Sentenza n. 1649/2026 - Bologna, Sezione 1
per l'annullamento - della nota prot. n. M_D AB05933 REG2023 0234317 del 18-04-2023 della Direzione generale per il personale militare del Ministero della difesa con cui è stata rigettata la richiesta avente ad oggetto: “Richiesta di transito nel ruolo Ufficiale in categoria diversa dai medici dei Corpi Sanitari delle Forze Armate di appartenenza di cui all’art. 208 del Codice dell’Ordinamento Militare con ricostruzione della carriera ex tunc dalla data di entrata in vigore della legge 26 febbraio 1999, n. 42 dei sottufficiali che svolgono la professione infermieristica appartenenti al ruolo Marescialli, con riconoscimento sia figurativo dei relativi oneri economici sia della facoltà di svolgere la professione sanitaria senza carattere di esclusività.”, trasmessa con pec del 18.04.2023; nonché - per l’accertamento e la dichiarazione del diritto dei ricorrenti ad ottenere quanto domandato e il conseguente accertamento e dichiarazione dell’obbligo dell’Amministrazione intimata a provvedere al detto inquadramento economico-giuridico in capo ai ricorrenti, anche previa disapplicazione e/o annullamento degli atti di assunzione, e per l’accertamento del diritto dei medesimi a essere inquadrati nei modi e termini descritti, con conseguente obbligo dell’Amministrazione intimata a provvedere a detto inquadramento economico-giuridico, con il pagamento di tutti gli arretrati maturati nei modi e termini di legge e comunque sino al soddisfo, oltre interessi e rivalutazione come per legge; - per il riconoscimento della facoltà a svolgere, fuori l’orario di servizio, la professione sanitaria senza carattere di esclusività;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della Direzione generale per il personale militare del 18 aprile 2023 della richiesta di transito degli infermieri militari dal ruolo dei Marescialli al ruolo degli Ufficiali, con ricostruzione della carriera, riconoscimento economico e facoltà di esercitare la professione infermieristica fuori servizio senza esclusività
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Otto militari dell’Esercito e dell’Aeronautica, inquadrati nel ruolo dei Marescialli e impiegati da anni come infermieri, hanno impugnato il diniego ministeriale della richiesta di transito nel ruolo degli Ufficiali dei Corpi sanitari, con ricostruzione della carriera dalla data di entrata in vigore della legge n. 42/1999, attribuzione del grado in relazione ai titoli e all’anzianità, riconoscimento degli oneri economici e pagamento degli arretrati, nonché facoltà di svolgere attività infermieristica extraistituzionale senza esclusività. Con un motivo hanno dedotto eccesso di potere per erroneità dei presupposti, irragionevolezza, illogicità, ingiustizia e difetto di motivazione, in relazione agli artt. 646, 679, 682 e 212 del Codice dell’ordinamento militare; hanno sostenuto che l’autonomia, le responsabilità e i titoli richiesti agli infermieri militari sono analoghi a quelli degli infermieri del Servizio sanitario nazionale, e che il loro inquadramento nei Marescialli determina disparità rispetto ai sanitari civili e agli Ufficiali medici, in contrasto con uguaglianza, imparzialità e buon andamento. Hanno richiamato le tabelle di equiparazione del D.P.C.M. 26 giugno 2015, le mansioni svolte e le difficoltà di accesso alla carriera degli Ufficiali. Il Ministero ha eccepito l’incompetenza territoriale del TAR Emilia-Romagna in favore del TAR Lazio e l’inammissibilità del ricorso collettivo per le differenze di grado, Forza armata e ruolo; ha inoltre contestato il merito. Sette ricorrenti hanno successivamente dichiarato di non avere più interesse alla decisione.
La decisione
Il TAR ha respinto l’eccezione di incompetenza territoriale: nella controversia di pubblico impiego prevale il criterio specifico dell’art. 13, comma 2, c.p.a.; poiché tutti i ricorrenti prestavano servizio nella circoscrizione del TAR Emilia-Romagna, il ricorso è stato correttamente proposto a Bologna. Ha dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso dei sette militari che avevano reso apposita dichiarazione. Per il ricorrente rimasto, ha respinto nel merito la domanda di transito al ruolo degli Ufficiali: il Codice dell’ordinamento militare distingue ruoli e figure professionali e ammette passaggi di ruolo solo nei casi espressamente previsti; il titolo infermieristico, l’autonomia e le responsabilità della professione non determinano automaticamente l’inquadramento nel ruolo degli Ufficiali. La posizione degli infermieri militari non è assimilabile a quella degli Ufficiali medici, né i contratti collettivi del comparto sanità sono parametro applicabile al personale militare, assoggettato a regime pubblicistico. Il D.P.C.M. 26 giugno 2015 riguarda inquadramenti civili e militari distinti e non fonda il diritto al diverso inquadramento richiesto. Il transito a un ruolo superiore comporterebbe un nuovo inquadramento, incompatibile con la pretesa di ottenerlo senza la selezione pubblica richiesta dall’art. 97 Cost. Ha inoltre respinto la richiesta di esercitare la professione infermieristica fuori servizio senza esclusività: la disciplina derogatoria relativa agli Ufficiali medici non è estensibile agli infermieri, professioni ritenute non sovrapponibili, e la legge n. 43/2006 non ha abrogato il regime di incompatibilità e di previa autorizzazione applicabile. Le ulteriori domande, comprese quelle economiche e di ricostruzione della carriera, sono state respinte. Le eccezioni ministeriali sull’ammissibilità del ricorso collettivo non sono state esaminate, essendo sufficiente la decisione di merito. Spese compensate per la peculiarità della questione.
Norme richiamate
art. 13, comma 2, c.p.a.
posto che il criterio di determinazione della competenza territoriale del giudice amministrativo ex art. 13, comma 3 c.p.a. ha valore subordinato rispetto a quello già fissato in materia di pubblico impiego dalla specifica disposizione di cui al comma 2 dell’art. 13 cit. e che tutti i ricorrenti risultano svolgere le loro mansioni di servizio nella circoscrizione di questo Tribunale, correttamente l’odierna controversia è stata incardinata dinanzi al T.A.R. Emilia Romagna, Bologna
Nelle controversie di pubblico impiego il criterio territoriale specifico dell’art. 13, comma 2, c.p.a. prevale sul criterio subordinato del comma 3; è competente il TAR nella cui circoscrizione i ricorrenti svolgono servizio.
art. 208 d.lgs. 66/2010
La normativa di riferimento, rappresentata dal D.Lgs. 15/03/2010, n. 66 (Codice dell’ordinamento militare, di seguito “c.o.m.”), prevede la suddivisione del personale in ruoli distinti e separati, consentendo il passaggio di ruolo esclusivamente in casi eccezionali, espressamente e tassativamente tipizzati e predeterminati.
L’ordinamento militare organizza il personale in ruoli distinti e separati; il passaggio dall’uno all’altro è consentito soltanto nei casi eccezionali espressamente e tassativamente previsti.
art. 212 d.lgs. 66/2010
L’art. 212 (rubricato “Requisiti per l’esercizio delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione”) prende in esame, in modo separato, il personale delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, riabilitative, tecnico-sanitarie, indicando al comma 1 come lo stesso svolga “con autonomia professionale le specifiche funzioni ed è articolato in conformità a quanto previsto dalla legge 1 febbraio 2006, n. 43”. Il successivo comma 3 prevede inoltre che: “Al personale infermieristico è attribuita la diretta responsabilità e gestione delle attività di assistenza infermieristica e delle connesse funzioni”.
La norma riconosce autonomia professionale e responsabilità diretta agli infermieri, ma tale riconoscimento non comporta di per sé l’inquadramento nel ruolo degli Ufficiali: il ruolo dipende anche dalle funzioni e dalla posizione nell’organizzazione militare.
art. 97 Cost.
La pretesa dei ricorrenti, di tutta evidenza, si pone in termini di insanabile contrasto con il principio della pubblica selezione contemplato dall’art. 97 della Costituzione, nell’interpretazione fornita dal granitico orientamento giurisprudenziale sancito da ultimo dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 37/2015, secondo cui: “nessun dubbio può nutrirsi in ordine al fatto che il conferimento di incarichi dirigenziali nell’ambito di un’amministrazione pubblica debba avvenire previo esperimento di un pubblico concorso, e che il concorso sia necessario anche nei casi di nuovo inquadramento di dipendenti già in servizio.”
Il passaggio a un inquadramento superiore che comporta l’accesso a funzioni e a un nuovo posto di lavoro richiede il pubblico concorso, anche quando riguarda personale già in servizio.
artt. 1 e 2, comma 1, l. 43/2006
il citato testo normativo: “non reca alcun elemento suscettibile di consentire l’equiparazione, ancorché in via ermeneutica (esclusa, al riguardo, la praticabilità di un’opzione interpretativa estensiva o anche solo analogica, in ragione della chiara inassimilabilità dei profili professionali di che trattasi), della professione medica a quelle dalla disposizione sopra citata indicate: piuttosto, dovendosi escludere che, ancorché ai limitati fini per cui è controversia (possibilità di “libero” svolgimento di attività professionale extraistituzionale da parte del personale infermieristico), siano ravvisabili elementi di sovrapponibilità fra le anzidette categorie di personale.”
La legge n. 43/2006 non consente di equiparare, neppure in via estensiva o analogica, la professione infermieristica a quella medica ai fini dell’esercizio libero dell’attività professionale extraistituzionale.
art. 16 l. 113/1954
Si ha, quindi, motivo di escludere che la sopravvenienza normativa integrata dalla legge n. 43 del 2006, abbia determinato una vis abrogans, quanto alle disposizioni in tema di incompatibilità dettate dall’art. 16 della legge n. 113 del 1954;
La legge n. 43/2006 non ha abrogato le disposizioni sull’incompatibilità di cui all’art. 16 della legge n. 113/1954.
art. 53 d.lgs. 165/2001
e, conseguentemente, rispetto alle previsioni di cui all’art. 53 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 53 (recante obbligo di previa autorizzazione al fine dello svolgimento di compiti ed incarichi non compresi nei doveri di ufficio), attuate in ambito militare con circolare n. 301 del 1999
Per lo svolgimento di attività o incarichi extraistituzionali non compresi nei doveri d’ufficio permane l’obbligo di previa autorizzazione, applicato in ambito militare secondo il regime richiamato dalla decisione.
Massime di principio
- Nell’ordinamento militare i ruoli sono distinti e separati e il passaggio dall’uno all’altro è ammesso soltanto nei casi eccezionali espressamente e tassativamente previsti; il possesso di un titolo abilitante e l’esercizio di una professione sanitaria non producono automaticamente il transito al ruolo degli Ufficiali.
- L’autonomia professionale e la responsabilità diretta attribuite agli infermieri militari non determinano, da sole, l’inquadramento nel ruolo degli Ufficiali: il ruolo dipende anche dalle funzioni assegnate e dalla posizione della figura nell’organizzazione militare.
- Il regime contrattuale del comparto sanitario civile non costituisce parametro di inquadramento del personale militare, soggetto a un distinto regime pubblicistico; le tabelle di equiparazione tra comparti civili non fondano, da sole, un diritto al transito nei ruoli militari degli Ufficiali.
- La disciplina derogatoria che consente agli Ufficiali medici l’esercizio professionale extraistituzionale non è estensibile agli infermieri, in assenza di una disposizione che equipari o renda sovrapponibili le due categorie professionali; resta applicabile il regime di incompatibilità e di previa autorizzazione.
- Il passaggio a un inquadramento superiore che comporta l’accesso a un nuovo posto o a funzioni più elevate è soggetto al pubblico concorso anche quando riguarda personale già in servizio.
- Nelle controversie di pubblico impiego, ai fini della competenza territoriale prevale il criterio specifico dell’art. 13, comma 2, c.p.a.; è competente il TAR nella cui circoscrizione i ricorrenti svolgono servizio.
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