Sentenza n. 1777/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'annullamento a) della deliberazione della Giunta Regionale della Campania –DGRC -n.800del 29.12.2023, successivamente comunicata, con la quale sono stati approvati i criteri ed assegnati per l’anno 2023 ed in via provvisoria per l’anno 2024, i limiti di spesa alle strutture private accreditate, in uno a tutti i suoi allegati; b) del Decreto Dirigenziale –D.D. -n.130 del 12.2.2024 di <<adempimenti attuativi>>alla DGRC n. 800/2023, adottato dal Direttore Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale della Giunta Regionale della Campania, in uno a tutti i suoi allegati; c) della Deliberazione del Direttore Generale –DDG -dell’Azienda Sanitaria Locale Avellino–ASL AV–, con la quale sono stati recepiti i contenuti della DGRC n.800/2023, della quale si ignorano il numero e la data di adozione; d) di ogni altro atto preordinato, connesso, conseguenziale, anche di natura istruttoria, comunque lesivo del diritto della società ricorrente
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, prendendo atto della dichiarazione resa dalla ricorrente all'udienza. Non è stata quindi esaminata la legittimità degli atti impugnati né sono stati scrutinati specifici motivi di ricorso. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate tra le parti, in ragione della richiesta della ricorrente e della mancata opposizione della Regione.
Atto impugnato: deliberazione regionale di approvazione dei criteri e di assegnazione dei limiti di spesa alle strutture private accreditate per il 2023 e provvisoriamente per il 2024, decreto dirigenziale attuativo e atto di recepimento dell'ASL
Esito
Favorevole al resistente (Regione e azienda sanitaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La struttura sanitaria privata ricorrente ha impugnato la deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 800 del 29 dicembre 2023, il decreto dirigenziale n. 130 del 12 febbraio 2024 e il successivo atto dell'ASL di Avellino che ne avrebbe recepito i contenuti, nonché gli atti connessi e conseguenziali. Il testo della sentenza non espone specifici motivi di violazione di legge, incompetenza o eccesso di potere. All'udienza pubblica del 10 marzo 2026 la ricorrente ha dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione.
Massime di principio
- La dichiarazione della parte ricorrente di sopravvenuta carenza di interesse comporta l'improcedibilità del ricorso, senza necessità di esaminare nel merito la legittimità degli atti impugnati.
- La sopravvenuta carenza di interesse può giustificare la compensazione integrale delle spese quando tale soluzione sia richiesta dalla parte ricorrente e non vi sia opposizione dell'amministrazione resistente.
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