Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1821/2026 - Salerno, Sezione 3

Giustizia amministrativa202501612

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inadempimento del Ministero all’obbligo di eseguire la sentenza del giudice ordinario che lo aveva condannato a corrispondere € 2.000 per le annualità 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza alla sentenza n. 623 del 17 aprile 2024 del Tribunale di Nocera Inferiore, passata in giudicato e notificata all’Amministrazione, che aveva condannato il Ministero al pagamento di € 2.000, oltre accessori, per le annualità 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023. Deduceva il perdurante inadempimento e chiedeva di ordinare l’esecuzione del titolo, dichiarare l’obbligo del Ministero di conformarvisi, assegnare un termine per adempiere, nominare un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e fissare una penalità di mora per il ritardo.

La decisione

Nel corso del giudizio, il Ministero ha documentato che il 18 dicembre 2025 aveva accreditato alla ricorrente quattro voucher Carta del docente, del valore unitario di € 500, per complessivi € 2.000, riferiti alle quattro annualità indicate nel titolo. Accertata la pacifica ottemperanza sopravvenuta, il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, senza necessità di disporre le misure esecutive richieste. Ha compensato metà delle spese, valorizzando l’adempimento intervenuto in corso di causa, e ha condannato il Ministero, per la restante metà e in ragione della soccombenza virtuale, a pagare € 400 per compensi professionali, oltre IVA e CPA se dovute, rimborso forfettario del 15% e rifusione del contributo unificato se versato.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Tanto premesso, sulla scorta della pacifica avvenuta ottemperanza dell’Amministrazione alla sentenza azionata nelle more del presente giudizio sussistono le condizioni per una pronuncia di cessazione della materia del contendere.

    Nel giudizio di ottemperanza, l’adempimento integrale del titolo intervenuto durante il processo determina la cessazione della materia del contendere.

Massime di principio

  • Se l’Amministrazione adempie integralmente al giudicato nel corso del giudizio di ottemperanza, viene meno la materia del contendere e il giudice dichiara la cessazione del giudizio.
  • Quando l’Amministrazione adempie al titolo soltanto dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, le spese possono essere regolate considerando la soccombenza virtuale, tenendo conto dell’adempimento sopravvenuto ai fini dell’eventuale compensazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.