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Ordinanza

Ordinanza n. 11321/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'annullamento del verbale con cui la Commissione per gli accertamenti psico-fisici del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell’Arma dei Carabinieri ha giudicato la ricorrente “NON IDONEA”, del provvedimento con cui la Commissione di Riesame ha confermato il precedente giudizio di inidoneità, oltre che al bando di concorso e la graduatoria finale pubblicata.

Giustizia amministrativa202605081

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio di non idoneità psico-fisica, confermato dalla Commissione di Riesame, con conseguente esclusione dal concorso e graduatoria finale

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'esclusione dal concorso per il reclutamento di 4.918 allievi carabinieri in ferma quadriennale, contestando il giudizio di non idoneità formulato dalla Commissione per gli accertamenti psico-fisici del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri. La non idoneità è stata motivata dalla diagnosi di strabismo convergente manifesto con alterazione della visione binoculare, indicata come causa di imperfezione ai sensi della lettera S, punto 3. La ricorrente ha prodotto documentazione medica volta a dimostrare l'insussistenza della causa di inidoneità e ha inoltre impugnato, con motivi aggiunti, la graduatoria intervenuta nel corso del giudizio. Il testo non specifica ulteriori articolazioni dei motivi di illegittimità.

La decisione

Il TAR non ha definito la domanda di annullamento e ha disposto un incombente istruttorio mediante verificazione ai sensi degli artt. 19 e 66 c.p.a. La verificazione è stata affidata alla Commissione Medica Interforze di II Istanza - Comando Sanitario e Veterinario di Roma, con facoltà di avvalersi di specialisti delle proprie strutture. L'Amministrazione dovrà fornire tutta la documentazione necessaria, comprese le norme e le regole tecniche applicabili agli accertamenti sanitari e al giudizio di idoneità. L'organo verificatore dovrà esaminare la documentazione medica prodotta, accertare l'esistenza, l'entità e gli eventuali riflessi menomanti dell'affezione contestata, nonché indicare il codice attribuibile alla candidata e la sua idoneità o meno al reclutamento sotto tale profilo. Le parti dovranno essere preavvisate delle operazioni e potranno parteciparvi tramite difensore e consulente tecnico, con verbalizzazione degli eventuali rilievi. La relazione dovrà essere comunicata e depositata entro il 10 settembre 2026. La camera di consiglio per il prosieguo è stata fissata al 14 ottobre 2026; la decisione sulle spese, comprese quelle della verificazione, è stata differita.

Norme richiamate

  • art. 19 c.p.a.

    Richiamato quale base normativa per la disposizione della verificazione istruttoria.

  • art. 66 c.p.a.

    Richiamato quale disciplina della verificazione, finalizzata ad accertare tecnicamente la sussistenza della causa di inidoneità e l'idoneità al reclutamento.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute in caso di diffusione del provvedimento.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato in relazione alla particolare tutela dei dati relativi alla salute.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale ulteriore fondamento della tutela e dell'oscuramento dei dati relativi alla salute.

Massime di principio

  • Quando la controversia riguarda un giudizio di inidoneità psico-fisica fondato su un accertamento medico contestato dal candidato e supportato da documentazione sanitaria di segno contrario, il giudice può disporre una verificazione tecnica in contraddittorio per accertare l'effettiva sussistenza, entità e incidenza menomante dell'affezione rilevante ai fini del reclutamento.
  • La verificazione in materia di idoneità psico-fisica deve indicare non soltanto l'esistenza della patologia o imperfezione, ma anche il relativo codice previsto dalla disciplina tecnica applicabile e la conseguente idoneità o non idoneità al reclutamento.
  • Nelle operazioni di verificazione le parti devono essere previamente avvisate e possono partecipare mediante il proprio difensore e un consulente tecnico, con verbalizzazione degli eventuali rilievi.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàIstruttoria processuale
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivo

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