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Sentenza

Sentenza n. 8956/2026 - Roma, Sezione 5Q

per l'annullamento previa adozione di misure cautelari del provvedimento del Consolato Generale d’Italia a Mosca datato 1° ottobre 2024 e notificato in data 2 ottobre 2024 con riferimento n. 2024/60247719.

Giustizia amministrativa202412901

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del visto per residenza elettiva adottato dal Consolato Generale d’Italia a Mosca

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego del visto per residenza elettiva, deducendo, con il primo motivo, la violazione dell’art. 4 del d.lgs. n. 286/1998 e dell’art. 6-bis del d.P.R. n. 334/2001, assumendo di avere dimostrato la disponibilità di un’abitazione in Italia e di risorse economiche sufficienti, autonome, stabili e regolari derivanti dalla locazione di due immobili situati in Russia. Ha sostenuto che il Consolato avrebbe erroneamente ritenuto necessaria la registrazione dei contratti di locazione, benché, secondo il diritto russo, i contratti di durata inferiore a un anno sarebbero validi anche senza registrazione. Con il secondo motivo ha dedotto eccesso di potere per manifesta irrazionalità, illogicità e travisamento dei fatti, contestando la valutazione della documentazione bancaria: le limitazioni relative alle causali e all’identificazione dei disponimenti sarebbero dipese dalle regole di segretezza del sistema bancario russo e i documenti prodotti avrebbero comunque consentito di ricondurre i pagamenti ai contratti di locazione. Il Ministero ha eccepito preliminarmente la nullità della procura alle liti, asseritamente rilasciata all’estero senza il rispetto delle formalità necessarie, e nel merito ha sostenuto che le entrate da locazione non fossero adeguatamente dimostrate e, comunque, non presentassero il requisito della stabilità e continuità futura, essendo concentrate in larga misura su un’unica fonte e prive di adeguate garanzie alternative.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo assorbita per economia processuale l’eccezione sulla validità della procura, fondata su un presupposto non del tutto evidente. Il Collegio ha ricostruito i requisiti del visto per residenza elettiva: volontà di stabilirsi in Italia; disponibilità documentata di un’abitazione; ampie risorse economiche autonome, stabili e regolari, ragionevolmente continuative nel futuro e provenienti da fonti diverse dal lavoro subordinato; raggiungimento della soglia minima prevista dalla disciplina applicabile, individuata in circa 30.540 euro annui per un singolo viaggiatore. Ha ritenuto pacifici i primi due requisiti e ha concentrato l’esame sulla capacità economica. La valutazione consolare sull’ampiezza e sulla continuità futura delle risorse è stata qualificata come discrezionale, sindacabile soltanto per manifesta irrazionalità o erronea sussunzione dei fatti. Nel caso concreto, pur risultando formalmente superiori alla soglia minima i canoni indicati nei contratti, permanevano criticità oggettive: dagli estratti conto emergevano versamenti significativi in favore degli affittuari, qualificati dal ricorrente come rimborsi di utenze, ma non coerenti con la documentazione contrattuale che poneva tali oneri a carico degli affittuari; inoltre, la capacità reddituale proveniva per la grandissima parte da un unico contratto di locazione, con conseguente esposizione al rischio della sua cessazione anticipata. In assenza di adeguate riserve liquide o di ulteriori autonome fonti di reddito, era ragionevole dubitare della stabilità e della continuità futura delle risorse. Le spese di lite sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 4 d.lgs. 286/1998

    Richiamato dal ricorrente quale parametro della disciplina dei requisiti per l’ingresso dello straniero; il motivo di violazione è stato respinto.

  • art. 6-bis d.P.R. 334/2001

    Richiamato dal ricorrente nel motivo di violazione di legge; il motivo è stato respinto.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il preavviso di rigetto è stato inviato dal Consolato prima dell’adozione del diniego e il ricorrente ha presentato osservazioni e documenti integrativi.

  • decreto interministeriale n. 850/2011, allegato A, n. 13

    Il visto per residenza elettiva consente l'ingresso in Italia, ai fini del soggiorno, allo straniero che intenda stabilirsi nel nostro Paese e sia in grado di mantenersi autonomamente, senza esercitare alcuna attività lavorativa. A tal fine, lo straniero dovrà fornire adeguate e documentate garanzie circa la disponibilità di un'abitazione da eleggere a residenza, e di ampie risorse economiche autonome, stabili e regolari, di cui si possa ragionevolmente supporre la continuità nel futuro.

    La disposizione richiede, oltre alla volontà di stabilirsi e alla disponibilità di un’abitazione, risorse economiche ampie, autonome, stabili e regolari, ragionevolmente continuative nel futuro, provenienti da rendite, proprietà immobiliari, attività economico-commerciali stabili o altre fonti diverse dal lavoro subordinato.

  • direttiva del Ministro dell’interno 1 marzo 2000, tabella A

    La soglia minima delle risorse è stata individuata nel triplo dell’importo annuo previsto dalla tabella; per un singolo viaggiatore, la quota giornaliera di 27,89 euro conduce a circa 30.540 euro annui.

Massime di principio

  • Per il rilascio del visto per residenza elettiva occorre dimostrare cumulativamente la volontà di stabilirsi in Italia, la disponibilità documentata di un’abitazione e la disponibilità di risorse economiche ampie, autonome, stabili e regolari, ragionevolmente continuative nel futuro e provenienti da fonti diverse dal lavoro subordinato.
  • Il superamento della soglia economica minima prevista dalla disciplina del visto per residenza elettiva non è, da solo, sufficiente a imporre il rilascio del visto: l’autorità consolare deve poter verificare anche l’effettiva consistenza, stabilità e continuità futura delle risorse.
  • La valutazione consolare sull’ampiezza e sulla continuità futura delle risorse economiche costituisce esercizio di discrezionalità amministrativa ed è sindacabile dal giudice amministrativo nei limiti della manifesta irrazionalità o dell’erronea sussunzione dei fatti.
  • La concentrazione della capacità reddituale del richiedente su un’unica fonte, quale un solo contratto di locazione, può legittimare un giudizio negativo sulla stabilità e continuità futura delle risorse quando non sia accompagnata da adeguate riserve patrimoniali liquide o da ulteriori autonome fonti di reddito.
  • Le incongruenze tra i flussi risultanti dagli estratti conto e il contenuto dei contratti di locazione possono ragionevolmente impedire di considerare adeguatamente dimostrata la disponibilità di redditi locativi stabili e regolari.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiorno
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di istruttoria

Testo integrale

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