Sentenza del 25/01/2022 n. 331 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Registro - Trust - Immobili e partecipazioni sociali da settlor e trustee - Trasferimento - Imposta - Catastale e ipotecaria - Misura fissa - Sussistenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha ritenuto che il trasferimento dal disponente al trustee non determina effetti traslativi nei confronti del trustee, il quale è solo tenuto ad amministrare e custodire i beni in regime di segregazione patrimoniale in vista del loro trasferimento ai beneficiari. Ne consegue che l'atto è soggetto alla tassazione in misura fissa per l'imposta di registro e per le imposte ipotecaria e catastale.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Contestazione del regime fiscale applicato al trasferimento di immobili e partecipazioni sociali dal disponente al trustee: la questione era se tale trasferimento costituisse una vera e propria traslazione di beni imponibile con imposte proporzionali o, trattandosi di trust volto a beneficio dei discendenti a titolo gratuito con segregazione patrimoniale, dovesse essere assoggettato alle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa.
Norme richiamate
Cass. 975/18
Principio di riferimento secondo cui il trust, nella configurazione considerata, non attribuisce la titolarità dei beni al trustee ai fini di un'imposizione proporzionale, con conseguente applicazione della tassazione in misura fissa.
Cass. 21614/16
Giurisprudenza richiamata che sostiene la natura di segregazione patrimoniale del trust e l'assenza di effetti traslativi imponibili quando i beni sono destinati ai beneficiari (discendenti) a titolo gratuito.
Massime di principio
- Quando il trust prevede il trasferimento di beni dal settlor al trustee per beneficiari discendenti a titolo gratuito e i beni restano in regime di segregazione patrimoniale, l'atto va generalmente tassato in misura fissa per registro, ipotecaria e catastale.
- È essenziale valutare il contenuto concreto dell'atto: se il trustee è descritto e funziona come mero amministratore/custode in regime di segregazione, si esclude la traslazione imponibile; diversamente, può sorgere tassazione proporzionale.
- Fattori che possono far ritenere invece sussistente una traslazione imponibile: attribuzione al trustee di poteri di piena disponibilità/proprietà o facoltà di disporre dei beni in modo incompatibile con la mera amministrazione, mancanza di segregazione patrimoniale, beneficiari non individuati come discendenti o operazione non a titolo gratuito.
- Per ridurre il rischio di contestazioni fiscali, documentare chiaramente nel trust la finalità, la gratuità, la durata e il regime di segregazione patrimoniale e conservare prove della destinazione ai beneficiari.
- In caso di incertezza o contestazione, è opportuno basare il ricorso sulla giurisprudenza consolidata (es. Cass. 975/18, Cass. 21614/16) e valutare consulenza tributaria specifica prima di definire il trattamento fiscale.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 25 gen 2022Sentenza del 25/01/2022 n. 8 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
- Sentenza · 25 gen 2022Sentenza del 25/01/2022 n. 9 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
- Sentenza · 25 gen 2022Sentenza del 25/01/2022 n. 39 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
- Sentenza · 25 gen 2022Sentenza del 25/01/2022 n. 309 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
- Sentenza · 25 gen 2022Sentenza del 25/01/2022 n. 310 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
- Sentenza · 25 gen 2022Sentenza del 25/01/2022 n. 311 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →