Cassazione Penale, Sentenza n. 2389/2025 del 21/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva rigettato la richiesta di dissequestro dell'autocarro motrice (targa AEDJ813), del rimorchio (targa AAKC286) e di 28 cisterne contenenti 22.680 kg di liquido, in relazione al reato previsto dagli artt. 40 e 49 d.lgs. 504/1995. Denunciano violazione di legge e vizio di motivazione: sostengono di non aver contestato il fumus per ragioni di fase cautelare, lamentano che l'ordinanza avrebbe interpretato erroneamente le conseguenze del dissequestro (ritenendo che i beni tornerebbero in possesso degli istanti) e chiedevano la restituzione dei mezzi alla proprietà.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per carenza di legittimazione ad agire. In particolare: per Kozak (società conduttrice/lessor) non è stata allegata né provata la condizione di buona fede e di estraneità al reato necessaria per escludere la confisca obbligatoria; per Szvcs e Husar (conduttrice/autista e accompagnatore) è stata esclusa ogni legittimazione e interesse ad agire in quanto privi di diritti reali o personali di godimento sul bene; inoltre il difensore non risultava munito di procura speciale rilasciata dalla società di leasing. Conseguentemente i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili e i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000,00 ciascuno alla Cassa delle ammende. Motivazione redatta in forma semplificata.
Norme richiamate
d.lgs. 13 settembre 1999, n. 504 (Norme in materia di gestione dei rifiuti)
art. 40; art. 44; art. 49
Gli artt. 40 e 49 definiscono il reato relativo al trasporto illecito di rifiuti; l'art. 44, comma 1, disciplina la confisca obbligatoria applicabile ai beni utilizzati per commettere il reato, giustificando misure cautelari come il sequestro preventivo.
d.P.R. 10 gennaio 1973, n. 43
art. 301, comma 1 (richiamato, ora ricollocato)
Norma richiamata in relazione agli obblighi di confisca; la Corte segnala il richiamo al vigente disposto oggi ricompreso nel d.lgs. 26/9/2024 n. 141 (art. 94, comma 1) che stabilisce la confisca obbligatoria per i beni oggetto del reato.
d.lgs. 26 settembre 2024, n. 141
Norma di ricollocazione che conferma la previsione di confisca obbligatoria per i beni usati per la commissione dei reati in materia di rifiuti; giustifica il mantenimento del sequestro se non provata l'estraneità e la buona fede del titolare giuridico.
codice di procedura penale
L'art. 616 c.p.p. disciplina l'effetto della declaratoria di inammissibilità dei ricorsi cautelari, disponendo l'onere delle spese e la possibilità di irrogare somme a favore della Cassa delle ammende; applicato qui per condannare ciascun ricorrente a versare euro 3.000,00.
Decreto del Primo Presidente della Corte di cassazione
decreto n. 68 del 28/4/2016
Autorizza la redazione della motivazione in forma semplificata; la Corte dichiara di avvalersene.
Sentenza Corte Costituzionale
n. 186 del 13 giugno 2000
Richiamata in tema di valutazione della colpa nella proposizione del ricorso e nella determinazione dell'onere pecuniario a carico del ricorrente; la Corte ritiene non sussistano elementi per escludere la responsabilità.
Massime di principio
- La legittimazione a impugnare un sequestro preventivo spetta a chi dimostri un diritto reale o personale di godimento sul bene (proprietario, titolare di leasing) e, nel caso del leasing, occorre allegare e provare la buona fede e l'estraneità della società rispetto al reato per evitare la confisca obbligatoria.
- Chi non è titolare di alcun diritto sul bene (es. conducente o accompagnatore privi di titolo) è privo di interesse e legittimazione ad agire contro il sequestro.
- Il difensore deve essere munito della procura speciale o dei poteri richiesti per rappresentare il soggetto titolare del diritto (es. società di leasing); l'assenza di procura speciale può comportare l'inammissibilità dell'impugnazione.
- Quando la legge prevede la confisca obbligatoria per il reato che giustifica il sequestro, l'onere probatorio grava sul terzo (es. lessor) che intende ottenere la restituzione: deve dimostrare buona fede e estraneità al comportamento criminogeno.
- Gli impugnanti devono valutare i rischi di inammissibilità e delle conseguenze economiche (spese processuali e somme a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.) se il ricorso è manifestamente inammissibile per carenza di legittimazione.
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