Cassazione Civile, Ordinanza n. 28746/2022 del 04/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di una società, di un avviso di accertamento relativo a IRES per l'anno d'imposta 2006. La Commissione tributaria regionale aveva confermato il rigetto del ricorso della contribuente e la legittimità dell'atto impositivo. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, ma in pendenza del giudizio ha depositato memoria e documentazione chiedendo la declaratoria di estinzione del processo per adesione alla definizione agevolata prevista dall'art. 6 del d.l. n. 119/2018. La Corte ha verificato la regolarità della domanda di definizione e la mancata presentazione, entro il 31 dicembre 2020, dell'istanza di trattazione da parte di alcuno, nonché l'assenza di un diniego della definizione impugnato.
La decisione
La Corte ha rilevato che la domanda di definizione agevolata della lite era corredata della documentazione prescritta e che non risultava presentata, entro il termine previsto, alcuna istanza di trattazione idonea a impedire l'effetto estintivo. Ha quindi dichiarato che il processo si era estinto per effetto del decorso del termine del 31 dicembre 2020, ai sensi dell'art. 6, comma 13, del d.l. n. 119/2018. Le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. La Corte ha inoltre escluso l'applicazione del c.d. doppio contributo unificato.
Norme richiamate
art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
La presentazione della domanda di definizione agevolata, se corredata della documentazione prescritta e non seguita entro il 31 dicembre 2020 da istanza di trattazione o da diniego impugnato, determina l'estinzione del processo per effetto del decorso del termine previsto dal comma 13.
legge 17 dicembre 2018, n. 136
Norma di conversione del d.l. n. 119/2018 richiamata per la disciplina della definizione agevolata.
art. 372 c.p.c.
Richiamato per l'assegnazione del termine alla ricorrente ai fini della notificazione alla controparte dell'elenco della documentazione prodotta con la memoria.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
Massime di principio
- Nel contenzioso tributario, la domanda di definizione agevolata della lite produce l'estinzione del processo quando sia regolarmente presentata con la documentazione richiesta e non venga tempestivamente proposta istanza di trattazione entro il termine fissato dalla disciplina speciale.
- Ai fini dell'effetto estintivo previsto dalla disciplina della definizione agevolata, non è sufficiente una mera istanza processuale che miri solo a ottenere la declaratoria di estinzione; occorre un'istanza di trattazione idonea a riattivare il processo nei termini stabiliti.
- In caso di estinzione del giudizio per definizione agevolata, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate, secondo la previsione speciale richiamata dalla Corte.
- L'accertamento della sussistenza dei presupposti per la definizione agevolata è sufficiente a definire il giudizio senza esame dei motivi di ricorso nel merito.
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