Cassazione Penale, Sentenza n. 21411/2023 del 18/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha respinto la richiesta di riesame e ha confermato gli arresti domiciliari per il reato di partecipazione ad un'associazione per delinquere nel settore dei giochi elettronici e delle scommesse, con l'aggravante ex art. 416-bis.1 c.p. Il ricorrente deduce: 1) insufficiente gravità indiziaria in quanto le dichiarazioni dei collaboratori non lo collegano alle condotte principali, mancano "reati-scopo" specifici e le intercettazioni non proverebbero la consapevolezza di attività illecite specifiche; 2) violazione sotto il profilo soggettivo riguardo all'aggravante dell'agevolazione mafiosa, perché non sarebbe dimostrata la consapevolezza della finalità mafiosa né il collegamento tra le società del gruppo e organizzazioni mafiose; 3) incoerenza nella motivazione delle esigenze cautelari, essendosi basata sull'indole violenta del Vozza, elemento non direttamente pertinente rispetto ai reati contestati.
La decisione
La Corte ha ritenuto inammissibile il motivo relativo alla gravità indiziaria (quindi ha confermato la valutazione di sussistenza di indizi per la partecipazione all'associazione) ma ha accolto il motivo relativo all'aggravante ex art. 416-bis.1 c.p., rilevando un vizio di motivazione: mancava una spiegazione sufficiente del nesso tra le attività del gruppo e l'agevolazione di un'organizzazione mafiosa. Perciò la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente all'applicazione dell'aggravante ex art. 416-bis.1 c.p. e, per effetto, anche relativamente alle esigenze cautelari connesse, e ha rinviato il procedimento al Tribunale del riesame di Catanzaro per nuovo giudizio.
Norme richiamate
art. 416-bis.1, cod. pen.
La Corte ha ritenuto che l'applicazione dell'aggravante richiede motivazione puntuale e specifica sul nesso tra l'attività dell'associazione e l'agevolazione di un'organizzazione mafiosa; in mancanza di una prova o di riscontri concreti il giudice deve rimettere la valutazione al giudice di merito.
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
La pronuncia osserva che la presunzione legale connessa all'aggravante incide sulle esigenze cautelari: se l'aggravante non è configurata, viene meno la presunzione utilizzata per giustificare la misura; pertanto la valutazione delle esigenze cautelari deve essere riconsiderata.
art. 309, comma 7, cod. proc. pen.
La Corte dispone il rinvio al Tribunale del riesame di Catanzaro ai sensi di questa norma, che disciplina la competenza per il nuovo giudizio a seguito dell'annullamento.
Massime di principio
- La sussistenza dell'associazione per delinquere può essere desunta da un insieme di indici (uso di strumenti per alterare il gioco, metodi violenti, gestione tramite "teste di legno", contante nei rapporti economici) anche se non tutti i collaboratori di giustizia lo indicano esplicitamente.
- L'aggravante per finalità di agevolazione mafiosa (art. 416-bis.1 c.p.) richiede motivazione specifica e non può essere affermata sulla sola base di riferimenti generici a "inserimento nella malavita" o rapporti di parentela: è necessario dimostrare il nesso concreto tra le attività economiche contestate e un'organizzazione di tipo mafioso o sue articolazioni.
- Quando la qualificazione aggravante è incerta, la presunzione che può agevolare l'applicazione di misure cautelari (art. 275 c.p.p.) viene meno, e dunque la decisione sulle esigenze cautelari deve essere riconsiderata senza quell'ausilio presuntivo.
- Le censure sulla gravità indiziaria che consistono in una mera rivalutazione del materiale probatorio sono spesso inammissibili: la Corte non sostituisce il proprio giudizio a quello di merito se mancano vizi formali o di motivazione.
- Se le conclusioni si basano principalmente sulle dichiarazioni di collaboratori di giustizia, il giudice deve indicare le ragioni della loro attendibilità o fornire riscontri indipendenti; l'assenza di tale verifica può giustificare l'annullamento parziale dell'atto.
- L'indole violenta dell'imputato può giustificare il timore di reiterazione solo se collegata al rischio concreto di commissione di reati della stessa specie o attinenti agli stessi beni giuridici; l'accertamento del rischio deve essere congruamente motivato rispetto alla natura dei reati contestati.
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