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Sentenza

Sentenza n. 3118/2026 - Milano, Sezione 3

per l'ottemperanza al giudicato formatosi in relazione alla sentenza del Tribunale Ordinario di Milano, Sezione Lavoro, n. 4216/2024 del 1° ottobre 2024.

Giustizia amministrativa202504655

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza del Tribunale ordinario di Milano relativa al riconoscimento della carta docente

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza, ai sensi dell'art. 114 c.p.a., a una sentenza del Tribunale ordinario di Milano, Sezione Lavoro, passata in giudicato e munita di formula esecutiva, che aveva accertato il suo diritto a usufruire della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente per determinate annualità e aveva condannato il Ministero al pagamento delle somme dovute. La sentenza era stata notificata al Ministero il 18 febbraio 2025, ma l'Amministrazione non vi aveva dato esecuzione entro il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Il ricorso per ottemperanza era stato depositato il 28 novembre 2025. Dopo la proposizione del ricorso, il Ministero ha attribuito alla ricorrente gli importi spettanti a titolo di carta docente. La ricorrente ha quindi dichiarato integralmente soddisfatta la propria pretesa, insistendo tuttavia per la liquidazione delle spese di lite.

La decisione

Il TAR ha preso atto dell'avvenuta esecuzione della sentenza del giudice ordinario e ha dichiarato cessata la materia del contendere, poiché la pretesa sostanziale della ricorrente era stata integralmente soddisfatta nelle more del giudizio. Il Collegio ha tuttavia posto le spese di lite a carico del Ministero secondo il criterio della soccombenza virtuale. Il Ministero, infatti, aveva dato esecuzione al giudicato soltanto dopo il deposito del ricorso per ottemperanza e oltre il termine dilatorio di 120 giorni decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo. Le spese sono state liquidate in euro 500,00, oltre oneri fiscali, previdenziali e spese generali, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza proposta per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento delle somme dovute dalle amministrazioni in esecuzione di un titolo esecutivo; il suo decorso, seguito dalla persistente inerzia dell'Amministrazione, ha fondato la soccombenza virtuale ai fini delle spese.

Massime di principio

  • Quando l'Amministrazione esegue il giudicato dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, determinando l'integrale soddisfazione della pretesa, il giudizio deve essere definito con una dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
  • L'avvenuta esecuzione del giudicato nelle more del giudizio non esclude la condanna dell'Amministrazione alle spese, che possono essere liquidate secondo il criterio della soccombenza virtuale valutando quale parte avrebbe verosimilmente prevalso in assenza dell'adempimento sopravvenuto.
  • La persistenza dell'inadempimento dell'Amministrazione oltre il termine dilatorio di 120 giorni previsto per il pagamento dei titoli esecutivi e fino alla proposizione del ricorso per ottemperanza giustifica, in presenza del successivo adempimento, l'imputazione delle spese all'Amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di liteEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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