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Sentenza

Sentenza n. 327/2026 - Torino, Sezione 3

per l'ottemperanza quanto al ricorso n. 2596 del 2025: della sentenza n. 362/2023 emessa e pubblicata in data 19 settembre 2023 dal Tribunale di Cuneo, Sez. Lavoro, Dott. Michele Basta all'esito del procedimento portante RG n. 104/2023, notificata in data 16 aprile 2025, passata in giudicato, e con la quale il Tribunale del Lavoro condannava il Ministero dell'Istruzione e del Merito alla corresponsione alla parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell'importo nominale di euro 2.000,00. quanto al ricorso n. 2629 del 2025: della sentenza n. 467/2024 pubblicata in data 18 luglio 2024 dal Tribunale di Ivrea, Sez. Lavoro, Dott. Andrea Ghio, all'esito del procedimento portante RG n. 300/2024, notificata in data 13 maggio 2025, passata in giudicato e con la quale il Tribunale del Lavoro condannava il Ministero dell'Istruzione e del Merito alla corresponsione alla parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell'importo nominale di euro 1.000,00. quanto al ricorso n. 2767 del 2025: della sentenza n. 1683/2024 emessa e pubblicata in data 18 giugno 2024 dal Tribunale di Torino, Sez. Lavoro, Dott. Marco Nigra all'esito del procedimento portante RG n. 108/2024, notificata in data 15 maggio 2025, passata in giudicato, e con la quale il Tribunale del Lavoro condannava il Ministero dell'Istruzione e del Merito alla corresponsione alla parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell'importo nominale di euro 1.000. quanto al ricorso n. 2628 del 2025: della sentenza n. 2656/2024, pubblicata in data 22 ottobre 2024 dal Tribunale di Torino, Sez. Lavoro, Dott.ssa Lucia Mancinelli, all'esito del procedimento portante RG n. 1107/2024, notificata in data 15 maggio 2025, passata in giudicato e con la quale il Tribunale del Lavoro condannava il Ministero dell'Istruzione e del Merito alla corresponsione alla parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell'importo nominale di euro 1.500.

Giustizia amministrativa202502767

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Inottemperanza del Ministero dell'Istruzione e del Merito a sentenze passate in giudicato che ordinavano l'accredito sulla Carta elettronica del docente di somme comprese tra 1.000 e 2.000 euro

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docenti)

Prevale il privato

La controversia

Quattro docenti hanno proposto separati ricorsi per ottenere l'esecuzione di altrettante sentenze passate in giudicato, pronunciate da Tribunali del lavoro piemontesi, che avevano condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito ad accreditare sulla Carta elettronica del docente gli importi rispettivamente riconosciuti. Il Ministero si è costituito opponendosi formalmente. I ricorrenti hanno dedotto l'omessa esecuzione dei giudicati. Il TAR ha rilevato che le sentenze erano state prodotte in copia attestata conforme all'originale ai fini dell'art. 475 c.p.c., notificate via PEC al Ministero presso il domicilio reale e che, alla data dei ricorsi, era inutilmente decorso il termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Non risultava contestato che l'Amministrazione non avesse adempiuto agli obblighi derivanti dai giudicati.

La decisione

Il TAR ha riunito i quattro ricorsi, ritenendo che presentassero identità di motivazione e dispositivo, precisando che la riunione era disposta esclusivamente per ragioni organizzative e non incideva sulle singole decisioni né sulla liquidazione delle spese. Nel merito ha accolto ciascuna domanda di ottemperanza e ha ordinato al Ministero di eseguire le sentenze e accreditare alle parti ricorrenti le somme liquidate, entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della decisione. Per il caso di ulteriore inadempimento ha nominato quale commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori sessanta giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza. I ricorrenti devono comunicare al commissario il proprio codice fiscale entro sette giorni dalla comunicazione amministrativa della sentenza. Il compenso del commissario è stato ritenuto compreso nella retribuzione dell'amministrazione di appartenenza, trattandosi di funzioni connesse ai compiti istituzionali. Il Ministero è stato condannato, per ciascun ricorso, al pagamento di euro 800,00 per compensi professionali, oltre accessori e contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario. Gli atti sono stati trasmessi alla Procura regionale della Corte dei conti per il Piemonte per gli accertamenti di competenza, in ragione di potenziali profili di danno erariale.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    È la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato e di adottare le misure conseguenti, compresa la nomina del commissario ad acta.

  • art. 475 c.p.c.

    La produzione della sentenza in copia attestata conforme all'originale è stata ritenuta idonea ai fini dell'esecuzione.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669

    Il decorso infruttuoso del termine previsto dalla disposizione costituisce, nel caso esaminato, presupposto per la proposizione dell'azione esecutiva nei confronti dell'amministrazione.

  • art. 93 c.p.c.

    Ha consentito la distrazione delle spese di lite in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

  • art. 4, comma 1, d.m. 10 marzo 2014, n. 55

    È stato applicato per la dimidiazione dei parametri di liquidazione dei compensi professionali, ulteriormente ridotti in ragione della serialità e della limitata difficoltà delle controversie.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è accoglibile quando il ricorrente dimostri l'esistenza di un titolo giudiziale passato in giudicato, la sua rituale notificazione all'amministrazione soccombente e l'inutile decorso del termine previsto per l'adempimento, purché l'inottemperanza non sia contestata o risulti comunque accertata.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può ordinare all'amministrazione di eseguire il giudicato entro un termine determinato e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia, definendone termini e modalità di intervento.
  • La riunione di ricorsi seriali con identità di motivazione e dispositivo può essere disposta per finalità organizzative senza incidere sull'autonomia delle singole decisioni né comportare un'unica liquidazione delle spese quando il provvedimento organizzativo preveda la loro distinta determinazione.
  • Quando le funzioni di commissario ad acta sono affidate a un dipendente pubblico e risultano connesse ai suoi compiti istituzionali, il relativo compenso può ritenersi compreso nella retribuzione dell'amministrazione di appartenenza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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