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Cassazione Penale, Ordinanza n. 14610/2025 del 14/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione perché sottoscritto da difensore privo dell'iscrizione nell'albo speciale della Corte di cassazione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito di condanna del Tribunale è rimasta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato, tramite difensore, aveva proposto originariamente appello avverso la sentenza del Tribunale che lo aveva condannato alla sola pena pecuniaria di 800 euro di ammenda per una contravvenzione in materia di armi. La Corte d'appello ha riqualificato l'atto come ricorso per cassazione. La Corte di cassazione non ha esaminato il merito delle doglianze, poiché ha rilevato che l'atto era stato sottoscritto da un difensore non iscritto nell'albo speciale dei patrocinanti davanti alla Corte di cassazione; per tale ragione ha dichiarato l'impugnazione inammissibile ai sensi dell'art. 613, comma 1, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 4 L. n. 110 del 1975

    Norma incriminatrice posta a base della condanna di merito, relativa alla contravvenzione contestata in materia di armi; la Corte di legittimità non ne ha affrontato il merito.

  • art. 613, comma 1, c.p.p.

    L'impugnazione in cassazione è dichiarata inammissibile quando l'atto non proviene da difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto da un difensore abilitato al patrocinio davanti alla Corte di cassazione; in difetto, l'impugnazione è inammissibile senza esame dei motivi.
  • La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
  • Quando l'inammissibilità deriva da un vizio formale dell'atto di impugnazione, la Corte non valuta il merito della responsabilità penale accertata nei gradi di merito.

Come è indicizzato

MaterieDetenzione di armiImpugnazioni
RamiArmiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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