dell’Unione europea. La controversia nasceva da un procedimento di opposizione tra G-Core Innovations e Coretransform GmbH dinanzi all’EUIPO.
Fatti e procedimento principale
Il Tribunale aveva respinto il ricorso di annullamento proposto da G-Core Innovations avverso la decisione della seconda Commissione di ricorso dell’EUIPO del 10 maggio 2021. Con l’impugnazione dinanzi alla Corte, la società ricorrente chiedeva l’annullamento della sentenza del Tribunale e, preliminarmente, che il ricorso fosse autorizzato a proseguire.
Quadro normativo rilevante
La Corte richiama il meccanismo speciale previsto per alcune impugnazioni contro decisioni del Tribunale in materia di decisioni di commissioni di ricorso indipendenti dell’EUIPO.
- Ai sensi del primo comma dell’articolo 58a dello Statuto della Corte, tali impugnazioni non procedono salvo decisione preventiva della Corte.
- Il terzo comma dello stesso articolo consente l’ammissione solo se il ricorso solleva una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione.
- Gli articoli 170a e 170b del regolamento di procedura disciplinano il contenuto della domanda di autorizzazione e la decisione motivata della Corte.
Argomenti della ricorrente
Per ottenere l’autorizzazione a proseguire, G-Core Innovations sosteneva che il ricorso sollevasse una questione significativa per la coerenza del diritto dell’Unione. In particolare, richiamava la giurisprudenza secondo cui l’EUIPO deve tenere conto delle decisioni già adottate in casi simili, in nome della parità di trattamento e della buona amministrazione, e rilevava un presunto contrasto tra decisioni dell’EUIPO riguardanti marchi diversi ma fondati sul medesimo segno anteriore.
La ricorrente affermava inoltre che la valutazione del rischio di confusione doveva fondarsi su un criterio giuridico stabile e prevedibile per i futuri richiedenti, così da garantire uniformità nell’applicazione del diritto dei marchi.
Ragionamento della Corte
La Corte ricorda anzitutto che incombe al ricorrente dimostrare che le questioni sollevate siano effettivamente significative ai sensi dell’articolo 58a dello Statuto. Il controllo di ammissibilità mira infatti a limitare il sindacato della Corte alle sole questioni che presentano rilievo sistemico per il diritto dell’Unione.
La domanda di autorizzazione deve quindi contenere, in modo chiaro e dettagliato:
- i motivi di impugnazione;
- la questione di diritto sollevata da ciascun motivo;
- le ragioni per cui tale questione è significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione;
- l’indicazione della norma o della giurisprudenza asseritamente violata;
- una spiegazione sintetica ma precisa dell’errore di diritto imputato al Tribunale;
- l’incidenza di tale errore sull’esito della sentenza impugnata.
Nel caso di specie, la Corte osserva che gli argomenti della ricorrente non erano formulati con sufficiente chiarezza e precisione. In particolare, la domanda non indicava adeguatamente:
- la natura dell’errore di diritto asseritamente commesso dal Tribunale;
- in che modo tale errore avesse inciso sul dispositivo della sentenza impugnata;
- i paragrafi specifici della sentenza contestati.
Quanto all’asserita questione di coerenza del diritto dell’Unione, la Corte sottolinea che la ricorrente si limitava ad affermazioni troppo generiche e non supportate da elementi concreti specifici del caso. Non era dunque dimostrato, al livello richiesto, che il ricorso sollevasse una questione sistemica distinta dalle sole censure individuali contro la decisione del Tribunale.
Decisione e spese
La Corte conclude che la domanda non è idonea a dimostrare l’esistenza di una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. Di conseguenza, l’impugnazione non è autorizzata a proseguire.
Quanto alle spese, poiché la decisione è stata adottata prima della notifica del ricorso alle altre parti, la Corte dispone che la ricorrente sopporti le proprie spese.
Principio ricavabile
Il meccanismo di filtro delle impugnazioni in materia di decisioni dell’EUIPO richiede una dimostrazione rigorosa, concreta e specifica del rilievo sistemico della questione dedotta; richiami generici alla coerenza della giurisprudenza o alla prevedibilità delle decisioni amministrative non bastano se non sono accompagnati dall’indicazione precisa dell’errore di diritto del Tribunale e della sua incidenza sulla decisione impugnata.
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