Cassazione Penale, Sentenza n. 48001/2022 del 19/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso la condanna pronunciata in appello per il reato di cui all'art. 6 L. 2/10/1967 n. 895 (fatto esplosivo con fine di incutere pubblico timore). Il ricorrente deduceva vizio di motivazione e errata applicazione della legge penale: contestava la valutazione degli indizi (tra cui la testimonianza del deceduto Fallani, le intercettazioni iniziate dopo l'evento, l'assenza di sequestri attestanti disponibilità di "bomboni o magnum" e la ricerca web effettuata dal computer della convivente), sostenendo altresì che l'ordigno fosse solo un artificio pirotecnico riconducibile alla contravvenzione ex art. 703 c.p. e non al reato previsto dalla legge del 1967 che tutela l'ordine pubblico e richiede dolo specifico.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto legittima e ben motivata la valutazione analitica e complessiva degli indizi effettuata dalla Corte di appello: la targa AC243PV riferita all'Alfa Romeo 33 in uso al Mannucci e ripresa nelle videoriprese, la ricerca sul sito dell'Agenzia delle Entrate dal computer della convivente nell'immediato periodo dell'attentato, e le intercettazioni che attestavano una dichiarata disponibilità di ordigni costituiscono una convergenza probatoria significativa e individualizzante. Quanto alla qualificazione giuridica, la Cassazione ha ritenuto corretta l'inquadratura nel delitto di cui all'art. 6 L. 2/10/1967 n. 895, poiché rilevante non è solo l'effetto materiale dello scoppio ma il dolo specifico di incutere pubblico timore, dedotto dal bersaglio scelto (Agenzia delle Entrate) e dall'ora dell'attentato; la differenza rispetto all'art. 703 c.p. è nella tutela (ordine pubblico vs. incolumità individuale) e nell'elemento psicologico richiesto. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 6 L. 2/10/1967 n. 895
Disciplina il delitto commesso facendo esplodere bombe o altri ordigni o materie esplodenti con il fine di incutere pubblico timore; tutela l'ordine pubblico e richiede dolo specifico (scopo dimostrativo/incutere timore, suscitare tumulto o attentare alla sicurezza pubblica).
art. 703 cod. pen.
Contravvenzione volta a tutelare la vita e l'incolumità fisica di persone in senso individuale o di un numero indeterminato; richiede la consapevolezza e volontà del fatto ma non il dolo specifico di incutere pubblico timore.
art. 625 cod. pen. (n. 7 cit.)
Richiamata in motivazione per spiegare l'esclusione dell'aggravante che aveva reso improcedibile per mancanza di querela un furto aggravato (capo F) in primo grado; non centrale nella decisione sulla cassazione del reato esplosivo.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che autorizza l'imposizione di una somma alla cassa delle ammende a carico del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso, applicata qui per la condanna al versamento di Euro 3.000.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 2000
Riferimento giurisprudenziale utilizzato per valutare l'assenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; la Corte di Cassazione ha ritenuto che non sussistessero elementi tali da escludere la condanna per le spese e la somma alla cassa delle ammende.
Massime di principio
- La valutazione degli indizi va compiuta in modo analitico e poi in composizione globale: ciò che singolarmente può apparire debole può assumere rilievo probatorio se concorre con altri elementi convergenti.
- La parcellizzazione delle critiche agli indizi (attacco pezzo per pezzo) è insufficiente in sede di cassazione se la corte di merito ha motivato la rilevanza complessiva degli elementi probatori secondo criteri giurisprudenziali consolidati.
- La distinzione tra reato (art. 6 L. 2/10/1967 n. 895) e contravvenzione (art. 703 c.p.) dipende dall'elemento soggettivo: il dolo specifico di voler incutere pubblico timore e la scelta del bersaglio e del momento possono giustificare l'inquadramento nel reato più grave anche se l'ordigno è tecnicamente un artificio pirotecnico.
- Prove indirette come corrispondenze di targhe su videoriprese, ricerche informatiche effettuate su computer presenti nell'abitazione dell'imputato e conversazioni intercettate, se lette in maniera coerente, possono costituire elementi individualizzanti validi per la condanna.
- In cassazione è necessario non solo contestare la conclusione del giudice di merito, ma dimostrare errori di diritto o gravi vizi logici nella motivazione; la mera divergenza di valutazione probabilistica raramente è sufficiente.
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