Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 02694/2026 del 07/02/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia trae origine dal diniego di rimborso delle somme versate a titolo di imposta ipotecaria/catastale in relazione all'iscrizione di ipoteca sui beni di una società terza datrice di ipoteca, ipoteca costituita a garanzia delle obbligazioni fiscali di un ente ecclesiastico nell'ambito del trasferimento di un complesso ospedaliero e della connessa transazione fiscale. La contribuente sosteneva che la formalità fosse esente perché eseguita nell'interesse dello Stato, invocando l'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 347/1990. In Cassazione ha dedotto, con un primo motivo, la nullità della sentenza per motivazione apparente ex artt. 36 d.lgs. n. 546/1992, 132 c.p.c. e 111 Cost.; con un secondo motivo, la violazione dell'art. 1, comma 2, d.lgs. n. 347/1990, lamentando che la CTR avesse escluso sia la riferibilità dell'Agenzia delle Entrate allo Stato sia il carattere di formalità eseguita nell'interesse dello Stato.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la sentenza di merito conteneva una motivazione esistente e intelligibile, ancorata a due rationes decidendi chiare: la non riconducibilità dell'Agenzia delle Entrate allo Stato-persona e la natura volontaria dell'ipoteca iscritta nell'interesse del creditore. Ha rigettato anche il secondo motivo, aderendo all'orientamento più recente secondo cui l'esenzione dall'imposta per le formalità eseguite nell'interesse dello Stato, prevista dall'art. 1, comma 2, d.lgs. n. 347/1990, si riferisce allo Stato-persona e non si estende all'Agenzia delle Entrate o, più in generale, a soggetti che svolgano funzioni di accertamento e riscossione dei tributi. Ha inoltre rilevato che la disciplina delle imposte ipotecaria e catastale, letta con gli artt. 11 e 16 del medesimo decreto, non consente di applicare l'esenzione al debitore contro il quale l'ipoteca sia stata iscritta. Le spese sono state compensate per il recente consolidarsi dell'orientamento; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    è stato invocato per denunciare la nullità della sentenza per motivazione apparente; la Corte ha precisato che il vizio è configurabile solo in presenza di anomalie motivazionali radicali e non per il semplice difetto di sufficienza della motivazione

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    è stato invocato per denunciare la violazione dell'art. 1, comma 2, d.lgs. n. 347/1990; la Corte ha esaminato il motivo come deduzione di violazione di legge ed è giunta a respingerlo

  • art. 36 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato quale parametro della motivazione delle sentenze tributarie; la Corte ha escluso la sua violazione, ritenendo la motivazione della CTR non apparente

  • art. 132, primo comma, n. 4, c.p.c.

    richiamato come parametro dell'obbligo motivazionale; la Corte ha ritenuto la sentenza impugnata sufficientemente motivata

  • art. 111 Cost.

    richiamato in relazione al diritto alla motivazione dei provvedimenti giurisdizionali; la Corte ha escluso la lesione del precetto costituzionale

  • art. 1, comma 2, d.lgs. n. 347/1990

    «Non sono soggette all'imposta le formalità eseguite nell'interesse dello Stato nè quelle relative ai trasferimenti di cui all'art. 3 del testo unico sull'imposta sulle successioni e donazioni approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, salvo quanto disposto nel comma 3 dello stesso articolo»

    l'esenzione per le formalità eseguite nell'interesse dello Stato è norma agevolativa di stretta interpretazione e si riferisce allo Stato-persona, non estendendosi all'Agenzia delle Entrate né al generale interesse alla riscossione dei tributi

  • art. 62 d.lgs. n. 300/1999

    richiamato per descrivere l'assetto organizzativo dell'Agenzia delle Entrate e la successione nei rapporti già facenti capo al Ministero delle finanze

  • art. 11 d.lgs. n. 347/1990

    richiamato per affermare che, nelle iscrizioni e rinnovazioni ipotecarie, restano soggetti passivi dell'imposta anche i debitori contro i quali l'ipoteca è stata iscritta

  • art. 16 d.lgs. n. 347/1990

    richiamato per evidenziare che l'imposta ipotecaria può essere prenotata a debito e recuperata nei confronti del debitore, confermando i limiti all'esenzione

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per dare atto dell'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • La motivazione della sentenza è solo apparente quando manca del tutto il percorso argomentativo o quando le ragioni della decisione non sono percepibili; non basta, invece, dedurre che la motivazione sia insufficiente o non convincente.
  • L'esenzione dalle imposte ipotecarie e catastali per le formalità eseguite nell'interesse dello Stato è disposizione agevolativa di stretta interpretazione e non può essere estesa in via analogica a soggetti diversi dallo Stato-persona.
  • L'Agenzia delle Entrate non coincide con lo Stato-persona: è un soggetto dotato di personalità giuridica propria e l'interesse alla riscossione dei tributi non è di per sé sufficiente a far operare l'esenzione prevista per lo Stato.
  • Nelle iscrizioni ipotecarie, la disciplina speciale del d.lgs. n. 347/1990, letta sistematicamente, conserva la soggettività passiva del debitore contro il quale l'ipoteca è iscritta; pertanto l'esenzione non opera automaticamente solo perché la formalità sia funzionale alla tutela del credito erariale.
  • Quando la giurisprudenza di legittimità registra un recente consolidamento interpretativo, può disporsi la compensazione delle spese di lite anche in caso di rigetto del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.