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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28955/2024 del 11/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (banca)

La controversia

L'istituto di credito aveva domandato l'ammissione al passivo del fallimento di una società, sostenendo di essere creditore per anticipazioni bancarie concesse in relazione a fatture e, secondo la propria prospettazione corretta in ricorso, per un finanziamento su ordini esteri. Il giudice delegato e poi il tribunale avevano escluso il credito ritenendo che le somme fossero state annotate sul conto corrente ordinario solo dopo la dichiarazione di fallimento e che, per effetto dello scioglimento del conto ex art. 78 l.fall., fossero ammissibili solo le poste aventi data certa anteriore al fallimento. La banca ha censurato tale impostazione deducendo violazione degli artt. 78 e 44 l.fall., sostenendo che nel conto corrente bancario le annotazioni hanno efficacia meramente contabile e dichiarativa e che, quando l'operazione sottostante è già perfetta e il credito è già sorto prima del fallimento, la successiva registrazione non può privare il credito della sua anteriorità e della sua ammissibilità al passivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo della banca. Ha affermato che, nel conto corrente bancario, le annotazioni delle singole operazioni hanno valore esclusivamente contabile e non costitutivo, sicché, in caso di scioglimento del rapporto per fallimento del correntista, ai fini dell'accertamento del saldo finale occorre guardare al perfezionamento giuridico delle operazioni attive e passive e non alla sola data della loro registrazione. Il tribunale non si è attenuto a questi principi perché ha escluso in via automatica il credito per la sola annotazione successiva al fallimento, senza verificare se le operazioni sottostanti fossero già perfezionate prima della dichiarazione di fallimento. La Corte ha quindi accolto il ricorso, cassato il decreto impugnato e rinviato al Tribunale di Siena in diversa composizione per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 78 l.fall.

    La dichiarazione di fallimento determina lo scioglimento ipso iure del conto corrente bancario del correntista e la cristallizzazione dei rapporti di debito/credito alla data del fallimento; tuttavia tale effetto non consente di escludere crediti già sorti sul piano giuridico prima del fallimento solo perché annotati successivamente.

  • art. 44 l.fall.

    È richiamato dalla banca a sostegno della censura; la Corte non ne offre una autonoma lettura, ma lo considera insieme all'art. 78 l.fall. nella critica all'automatismo fondato sulla sola annotazione successiva.

  • art. 1823 c.c.

    Serve a distinguere il conto corrente ordinario dal conto corrente bancario; le regole sull'annotazione del conto corrente ordinario non si applicano al conto corrente bancario.

  • art. 1852 c.c.

    Conferma che nel conto corrente bancario il correntista può disporre in qualsiasi momento delle somme risultanti a suo credito, valorizzando il saldo disponibile e il meccanismo di elisione progressiva delle poste contrapposte.

  • art. 1853 c.c.

    È richiamato per affermare che l'effetto di compensazione/elisione deriva dalla coesistenza dei contrapposti rapporti o conti.

  • artt. 1823 ss. c.c.

    Le regole del conto corrente ordinario, incluse quelle sull'annotazione, non sono applicabili al conto corrente bancario, che ha struttura e funzione diverse.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    È il parametro processuale della doglianza, articolata come violazione o falsa applicazione di norme di diritto.

Massime di principio

  • Nel conto corrente bancario le annotazioni delle operazioni hanno natura meramente contabile e dichiarativa, non costitutiva: l'esistenza del credito o del debito dipende dal perfezionamento giuridico dell'operazione sottostante, non dalla sua registrazione interna.
  • In caso di fallimento del correntista e di scioglimento del conto ex art. 78 l.fall., l'accertamento del saldo e dell'eventuale credito da ammettere al passivo deve essere compiuto avendo riguardo alle operazioni già perfezionate prima del fallimento, a prescindere dal momento della loro annotazione sul conto ordinario.
  • Le poste iscritte sul conto anticipi o in contabilità interna della banca costituiscono, di regola, mera evidenza contabile provvisoria e non bastano da sole a dimostrare l'insorgenza o l'anteriorità del credito se non si verifica il concreto titolo e il relativo perfezionamento.
  • Non è legittimo rigettare l'insinuazione al passivo per il solo fatto che la registrazione sul conto ordinario sia posteriore al fallimento, se il rapporto o l'operazione da cui deriva il credito era già definitivamente sorto prima della declaratoria.
  • La disciplina dell'annotazione del conto corrente ordinario non può essere automaticamente trasposta al conto corrente bancario, che risponde a una diversa struttura causale e funzionale.
  • Ai fini dell'ammissione al passivo, il giudice deve accertare in concreto la natura dell'operazione bancaria, il suo perfezionamento e la sua collocazione temporale sul piano giuridico, senza arrestarsi alla sola data di contabilizzazione.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeConto corrente
RamiFallimentare / Crisi d'impresaBancario e finanziario
IstitutiOnere della prova

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