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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 07568/2026 del 25/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere per il reato di associazione di stampo mafioso (art. 416-bis). La difesa ha proposto due motivi: (1) violazione di legge e insufficienza probatoria in ordine al "ruolo di rilievo" e allo "stabile inserimento" di Maugeri nel sodalizio, censurando che gli elementi indicati (incontri, ricezione di informazioni, poche partecipazioni documentate) non dimostrerebbero specifiche condotte tipiche né la messa a disposizione stabile delle proprie energie; la difesa ha inoltre sottolineato che liste e gestione pratica delle estorsioni sarebbero state in capo a Barra e ad altri, non a Maugeri; (2) motivazione apparente e contraddittoria, perché il Tribunale avrebbe riconosciuto a Maugeri un ruolo direttivo/di coordinamento ma contemporaneamente escluso la sua partecipazione operativa ai singoli episodi estorsivi, senza spiegare la compatibilità tra le due conclusioni.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame e il Gip avessero adeguatamente motivato la sussistenza dei gravi indizi di associazione mafiosa a carico di Maugeri, fondandosi su dichiarazioni di collaboratori di giustizia ritenuti attendibili, su intercettazioni telefoniche/ambientali e su riscontri documentali che delineano incontri fiduciari con il capo clan, consegna di proventi, ruolo di riferimento e funzioni di coordinamento (anche con Barra) nella gestione degli affari illeciti. La Corte ha inoltre ritenuto non contraddittoria la scelta di riconoscere un ruolo di coordinamento pur escludendo la prova degli specifici episodi estorsivi: il coordinamento e la consapevolezza della gestione e distribuzione dei proventi possono sussistere anche senza prova della partecipazione materiale a ciascun episodio. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali (art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.).

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Norma sostanziale sul reato di associazione di tipo mafioso: la decisione valuta la sussistenza dei "gravi indizi" in relazione all'elemento strutturale richiesto dalla norma, ossia lo stabile inserimento e la messa a disposizione dell'indagato per il perseguimento dei fini del sodalizio.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Richiamato dalla difesa nel motivo di cassazione; la Corte non ha ritenuto che la sua invocazione comportasse l'annullamento dell'ordinanza, valutando come congrua la motivazione circa la consistenza degli indizi.

  • art. 292 cod. proc. pen.

    Norma richiamata dalla difesa in relazione alla contestazione delle informazioni probatorie; la Corte ha ritenuto che il tribunale di merito abbia dato adeguato conto delle ragioni che giustificano la qualificazione dell'indicizzazione probatoria.

  • art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.

    Fondamento formale del primo motivo di ricorso (violazione di legge): la Corte ricorda i limiti del sindacato in sede di legittimità e verifica la piena motivazione del giudice di merito sui gravi indizi.

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Fondamento formale del secondo motivo (vizio di motivazione/contraddittorietà): la Corte ha esaminato la coerenza logica della motivazione del tribunale di riesame e l'ha ritenuta compatibile e non contraddittoria.

  • art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.

    Norma richiamata in ordine alla condanna alle spese processuali per il ricorrente, applicata alla pronuncia di rigetto.

Massime di principio

  • Per il reato di associazione mafiosa la valutazione preventiva (misure cautelari) richiede gravi indizi concernenti lo "stabile inserimento" e la "messa a disposizione" delle proprie risorse: incontri ripetuti con i vertici, scambi telefonici/intercettazioni, consegna di elenchi/voci e gestione di proventi costituiscono elementi rilevanti e fra loro corroboranti.
  • La testimonianza dei collaboratori di giustizia, se ritenuta attendibile e corroborata da riscontri (intercettazioni, annotazioni di P.G., comportamenti degli indagati), può costituire fondamento per la misura cautelare.
  • Non è necessario dimostrare la partecipazione materiale a ogni singolo reato scopo (es. ciascun episodio estorsivo) per delineare l'appartenenza e il ruolo direttivo: la funzione di coordinamento, la gestione dei proventi e il ruolo di referente per i sodali sono indicatori sufficienti di messa a disposizione stabile.
  • La Corte di cassazione, in sede di legittimità sulle misure cautelari, controlla la congruenza logica e la completezza della motivazione del giudice di merito, non procede a un libero riesame probatorio; le argomentazioni difensive alternative non sono di per sé idonee a travolgere una motivazione coerente e supportata da riscontri.
  • La presenza di una diarchia o distribuzione dei ruoli (es. uno cura materialmente le estorsioni, l'altro coordina e riceve/procura risorse) è compatibile con l'integrazione del reato associativo e può giustificare la custodia cautelare anche se non tutti gli affiliati compiono materialmente ogni reato scopo.

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