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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36220/2022 del 12/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'Amministrazione finanziaria ha impugnato la sentenza della CTR del Veneto che, in riforma della CTP, aveva annullato avvisi di accertamento per Ires, Irap e Iva relativi agli anni 2005 e 2006. La società aveva contestato, tra l'altro, la nullità degli avvisi perché notificati prima del decorso di 60 giorni dal rilascio del processo verbale di chiusura delle operazioni, come previsto dall'art. 12, comma 7, della l. n. 212/2000. La CTR aveva ritenuto applicabile il termine dilatorio anche agli accessi finalizzati solo al reperimento di documenti e non a contestazioni immediate. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia ha sostenuto che il comma 7 si applicherebbe solo ai verbali contenenti una vera e propria constatazione di fatti fiscalmente rilevanti, non ai verbali meramente istruttori e descrittivi; la contribuente ha proposto ricorso incidentale condizionato con vari motivi di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. su ulteriori questioni di merito e sulle sanzioni.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo infondato il motivo unico. Ha affermato che il termine dilatorio di 60 giorni ex art. 12, comma 7, l. n. 212/2000 decorre da tutte le tipologie di verbali che chiudono operazioni di accesso, verifica o ispezione, indipendentemente dal loro contenuto e dalla loro denominazione formale, perché finalizzato a garantire il contraddittorio endoprocedimentale anche in presenza di verbali meramente istruttori e descrittivi. Il rigetto del ricorso principale ha determinato l'assorbimento del ricorso incidentale condizionato. Le spese sono state poste a carico dell'Agenzia soccombente.

Norme richiamate

  • art. 12, comma 7, L. 27 luglio 2000, n. 212

    termine di sessanta giorni dal rilascio di copia del processo verbale di chiusura delle operazioni

    Il termine dilatorio si applica a tutte le tipologie di verbali che concludono accessi, verifiche o ispezioni nei locali, anche se meramente istruttori o descrittivi e non contenenti contestazioni immediatamente fiscali.

  • art. 12, comma 5, L. 27 luglio 2000, n. 212

    Richiamato dalla contribuente nel ricorso incidentale per dedurre la nullità degli atti per mancato rispetto del relativo termine, ma il motivo è rimasto assorbito.

  • art. 10, L. 27 luglio 2000, n. 212

    Invocato dalla contribuente nel ricorso incidentale come parametro di legittimità degli atti, ma non esaminato nel merito per assorbimento.

  • art. 5-bis, d.lgs. n. 218/1997

    Richiamato dalla contribuente nel ricorso incidentale, senza decisione di merito per assorbimento.

  • art. 2, comma quinto, d.lgs. n. 218/1997

    Richiamato dalla contribuente nel ricorso incidentale, senza decisione di merito per assorbimento.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato nel motivo principale insieme all'art. 12 dello Statuto del contribuente, ma la Corte ha risolto la controversia sulla base dell'interpretazione della disciplina sul contraddittorio endoprocedimentale.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato nei motivi del ricorso incidentale per omessa pronuncia su varie questioni; i motivi sono stati assorbiti dal rigetto del ricorso principale.

  • art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    La Corte ha escluso l'inammissibilità/improcedibilità del ricorso principale per mancato deposito degli atti, rilevando che il fascicolo di parte era acquisito al fascicolo d'ufficio con richiesta di trasmissione.

Massime di principio

  • Il termine dilatorio di sessanta giorni previsto dall'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente decorre da qualunque verbale di chiusura delle operazioni di accesso, verifica o ispezione, a prescindere dal fatto che contenga solo rilievi istruttori o vere e proprie contestazioni.
  • La funzione del termine dilatorio è garantire il contraddittorio endoprocedimentale e consentire al contribuente di presentare osservazioni prima dell'emissione dell'atto impositivo; non rileva la denominazione formale del verbale, ma la sua attitudine a chiudere la fase istruttoria.
  • In sede di legittimità, l'eccezione di inammissibilità per mancata autosufficienza o per omesso deposito degli atti non è fondata quando il ricorso si basa su circostanze già ammesse dalla controparte e quando il fascicolo di parte è acquisito al fascicolo d'ufficio in seguito alla richiesta di trasmissione.
  • Se il motivo principale è infondato, il ricorso incidentale condizionato resta assorbito, senza necessità di esame dei motivi ulteriori.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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