Sentenza del 27/11/2017 n. 1616 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
Avviso di accertamento - vizio di sottoscrizione - eccezione formulata in grado di appello - inammissibile
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'eccezione è stata dichiarata inammissibile perché il vizio di sottoscrizione dell'avviso deve essere dedotto tempestivamente nel ricorso introduttivo. La tardività comporta la decadenza dalla possibilità di farlo valere in appello. L'Amministrazione finanziaria ha quindi prevalso sulla specifica contestazione.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha contestato la validità dell'avviso di accertamento sostenendo che fosse stato sottoscritto da un funzionario non abilitato. Tuttavia, tale eccezione è stata formulata per la prima volta in grado di appello e non era stata inserita nel ricorso introduttivo di primo grado.
Norme richiamate
Art. 61, comma 2, D.P.R. n. 600/1973
La nullità dell'accertamento ai sensi del terzo comma dell'art. 42 e del terzo comma dell'art. 43 e, in genere, per difetto di motivazione, deve essere eccepita a pena di decadenza in primo grado.
Le nullità dell'avviso di accertamento, comprese quelle relative ai vizi indicati dalla norma, devono essere contestate nel giudizio di primo grado; non possono essere introdotte per la prima volta in appello.
Art. 42, comma 3, D.P.R. n. 600/1973
La disposizione è richiamata insieme all'art. 61, comma 2, per individuare ipotesi di nullità dell'avviso di accertamento soggette all'onere di tempestiva eccezione.
Art. 43, comma 3, D.P.R. n. 600/1973
La disposizione è richiamata tra le ipotesi di nullità che devono essere fatte valere nel primo grado di giudizio.
Cassazione, sentenza n. 381/2016
Il vizio derivante dalla sottoscrizione dell'avviso da parte di un funzionario non abilitato deve essere dedotto nel ricorso introduttivo; la sua proposizione per la prima volta in appello è inammissibile.
Massime di principio
- I vizi dell'avviso di accertamento, compreso il difetto di sottoscrizione, devono essere individuati e contestati già nel ricorso di primo grado.
- Un motivo nuovo introdotto per la prima volta in appello può essere dichiarato inammissibile, anche se astrattamente fondato.
- È necessario verificare tempestivamente la legittimazione e l'abilitazione del sottoscrittore dell'atto e formulare una contestazione specifica nell'atto introduttivo.
- Le decadenze processuali impongono di concentrare nel primo grado tutte le eccezioni relative alla validità formale e motivazionale dell'accertamento.
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