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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08462/2023 del 24/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Cassazione ha rigettato il ricorso principale e accolto il ricorso incidentale. Ha cassato l'ordinanza impugnata limitatamente alla statuizione sulle spese e, decidendo nel merito, ha condannato i ricorrenti a rifondere alla resistente le spese del giudizio di merito e di legittimità. Ha inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (società)

La controversia

La controversia nasce dal procedimento di riconoscimento in Italia di una sentenza resa dal Tribunale Distrettuale Centrale di Seoul, favorevole a una società sudcoreana e pronunciata contro una società sudcoreana, una società italiana e una persona fisica. La Corte d'appello di Milano aveva dichiarato esecutiva in Italia la sentenza straniera e compensato integralmente le spese. I soccombenti hanno ricorso per cassazione deducendo, con unico motivo, la violazione dell'art. 64, lett. g), l. n. 218/1995: secondo loro la decisione coreana sarebbe contraria all'ordine pubblico internazionale perché darebbe attuazione a contratti di mutuo asseritamente frutto di reati di usura e di abusivo esercizio di attività finanziaria, con lesione di diritti fondamentali. La resistente ha resistito e proposto ricorso incidentale contro la compensazione delle spese, sostenendo che mancassero i presupposti per derogare al criterio della soccombenza. La Cassazione ha rigettato il ricorso principale: il controllo sull'ordine pubblico, in sede di riconoscimento, riguarda solo gli effetti che la sentenza straniera produrrà nell'ordinamento italiano e non consente un sindacato sulla correttezza della decisione o della legge straniera applicata; nel caso concreto, la sentenza coreana aveva escluso la violazione della disciplina antiusura locale e aveva condannato anche la società ritenuta dal giudice di merito non un mero schermo fittizio, sicché non vi era contrasto con l'ordine pubblico italiano. Ha invece accolto il ricorso incidentale: la compensazione integrale delle spese era illegittima, perché il riconoscimento ex art. 64 l. n. 218/1995 opera senza necessità di un previo giudizio e il ricorso al giudice era stato imposto dalla mancata ottemperanza dei soccombenti alla decisione straniera; pertanto ricorrevano i presupposti per la condanna alle spese secondo soccombenza e causalità.

Norme richiamate

  • art. 64, lett. g), l. 31 maggio 1995, n. 218

    Il limite dell'ordine pubblico internazionale opera solo in relazione agli effetti che la sentenza straniera è destinata a produrre in Italia; non consente un riesame del merito, né un controllo sulla correttezza della legge straniera applicata o della soluzione adottata dal giudice estero.

  • art. 67, l. 31 maggio 1995, n. 218

    Il ricorso al giudice è necessario in caso di mancata ottemperanza alla sentenza straniera o quando occorra procedere ad esecuzione forzata; il riconoscimento non richiede, di per sé, un procedimento giudiziale.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza; nel caso concreto la compensazione integrale non era giustificata, poiché la parte vittoriosa aveva dovuto adire il giudice solo a causa della mancata spontanea esecuzione della decisione estera da parte dei soccombenti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.

  • art. 132 del testo unico bancario

    La doglianza di violazione di tale norma è stata ritenuta fuori luogo nel caso concreto, poiché l'operazione era stata ritenuta un mutuo erogato in Corea tra soggetti coreani.

Massime di principio

  • Nel giudizio di riconoscimento di una sentenza straniera, il controllo di compatibilità con l'ordine pubblico internazionale deve essere limitato agli effetti che il provvedimento produrrà nell'ordinamento interno, senza trasformarsi in un riesame della correttezza giuridica o fattuale della decisione estera.
  • La verifica di ordine pubblico può essere svolta avendo riguardo al decisum ricostruito alla luce di parte espositiva e motivazione, ma non può spingersi fino al controllo della motivazione o alla revisione di errores in iudicando o in procedendo del giudice straniero.
  • La contrarietà all'ordine pubblico deve risultare dalla statuizione finale della sentenza straniera, non essendo sufficiente allegare che la disciplina sostanziale straniera sia diversa da quella italiana o che il rapporto sottostante sarebbe stato illecito secondo il diritto interno.
  • In tema di riconoscimento di sentenze straniere, il procedimento giudiziale non è ontologicamente necessario: esso interviene solo nei casi previsti dalla legge, sicché la parte che vi ricorre per l'inerzia dell'altra parte non può essere penalizzata con una compensazione delle spese fondata sulla pretesa necessità di instaurare il giudizio.
  • La compensazione delle spese richiede una motivazione conforme ai presupposti di legge; la circostanza che la parte vittoriosa non abbia dovuto replicare ad ulteriori difese può incidere al più sulla liquidazione del quantum, non sulla scelta di derogare al principio di soccombenza.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento di sentenze straniereSpese di lite
RamiInternazionale privatoProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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