Cassazione Penale, Sentenza n. 23152/2026 del 23/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato si è estinto per prescrizione intervenuta dopo l'emanazione della sentenza impugnata. In motivazione si è dichiarato inammissibile il primo motivo per genericità e si è riconosciuta fondatezza non manifestamente infondata del secondo motivo, ma tutto è stato reso privo di effetto dall'intervenuta prescrizione; pertanto la condanna è stata cancellata senza rinvio.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della condanna per bancarotta fraudolenta distrattiva: 1) primo motivo di censura sulla qualificazione del pagamento come distrattivo anziché quale restituzione di un finanziamento (bancarotta preferenziale); motivo ritenuto inammissibile per genericità perché non ha confutato l'argomentazione decisiva secondo cui la fallita vantava crediti significativi verso la società Giada e quindi la somma non poteva qualificarsi come restituzione di finanziamento; 2) secondo motivo relativo al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 219, ultimo comma, l. fall., con rilievo che la corte di merito aveva ritenuto che l'importo di euro 50.000 non potesse essere considerato oggettivamente modesto; il motivo è stato ritenuto non manifestamente infondato in quanto la valutazione della modesta entità deve tenere conto delle dimensioni dell'impresa, del movimento di affari, dell'ammontare dell'attivo e del passivo e dell'incidenza sul danno dei creditori. Il difensore ha poi chiesto, con memoria, l'annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione.
Norme richiamate
art. 219, ultimo comma, legge fallimentare
La Corte ha richiamato l'art. 219 l.f. in relazione alla valutazione della circostanza attenuante della modesta entità: tale valutazione deve essere relativa e tener conto delle dimensioni dell'impresa, del movimento di affari, dell'ammontare dell'attivo e del passivo e dell'incidenza che la condotta ha avuto sul danno alla massa dei creditori.
Prescrizione del reato (estinzione per prescrizione)
La Corte ha disposto l'annullamento senza rinvio perché il reato si è estinto per prescrizione intervenuta dopo la sentenza impugnata; l'intervenuta estinzione del reato rende inidonee le censure sostanziali e determina l'annullamento senza rinvio.
Giurisprudenza richiamata: Sez. 5, n. 20695 del 29/01/2016 (Chiti, Rv.267147)
Il precedente è stato citato per il principio secondo cui la valutazione della 'modestia' dell'importo deve avvenire tenendo conto dei parametri economico-aziendali e dell'incidenza sul danno dei creditori; tale principio è stato invocato a sostegno della possibile ammissibilità della doglianza sull'attenuante.
Massime di principio
- Per contestare la qualificazione giuridica di un pagamento (distrattivo vs restituzione di finanziamento) è necessario confrontare specificamente e in modo dettagliato gli argomenti decisivi di merito: doglianze generiche rischiano l'inammissibilità.
- I pagamenti tra società del medesimo gruppo possono essere qualificati come distrazione se risultano incompatibili con rapporti creditori-debitori effettivi; occorre provare la natura reale del rapporto (es. credito effettivo vs simulata restituzione).
- La valutazione della 'modestia' dell'importo ai fini dell'attenuante ex art. 219 l.f. è relativa: va considerata rispetto alle dimensioni dell'impresa, al movimento d'affari, all'ammontare dell'attivo e del passivo e all'incidenza sul danno della massa dei creditori.
- Se la prescrizione del reato interviene dopo la sentenza impugnata e prima della decisione della Corte suprema, la Corte può annullare senza rinvio per estinzione del reato; perciò la verifica dei termini di prescrizione deve essere tempestiva e valorizzata in sede di impugnazione.
- In Cassazione le doglianze procedurali o sostanziali che non affrontano i punti decisivi della motivazione di merito rischiano di essere dichiarate inammissibili; bisogna articolare censure specifiche e documentate.
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