Sentenza n. 13008/2026 - Roma, Sezione 2Q
per l'annullamento: - del decreto adottato dal Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 6 luglio 2022, avente ad oggetto la “certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 216 del 15 settembre 2022; - del decreto adottato dal Ministero della Salute in data 6 ottobre 2022, avente ad oggetto la “adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto per i dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 251 del 26 ottobre 2022, dell'accordo rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 sottoscritto fra Governo, Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano su proposta del Ministero della Salute di attuazione dell'art. 9 ter del d.l. 19 giugno 2015 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015 n. 125, con il quale sono stati individuati i “criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici” e le “modalità di ripiano per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”, - della circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29 luglio 2019, avente ad oggetto le “indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9 ter commi 8 e 9 del decreto legge 18 giugno 2015 n. 78”; - della determinazione dirigenziale ATTO DD 2426/A1400A/2022 adottata in data 14 dicembre 2022 dal Direttore della Direzione A1400A – Sanità e Welfare della Regione Piemonte, successivamente comunicata, avente ad oggetto “approvazione elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi bis dell'art. 9 ter comma 9 bis del D.L. 78/2015, convertito in L. 125/2015” e relativi allegati, nonché per l'annullamento degli atti tutti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi del procedimento, finalizzato direttamente o indirettamente a richiedere all'azienda di ripianare pro quota il predetto superamento dei tetti di spesa, incluse – ove occorra – l'Intesa della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 14 settembre 2022 e l'Intesa della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 28 settembre 2022;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreti ministeriali, atti di indirizzo e determinazione regionale relativi al payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale interministeriale del 6 luglio 2022, il decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, l'accordo della Conferenza Stato-Regioni del 7 novembre 2019, la circolare ministeriale del 29 luglio 2019, la determinazione della Regione Piemonte del 14 dicembre 2022 e gli atti connessi, contestando il procedimento di certificazione del superamento del tetto di spesa per l'acquisto di dispositivi medici negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 e la conseguente richiesta di ripiano pro quota a carico delle imprese fornitrici. Nel corso del giudizio, con memoria del 28 aprile 2026, la società ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione, avendo aderito al meccanismo legislativo di risoluzione delle controversie relative al payback previsto dall'art. 7, commi 1 e 1-bis, d.l. 30 giugno 2025, n. 95, convertito dalla l. 8 agosto 2025, n. 118.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere. Ha rilevato che l'adesione della ricorrente al meccanismo di risoluzione delle controversie previsto dall'art. 7, commi 1 e 1-bis, d.l. n. 95/2025, e la relativa comunicazione effettuata secondo quanto richiesto dalla legge, determinano, in base al tenore letterale della disciplina, la cessazione della materia del contendere. Le spese di lite sono state compensate per giustificati motivi.
Norme richiamate
art. 9-ter d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 125
Disciplina il tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e le modalità di ripiano del relativo superamento.
art. 7, commi 1 e 1-bis, d.l. 30 giugno 2025, n. 95, convertito dalla l. 8 agosto 2025, n. 118
la cessazione della materia del contendere
Prevede un meccanismo di risoluzione delle controversie relative al payback sui dispositivi medici; l'adesione dell'impresa e la relativa comunicazione secondo legge determinano la cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- Quando una disciplina sopravvenuta prevede espressamente che l'adesione del ricorrente a un meccanismo di definizione della controversia determini la cessazione della materia del contendere, il giudice amministrativo deve dichiarare tale esito una volta verificata l'adesione e la comunicazione effettuata secondo le modalità prescritte dalla legge.
- L'adesione dell'impresa fornitrice di dispositivi medici al meccanismo legislativo di risoluzione delle controversie sul payback può far venir meno l'interesse alla decisione sull'impugnazione degli atti relativi al ripiano del superamento dei tetti di spesa, determinando la cessazione della materia del contendere.
- La cessazione della materia del contendere, quando dipende dall'adesione a un meccanismo normativo sopravvenuto espressamente qualificato dalla legge in tali termini, non comporta una decisione sul merito della legittimità degli atti impugnati. La regolazione delle spese può essere compensata in presenza di giustificati motivi.
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