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Sentenza

Sentenza n. 8466/2026 - Roma, Sezione 5

per l’accertamento del diritto del ricorrente a percepire i benefici economici di cui all'art. 6 bis del d.l. n. 387 del 1987; e per la conseguente condanna delle Amministrazioni convenute a provvedere al ricalcolo dell'indennità di buonuscita con l’inclusione, nella relativa base di calcolo, dei sei scatti stipendiali di cui alla sopra citata norma oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria;

Giustizia amministrativa202316788

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. VSentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: mancato riconoscimento dei sei scatti stipendiali nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita e conseguente mancato ricalcolo del trattamento di fine servizio

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (militare cessato dal servizio)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l'accertamento del diritto ai benefici economici previsti dall'art. 6-bis, comma 2, del d.l. n. 387/1987 e la condanna dell'INPS al ricalcolo dell'indennità di buonuscita, con inclusione dei sei scatti stipendiali, oltre interessi e rivalutazione. Ha dedotto la violazione e l'erronea applicazione dell'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, convertito dalla legge n. 472/1987, nonché dell'art. 1911 del d.lgs. n. 66/2010, sostenendo di possedere i requisiti anagrafici e di servizio richiesti. L'INPS ha resistito eccependo, secondo quanto emerge dalla motivazione, la rilevanza del termine del 30 giugno previsto dall'art. 6-bis, comma 2, e l'applicabilità dell'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 al regime di calcolo della buonuscita. È stata inoltre prospettata una questione di legittimità costituzionale della disciplina. Il Ministero della Difesa si è costituito, ma il TAR ha rilevato d'ufficio la sua carenza di legittimazione passiva.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso nei confronti dell'INPS. Ha ritenuto che il beneficio dei sei scatti spetti, ai fini del calcolo dell'indennità di buonuscita, anche al personale collocato a riposo a domanda in possesso dei requisiti dei 55 anni di età e dei 35 anni di servizio utile. Il termine del 30 giugno previsto dall'art. 6-bis, comma 2, non ha natura decadenziale: il suo mancato rispetto non impedisce il riconoscimento del beneficio, non essendo la disposizione sufficientemente chiara per fondare una decadenza. Il beneficio si applica anche ai graduati già appartenuti ai ruoli dell'Arma dei Carabinieri, in forza del combinato disposto dell'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e dell'art. 1911, comma 3, del d.lgs. n. 66/2010. L'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 riguarda esclusivamente la maggiorazione della base pensionabile e non modifica il calcolo dell'indennità di buonuscita. Il TAR ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale, reputando non irrazionale la scelta legislativa di riconoscere il beneficio a chi possieda entrambi i requisiti di età e servizio. Ha invece escluso il cumulo tra rivalutazione monetaria e interessi legali, applicando l'art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991 e l'art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994. Ha quindi ordinato all'INPS di rideterminare l'indennità di buonuscita includendo i sei scatti e di corrispondere le somme risultanti, maggiorate degli interessi legali. Il Ministero della Difesa è stato estromesso per carenza di legittimazione passiva. Le spese sono state poste a carico dell'INPS e liquidate in euro 1.000, oltre oneri di legge e rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 6-bis d.l. 21 settembre 1987, n. 387, convertito dalla legge 20 novembre 1987, n. 472

    anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile; la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità

    Il beneficio dei sei scatti spetta anche al personale collocato a riposo a domanda che abbia maturato i requisiti anagrafici e di servizio; il termine del 30 giugno non ha natura decadenziale e il suo mancato rispetto non impedisce il riconoscimento del beneficio.

  • art. 1911, comma 3, d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66

    Al personale delle Forze di Polizia a ordinamento militare continua ad applicarsi l’art. 6-bis, del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472

    La disciplina dei sei scatti continua ad applicarsi al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare, compreso quello già appartenuto ai ruoli dell'Arma dei Carabinieri.

  • art. 4 d.lgs. n. 165/1997

    sono attribuiti, in aggiunta alla base pensionabile

    La disposizione concerne la maggiorazione della base pensionabile e non modifica il regime di calcolo dell'indennità di buonuscita in relazione ai sei scatti.

  • art. 16, comma 6, legge n. 412/1991

    Esclude, unitamente all'art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994, il cumulo tra rivalutazione monetaria e interessi legali sulle somme dovute.

  • art. 22, comma 36, legge n. 724/1994

    Concorre a escludere il cumulo tra rivalutazione monetaria e interessi legali sulle somme dovute a titolo previdenziale.

  • art. 21 della legge n. 232/1990

    Richiamato quale disposizione modificativa dell'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987.

Massime di principio

  • Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall'art. 6-bis, comma 2, del d.l. n. 387/1987 spetta al personale che chieda il collocamento a riposo e abbia maturato i requisiti dei 55 anni di età e dei 35 anni di servizio utile, anche quando la domanda sia presentata oltre il 30 giugno dell'anno di maturazione dei requisiti, poiché tale termine non ha natura decadenziale in assenza di una previsione normativa chiara e univoca in tal senso.
  • L'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 continua ad applicarsi al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare in forza dell'art. 1911, comma 3, del d.lgs. n. 66/2010; pertanto, il beneficio dei sei scatti può rilevare anche nella liquidazione del trattamento di fine servizio degli appartenenti o ex appartenenti ai ruoli dell'Arma dei Carabinieri.
  • La disciplina sulla maggiorazione della base pensionabile prevista dall'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 non modifica il regime di calcolo dell'indennità di buonuscita relativo ai sei scatti stipendiali, riguardando esclusivamente la base pensionabile.
  • Nelle controversie aventi a oggetto diritti soggettivi relativi alla liquidazione dell'indennità di buonuscita, la legittimazione passiva spetta all'ente previdenziale obbligato ex lege alla liquidazione del trattamento, mentre difetta la legittimazione passiva dell'amministrazione già datrice di lavoro.
  • In caso di riconoscimento giudiziale di somme dovute a titolo di trattamento di fine servizio, non è consentito il cumulo tra rivalutazione monetaria e interessi legali secondo la disciplina richiamata dal giudice; sono dovuti gli interessi legali nei termini stabiliti dalla pronuncia.

Come è indicizzato

MaterieTrattamento economico e previdenzialeGiurisdizione e riparto
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizionePrincipio di legalità e tipicità

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