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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18817/2024 del 09/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La vicenda origina da una domanda risarcitoria proposta da una proprietaria di autovettura contro un ente territoriale, per i danni subiti dal veicolo a seguito della collisione con un capriolo lungo una strada statale. In primo grado il tribunale aveva condannato in solido la regione e la provincia; in appello la corte territoriale ha riformato solo il capo sulla legittimazione passiva, condannando la regione in via esclusiva al risarcimento. La regione ricorre per cassazione con due motivi. Con il primo deduce violazione della normativa statale e regionale sulla fauna selvatica, sostenendo che, al tempo del sinistro, la gestione e la tutela della fauna e la correlata responsabilità dovessero essere imputate alle province, non alla regione, e che la legge regionale prevedeva solo un indennizzo, non una responsabilità risarcitoria. Con il secondo motivo lamenta violazione degli artt. 2043 e 2697 c.c. e vizi processuali, sostenendo che la corte d'appello avrebbe erroneamente affermato la responsabilità senza accertare tutti gli elementi dell'illecito, in particolare la colpa dell'ente e il nesso causale, finendo per configurare una responsabilità oggettiva. La provincia resiste chiedendo il rigetto del primo motivo e l'accoglimento del secondo; la danneggiata resiste chiedendo l'inammissibilità o il rigetto del ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione rigetta il ricorso. Ritiene anzitutto che, nel caso concreto, la domanda risarcitoria e il relativo accertamento debbano essere esaminati alla stregua dell'art. 2043 c.c., perché sul punto si è formato giudicato interno in ragione dell'impostazione del merito. Tuttavia, applicando la giurisprudenza in tema di danni da fauna selvatica, afferma che la regione resta il soggetto passivamente legittimato anche quando alcune funzioni siano state delegate alle province, salvo che la delega attribuisca a queste ultime un'autonomia decisionale e operativa piena, tale da metterle concretamente in grado di prevenire i danni. La previsione nel diritto regionale di un fondo per l'indennizzo dei danni da fauna alla circolazione stradale è valorizzata come indice della scelta di allocare alla regione la gestione del rischio e, quindi, la responsabilità. Il secondo motivo è dichiarato inammissibile perché la deduzione circa l'omesso accertamento della colpa e degli altri elementi dell'illecito introduce una questione non adeguatamente specificata né dimostrata come già dedotta in appello, mancando l'esatta indicazione dell'atto processuale rilevante ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. Le spese di legittimità sono compensate per il mutamento giurisprudenziale sopravvenuto; è inoltre posto a carico della ricorrente l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2043 c.c.

    La domanda risarcitoria per danni da fauna selvatica può essere esaminata in termini di illecito aquiliano; nel caso concreto la corte ritiene che il thema decidendum resti quello della responsabilità extracontrattuale e che la ripartizione degli oneri probatori dipenda dalla norma applicata.

  • art. 2052 c.c.

    La Corte richiama l'orientamento più recente secondo cui, per i danni da fauna selvatica, la responsabilità va ricondotta al danno cagionato da animali, con imputazione in via esclusiva alla regione quale ente titolare della competenza e gestione del patrimonio faunistico, salvo delega con autonomia effettiva alle province.

  • legge 11 febbraio 1992, n. 157

    È richiamata come fonte che attribuisce alle regioni a statuto ordinario il potere di emanare norme sulla gestione e tutela della fauna selvatica, nonché i relativi poteri amministrativi.

  • d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267

    È richiamato quale testo unico delle autonomie locali nel quadro del decentramento delle funzioni amministrative in materia di fauna selvatica.

  • legge regionale Marche 5 gennaio 1995, n. 7

    È richiamata quale disciplina regionale della fauna selvatica vigente al tempo dei fatti; il suo art. 34-bis, nel testo successivamente inserito, è valorizzato come indice della scelta regionale di farsi carico dei danni da fauna alla circolazione.

  • art. 34-bis legge regionale Marche 5 gennaio 1995, n. 7

    La previsione di un fondo regionale per l'indennizzo dei danni causati alla circolazione stradale dalla fauna selvatica è considerata indice della riferibilità alla regione della gestione del rischio e della conseguente responsabilità.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro di denuncia della violazione di legge posto a fondamento del primo motivo e, in parte, del secondo.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    È invocato per il preteso vizio motivazionale, ma la doglianza non supera il vaglio di ammissibilità.

  • art. 2697 c.c.

    È richiamato per contestare il riparto dell'onere della prova, ma il motivo è dichiarato inammissibile per carenza di autosufficienza.

  • art. 163 c.p.c.

    È richiamato nel secondo motivo come norma processuale asseritamente violata.

  • art. 164 c.p.c.

    È richiamato nel secondo motivo come norma processuale asseritamente violata.

  • art. 112 c.p.c.

    È richiamato nel secondo motivo come parametro di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 115 c.p.c.

    È richiamato nel secondo motivo con riguardo alla valutazione delle prove.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    La Corte lo applica per dichiarare inammissibile il secondo motivo, per mancata specifica indicazione dell'atto di appello su cui la censura si fondava.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    È la norma processuale che ha regolato la trattazione camerale del ricorso.

  • art. 92, comma 1, c.p.c.

    È richiamato per la compensazione integrale delle spese in ragione di gravi ed eccezionali ragioni, individuate nel mutamento giurisprudenziale sopravvenuto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È applicato per porre a carico della ricorrente l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 1, comma 3, legge 11 febbraio 1992, n. 157

    Attribuisce alle regioni il potere di emanare norme relative alla gestione e tutela della fauna selvatica.

  • art. 9, legge 11 febbraio 1992, n. 157

    È richiamato per il riparto delle funzioni amministrative di protezione della fauna selvatica e per il coinvolgimento delle province.

  • art. 14, comma 1, lett. f), legge 8 giugno 1990, n. 142

    È richiamato nel quadro del decentramento amministrativo delle funzioni in materia di fauna.

  • art. 3, comma 4, legge regionale Marche 3 aprile 2015, n. 13

    È richiamato come norma sopravvenuta che ha riallocato alla regione funzioni già spettanti alle province.

  • art. 1, comma 89, legge 7 aprile 2014, n. 56

    È richiamato quale base della transizione di funzioni dagli enti provinciali alla regione nel contesto della riorganizzazione amministrativa.

  • art. 1, comma 96, lett. c), legge 7 aprile 2014, n. 56

    È richiamato per la successione dell'ente subentrante nei rapporti attivi e passivi in corso, compreso il contenzioso.

Massime di principio

  • Nel contenzioso per danni da fauna selvatica, la questione se trovi applicazione l'art. 2043 c.c. o l'art. 2052 c.c. non attiene alla mera qualificazione della domanda, ma all'individuazione della norma regolatrice della fattispecie; una volta stabilito il fatto storico, il giudice può applicare la disciplina corretta in base al principio iura novit curia.
  • Se, nel giudizio di merito, la qualificazione giuridica della domanda ha inciso sull'impostazione dell'istruttoria e sul thema decidendum, essa può consolidarsi in giudicato interno e non essere liberamente rimessa in discussione in cassazione.
  • In materia di danni da fauna selvatica, la responsabilità può essere imputata alla regione anche quando alcune funzioni siano delegate alle province, salvo che la delega attribuisca a queste ultime autonomia decisionale e operativa effettiva, tale da consentire una concreta gestione del rischio e l'adozione di misure preventive idonee.
  • La previsione normativa di un fondo regionale per l'indennizzo dei danni da fauna alla circolazione stradale è un indice interpretativo rilevante per individuare la regione come soggetto cui imputare, in via principale, la gestione del fenomeno dannoso.
  • Chi deduce in cassazione una questione di fatto o una censura non trattata nella sentenza impugnata deve indicare specificamente l'atto del giudizio di merito in cui la questione è stata sollevata, altrimenti il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza.
  • Quando il ricorso mira a contestare la mancata prova di un elemento costitutivo dell'illecito, non è sufficiente una contestazione generica: occorre dimostrare che la relativa questione sia stata effettivamente introdotta e coltivata nei gradi di merito.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità della PAImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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