Ordinanza n. 166/2026 - Bologna, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Daspo emesso dal Questore di Forlì-Cesena per la durata di due anni
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il destinatario del Daspo ha impugnato il provvedimento questorile chiedendone l’annullamento, previa sospensione cautelare dell’efficacia. Il testo dell’ordinanza non indica specifici motivi di ricorso, ma riferisce che il ricorrente contestava la legittimità della misura, presumibilmente negando o ridimensionando il proprio coinvolgimento negli eventi accertati dall’autorità di polizia e sostenendo l’assenza di atti di violenza specifica.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per carenza del fumus boni iuris. Nei limiti propri della fase cautelare, il Collegio ha ritenuto non revocabile in dubbio, alla luce degli atti e delle particolari circostanze degli eventi, la presenza del ricorrente sul luogo e la sua partecipazione al contesto degli stessi, anche se non attraverso atti di violenza specifica. L’adozione del Daspo non è stata quindi ritenuta censurabile al punto da giustificarne la sospensione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese della fase cautelare, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata valutata secondo i presupposti della tutela cautelare nel processo amministrativo, con particolare riferimento al fumus boni iuris.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il fondamento, insieme alla disciplina europea in materia di dati personali, dell’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
È stato richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali e dell’oscuramento dei dati identificativi della parte.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sospensione di un Daspo può essere negata quando dagli atti emerga, con sufficiente attendibilità, la presenza dell’interessato nel luogo degli eventi e la sua partecipazione al relativo contesto, anche in assenza di una dimostrazione di specifici atti di violenza personale.
- La valutazione cautelare della legittimità di una misura di prevenzione adottata dall’autorità di pubblica sicurezza resta circoscritta al sindacato proprio della fase interinale e conduce al rigetto della sospensione quando le circostanze accertate dalla polizia rendano non manifestamente infondata l’adozione della misura.
- La mera assenza di atti di violenza specificamente riferibili al destinatario non esclude, di per sé, la legittimità cautelare di un Daspo qualora la partecipazione dell’interessato al contesto complessivo degli eventi risulti adeguatamente desumibile dagli atti.
Come è indicizzato
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