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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24766/2023 del 08/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Richiesta di rescissione del giudicato relativa al decreto penale di condanna emesso dal GIP del Tribunale di Modena l'11 dicembre 2019 per il reato di ricettazione. Il ricorrente sosteneva di non aver avuto incolpevole conoscenza del decreto perché la notifica era stata effettuata non a mani proprie ma presso il difensore di fiducia domiciliatario (avv. Lugari). Si deduceva che la notifica presso il domiciliatario non prova l'effettiva conoscenza dell'imputato e si richiamava, a sostegno, una precedente ordinanza del GIP di Bologna che aveva accolto una istanza analoga.

La decisione

La Corte ha dichiarato manifestamente infondato il ricorso ritenendo che il ricorrente non abbia dimostrato l'incolpevole mancata conoscenza del procedimento. Il Collegio ha richiamato il principio secondo cui non basta la mera nullità formale della notifica: occorre provare che tale nullità abbia determinato l'impossibilità incolpevole di conoscere la pendenza del giudizio (forza maggiore o caso fortuito). È stata richiamata giurisprudenza che attribuisce all'imputato l'onere di mantenere il contatto con il difensore di fiducia ed aggiornare il domicilio ai sensi dell'art. 162 c.1 c.p.p.; la notifica presso il domiciliatario e la persistente elezione di domicilio presso il difensore legittimano la presunzione di conoscenza e configurano colpa se l'imputato non si attiva. Pertanto il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 629-bis cod. proc. pen.

    Norma sul rimedio della rescissione del giudicato per l'incolpevole mancata conoscenza del giudizio; la Corte richiede prova dell'effettiva impossibilità incolpevole di conoscere il processo, non limitandosi alla mera nullità formale della notifica.

  • art. 162, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma che impone all'imputato di comunicare variazioni di domicilio; l'omessa comunicazione legittima una presunzione di conoscenza delle notifiche effettuate al domicilio indicato.

  • Giurisprudenza richiamata (Sez. 2, sent. n. 29660/2019; Sez. 3, sent. n. 38513/2016)

    Precedenti che affermano che sussiste colpa e dunque esclusione del rimedio quando l'imputato, dopo aver nominato un difensore, non mantiene contatti periodici per informarsi sull'andamento del procedimento o omette di comunicare il nuovo domicilio.

Massime di principio

  • La notifica presso il difensore domiciliatario, se regolare, fa sorgere una presunzione di conoscenza del provvedimento da parte dell'imputato; per ottenere la rescissione è necessario provare che tale conoscenza è stata impedita per causa a lui non imputabile (forza maggiore o caso fortuito).
  • La mera nullità formale della notifica non è sufficiente per la rescissione del giudicato: bisogna dimostrare il nesso causale tra la nullità e l'ignoranza incolpevole della pendenza del processo.
  • Se l'imputato ha eletto domicilio presso un difensore e non comunica variazioni di recapito, grava su di lui l'onere di mantenere contatti con il difensore per essere informato; l'inattività è rilevabile come colpa che esclude il rimedio.
  • Il rifiuto successivo del difensore di svolgere attività nella fase esecutiva non elimina l'obbligo dell'imputato di informarsi: la condotta diligente avrebbe richiesto di prendere contatto con il legale per conoscere l'andamento del procedimento.
  • In casi simili valutare sempre la prova concreta dell'effettiva conoscenza (o della sua impossibilità): documenti che dimostrino smarrimento, impedimento fisico, o eventi straordinari sono necessari per sostenere l'incolpevole mancata conoscenza.

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