Cassazione Penale, Ordinanza n. 02893/2025 del 23/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi delle due imputate, ritenendo manifestamente infondato l'unico motivo sollevato sulla presunta violazione del diritto di presenza all'udienza. Conseguentemente ha condannato le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d'appello di Milano aveva condannato due imputate per furto aggravato in concorso. Le imputate hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore munito di procura speciale, deducendo un unico motivo: violazione di legge processuale ex art. 178, lett. c), c.p.p., perché l'udienza di discussione del primo grado si sarebbe svolta e conclusa prima dell'orario fissato, impedendo la loro presenza. La Corte di cassazione ha ritenuto la censura manifestamente infondata, osservando che la Corte territoriale aveva correttamente applicato l'art. 420, comma 2-ter, c.p.p., come introdotto dal d.lgs. 150/2022: quando l'imputato richiede per iscritto, nelle forme di legge, di essere ammesso a un procedimento speciale, ovvero è rappresentato in udienza da un procuratore speciale nominato per tale richiesta, è considerato presente. Nel caso concreto, il difensore di fiducia aveva chiesto il rito abbreviato con procura speciale e, all'udienza di discussione, sempre a mezzo di procura speciale, aveva anche chiesto l'applicazione delle pene sostitutive; quindi non risultava leso il diritto di partecipazione processuale dedotto.
Norme richiamate
art. 178, lett. c), c.p.p.
La norma è richiamata come parametro della dedotta nullità/violazione processuale; la Corte non ne accoglie l'applicazione nel caso concreto, perché la partecipazione dell'imputato deve essere valutata alla luce della disciplina speciale dell'art. 420, comma 2-ter, c.p.p.
art. 420, comma 2-ter, c.p.p.
è considerato presente l'imputato che richiede per iscritto, nel rispetto delle forme di legge, di essere ammesso a un procedimento speciale o che è rappresentato in udienza da un procuratore speciale nominato per la richiesta di un procedimento speciale
L'imputato è considerato presente, ai fini processuali, quando formula per iscritto la richiesta di accesso a un rito speciale oppure quando è rappresentato da un procuratore speciale nominato per tale richiesta; tale previsione esclude la nullità dedotta per mancata presenza fisica all'udienza.
d.lgs. n. 150/2022
È citato come fonte di recente introduzione dell'art. 420, comma 2-ter, c.p.p., applicato dalla Corte per respingere la doglianza processuale.
Massime di principio
- Nel giudizio penale, la doglianza relativa alla mancata presenza fisica dell'imputato all'udienza non è fondata quando l'ordinamento considera l'imputato presente per effetto di una valida richiesta scritta di accesso a un procedimento speciale o della rappresentanza tramite procuratore speciale nominato per tale finalità.
- La deduzione di una nullità ex art. 178, lett. c), c.p.p. deve confrontarsi con le regole speciali che disciplinano la presenza dell'imputato nei riti alternativi; se tali regole qualificano la presenza come sussistente, non vi è lesione del diritto processuale invocato.
- Quando il ricorso per cassazione ripropone una censura già esaminata e correttamente disattesa dal giudice di merito sulla base di una norma applicabile e dirimente, il motivo può essere dichiarato manifestamente infondato e il ricorso inammissibile.
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