Sentenza n. 1564/2026 - Torino, Sezione 1
per l’annullamento - del decreto n. -OMISSIS- emesso dal Questore di Torino in data -OMISSIS- (notificato in data 27/05/2025), a mezzo del quale è stato vietato a -OMISSIS-, per la durata di un anno, «l’accesso, per l’intera giornata in cui si svolge l’incontro di calcio, a tutti gli impianti del territorio nazionale e/o estero, ove si disputeranno gli incontri della Nazionale Italiana di ogni categoria, gli incontri relativi ai tornei internazionali (Champions League, Europa League. Conference League, National League) e a quelli nazionali (TIM CUP), gli incontri, anche amichevoli, di tutte le squadre iscritte ai campionati professionistici e semiprofessionistici, comunque tutti gli incontri di calcio internazionali, nazionali, regionali, provinciali e/o locali organizzati e/o patrocinati dalla F.I.G.C. o dal C.O.N.I.»; - di ogni altro atto e/o provvedimento comunque annesso, connesso e/o presupposto;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto del Questore di Torino che vietava per un anno l'accesso agli impianti sportivi per manifestazioni calcistiche nazionali e internazionali
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il DASPO adottato ai sensi dell'art. 6 della legge n. 401/1989, emesso in relazione alla sua presunta partecipazione a un coro con insulti a sfondo razziale rivolti a un calciatore durante una partita di Serie A. Con il primo motivo ha dedotto la violazione delle garanzie partecipative, sostenendo che la Questura non avesse dato riscontro alla richiesta, formulata nella memoria ex art. 10 della legge n. 241/1990, di esibizione della documentazione video-fotografica richiamata nel provvedimento. Con il secondo motivo ha contestato il difetto dei presupposti per l'adozione del DASPO e la lacunosità della motivazione, anche rispetto alle osservazioni presentate nel procedimento, negando di avere partecipato ai cori razzisti. Il ricorrente sosteneva inoltre di essere entrato dopo l'inizio della partita e di essersi seduto in un posto diverso da quello assegnatogli. L'Amministrazione ha difeso la completezza dell'istruttoria e la sufficienza degli elementi acquisiti dalla DIGOS, consistenti in fotografie e videoregistrazioni dell'ingresso allo stadio e della partecipazione al coro, nonché nella denuncia per il reato di cui all'art. 604-bis c.p.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Quanto al primo motivo, ha rilevato che la Questura aveva comunque deciso espressamente sull'istanza di accesso, consentendo l'ostensione delle parti dell'annotazione di polizia giudiziaria relative alla condotta e ai fotogrammi pertinenti al ricorrente, ma negando l'accesso alle restanti parti degli atti d'indagine e alle immagini video coperte dal segreto investigativo e sottratte all'accesso in quanto attinenti all'attività di polizia giudiziaria e alle tecniche investigative. La nota di diniego parziale non era stata impugnata nel termine previsto dall'art. 116 c.p.a. ed era quindi divenuta inoppugnabile. L'interesse ostensivo doveva pertanto ritenersi soddisfatto, anche perché il ricorrente aveva potuto conoscere il materiale rilevante prima del giudizio e non aveva indicato difese o circostanze nuove che avrebbe introdotto ove avesse avuto accesso integrale agli atti. La censura relativa alla lesione del contraddittorio è stata quindi ritenuta meramente formale e priva di pregiudizio concreto. Quanto al secondo motivo, il TAR ha qualificato il DASPO come misura preventiva e non sanzionatoria, per la cui adozione non occorre l'accertamento penale definitivo della responsabilità, ma è sufficiente un fumus di attribuibilità della condotta, fondato su elementi gravi, precisi e concordanti secondo la logica del più probabile che non. Ha ritenuto raggiunta tale soglia sulla base delle fotografie che documentavano l'ingresso del ricorrente allo stadio pochi minuti prima dell'inizio della partita e delle immagini fotografiche e video che lo ritraevano, con il braccio alzato, durante il coro razzista che aveva determinato l'interruzione dell'incontro. Le fotografie prodotte dal ricorrente non erano idonee a dimostrare che egli fosse seduto in un posto diverso o che non potesse partecipare al coro. La motivazione del DASPO consentiva inoltre di ricostruire l'iter logico seguito dall'Amministrazione e non presentava incongruenze o contraddittorietà manifeste. Il giudice ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 2.500,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 6 l. 401/1989
vietare l'accesso agli impianti sportivi di ogni tipo ai soggetti responsabili di illeciti commessi «in occasione o a causa di manifestazioni sportive»
Il DASPO è una misura preventiva di pubblica sicurezza, non una sanzione penale, e può essere adottato sulla base di un fumus di attribuibilità della condotta e di una valutazione prognostica di pericolosità.
art. 2, comma 3, d.l. 122/1993
nel caso di persone denunciate o condannate per uno dei reati previsti dall’art. 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654 […] si applica la disposizione di cui all’art. 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401
La disposizione consente l'applicazione del DASPO ai soggetti denunciati o condannati per i reati di matrice razzista richiamati dalla norma, oggi riferiti all'art. 604-bis c.p.
art. 604-bis c.p.
La denuncia per il reato di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa costituisce, nel caso esaminato, il presupposto normativo rilevante per l'applicazione dell'art. 6 della legge n. 401/1989.
art. 10, comma 1, lett. a), l. 241/1990
L'accesso partecipativo agli atti del procedimento è soggetto ai limiti previsti dalla disciplina sull'accesso documentale, comprese le esclusioni relative agli atti di prevenzione e repressione della criminalità e agli atti di polizia giudiziaria.
art. 24, comma 1, lett. a), l. 241/1990
Sono sottratti all'accesso gli atti coperti dal segreto d'indagine.
art. 24, comma 6, lett. c), l. 241/1990
Possono essere esclusi dall'accesso i documenti riguardanti l'attività di prevenzione o repressione della criminalità e l'attività di polizia giudiziaria.
art. 24, comma 7, l. 241/1990
L'eventuale interesse difensivo all'accesso ulteriore deve essere fatto valere mediante l'impugnazione del diniego o del diniego parziale, non potendo essere introdotto per la prima volta nel giudizio diretto contro il provvedimento finale.
art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990
La violazione delle garanzie partecipative non comporta l'annullamento quando non sia dimostrato un pregiudizio sostanziale; il privato deve indicare gli elementi conoscitivi o difensivi che avrebbe introdotto nel procedimento.
art. 116 c.p.a.
La mancata impugnazione tempestiva della decisione sull'accesso determina l'inoppugnabilità del diniego o del diniego parziale.
art. 329, comma 1, c.p.p.
Il segreto investigativo giustifica la sottrazione all'accesso degli atti e delle immagini acquisiti nell'ambito di attività di polizia giudiziaria.
art. 3, comma 1, lett. a) e f), d.m. Interno 16 marzo 2022
Le categorie di documenti attinenti all'attività di polizia giudiziaria e alle tecniche investigative sono sottratte all'accesso amministrativo.
Massime di principio
- Il DASPO previsto dall'art. 6 della legge n. 401/1989 ha natura preventiva e non sanzionatoria; la sua adozione non richiede una condanna penale definitiva, essendo sufficiente che la condotta pericolosa sia attribuibile al destinatario secondo la regola del più probabile che non, sulla base di elementi gravi, precisi e concordanti.
- Nell'esercizio del potere di DASPO l'Amministrazione dispone di ampia discrezionalità in materia di ordine pubblico; il sindacato giurisdizionale è limitato alla verifica del travisamento dei fatti e delle manifeste incongruenze o irragionevolezze, fermo restando che deve emergere una condotta concreta e univocamente riferibile al destinatario.
- L'omessa ostensione integrale degli atti istruttori non determina l'illegittimità del provvedimento quando gli atti rilevanti siano stati parzialmente messi a disposizione, il diniego parziale non sia stato tempestivamente impugnato e il privato non indichi quali ulteriori elementi difensivi avrebbe introdotto nel procedimento.
- Gli atti e le immagini acquisiti dalla polizia giudiziaria e confluiti in un procedimento penale possono essere sottratti all'accesso ai sensi della disciplina sul segreto investigativo e delle disposizioni regolamentari concernenti l'attività di prevenzione e repressione della criminalità.
- La violazione delle garanzie partecipative deve essere valutata in concreto: il privato non può limitarsi a denunciare una lesione formale del contraddittorio, ma deve allegare il pregiudizio effettivamente subito e le specifiche difese o circostanze che avrebbe rappresentato all'Amministrazione.
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