Sentenza n. 1821/2026 - Salerno, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inadempimento del Ministero all’obbligo di eseguire la sentenza del giudice ordinario che lo aveva condannato a corrispondere € 2.000 per le annualità 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023
Esito
La controversia
La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza alla sentenza n. 623 del 17 aprile 2024 del Tribunale di Nocera Inferiore, passata in giudicato e notificata all’Amministrazione, che aveva condannato il Ministero al pagamento di € 2.000, oltre accessori, per le annualità 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023. Deduceva il perdurante inadempimento e chiedeva di ordinare l’esecuzione del titolo, dichiarare l’obbligo del Ministero di conformarvisi, assegnare un termine per adempiere, nominare un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e fissare una penalità di mora per il ritardo.
La decisione
Nel corso del giudizio, il Ministero ha documentato che il 18 dicembre 2025 aveva accreditato alla ricorrente quattro voucher Carta del docente, del valore unitario di € 500, per complessivi € 2.000, riferiti alle quattro annualità indicate nel titolo. Accertata la pacifica ottemperanza sopravvenuta, il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, senza necessità di disporre le misure esecutive richieste. Ha compensato metà delle spese, valorizzando l’adempimento intervenuto in corso di causa, e ha condannato il Ministero, per la restante metà e in ragione della soccombenza virtuale, a pagare € 400 per compensi professionali, oltre IVA e CPA se dovute, rimborso forfettario del 15% e rifusione del contributo unificato se versato.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Tanto premesso, sulla scorta della pacifica avvenuta ottemperanza dell’Amministrazione alla sentenza azionata nelle more del presente giudizio sussistono le condizioni per una pronuncia di cessazione della materia del contendere.
Nel giudizio di ottemperanza, l’adempimento integrale del titolo intervenuto durante il processo determina la cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- Se l’Amministrazione adempie integralmente al giudicato nel corso del giudizio di ottemperanza, viene meno la materia del contendere e il giudice dichiara la cessazione del giudizio.
- Quando l’Amministrazione adempie al titolo soltanto dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, le spese possono essere regolate considerando la soccombenza virtuale, tenendo conto dell’adempimento sopravvenuto ai fini dell’eventuale compensazione.
Come è indicizzato
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