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Sentenza

Sentenza n. 1899/2026 - Venezia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202601003

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Venezia, Sezione Lavoro, n. 768/2025, che aveva riconosciuto il diritto all’esonero contributivo per il periodo gennaio-dicembre 2024 e condannato il Ministero alla restituzione delle somme trattenute

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Venezia, Sezione Lavoro, pubblicata il 3 ottobre 2025, notificata al Ministero il 16 ottobre 2025 e passata in giudicato. La pronuncia aveva riconosciuto il diritto a fruire nel 2024 dell’esonero previsto dall’art. 1, commi 180 e 181, della legge n. 213/2023 e disposto la restituzione delle trattenute, oltre alla maggior somma tra rivalutazione e interessi legali dal dovuto al saldo. Dedotta l’inottemperanza ministeriale, la ricorrente ha chiesto l’accredito di € 461,30, corrispondente alle trattenute previdenziali operate nel 2024, e la nomina di un commissario ad acta. Ha precisato che erano decorsi i 120 giorni dalla notificazione del titolo previsti per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Ha inoltre domandato la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito senza articolare difese.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza: ha verificato che il titolo giudiziale proveniva dal giudice ordinario, era stato notificato al domicilio digitale del Ministero, era passato in giudicato e che erano decorsi infruttuosamente 120 giorni dalla notificazione. Ha quindi dichiarato l’obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della decisione. Per l’eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore generale pro tempore della Direzione generale per l’edilizia scolastica, le risorse e il supporto alle istituzioni scolastiche, con facoltà di delega, stabilendo un successivo termine di 60 giorni dalla comunicazione dell’incarico. Il commissario dovrà, se necessario, allocare la somma in bilancio e compiere le fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento; l’esaurimento dei fondi o l’indisponibilità di cassa non giustificano la mancata esecuzione del giudicato. Nessun compenso è riconosciuto al commissario, in quanto dipendente dell’amministrazione debitrice. È stata respinta la richiesta di astreinte, considerata non necessaria in ragione della nomina del commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in € 339,00, oltre restituzione del contributo unificato, spese generali al 15% e accessori di legge, a favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    l’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l’attuazione: […] c) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato

    La disposizione consente l’ottemperanza davanti al giudice amministrativo per ottenere che una pubblica amministrazione si conformi a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.

  • art. 479 c.p.c.

    la sentenza ottemperanda risulta notificata presso il domicilio digitale del Ministero ai sensi dell’art. 479 cod. proc. civ.

    La notificazione del titolo esecutivo al domicilio digitale dell’amministrazione è stata ritenuta idonea ai fini dell’azione di ottemperanza.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669

    è decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dal richiamato art. 14 del d.l. n. 669/1996 per le esecuzioni forzate nei confronti delle pubbliche amministrazioni;

    Prima di agire in ottemperanza per l’esecuzione di una condanna pecuniaria nei confronti di una pubblica amministrazione, deve essere decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.

  • art. 124 disp. att. c.p.c.

    la sentenza è passata in giudicato, come risulta dal certificato ex art. 124 disp. att. cod. proc. civ. prodotto dalla parte ricorrente.

    Il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario è stato comprovato mediante il certificato previsto dalla disposizione.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    che deve essere, invece, respinta la domanda di condanna dell’Amministrazione al pagamento della penalità di mora (cd. astreinte) di cui all’articolo 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., in considerazione dell’avvenuta nomina del Commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia dell’Amministrazione;

    La penalità di mora può essere negata quando, a fronte dell’inerzia dell’amministrazione, il giudice dispone la nomina di un commissario ad acta quale strumento per assicurare l’esecuzione.

  • art. 1, commi 180 e 181, l. 213/2023

    con cui il Tribunale di Venezia, Sezione Lavoro, ha accertato il suo diritto “di fruire dell’esonero di cui all’art. 1, co. 180 e 181, L. 213/23 anche nel periodo da gennaio a dicembre 2024”

    La disposizione costituisce il fondamento del diritto all’esonero contributivo per il periodo gennaio-dicembre 2024, già riconosciuto dalla sentenza del giudice ordinario da eseguire.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l’esecuzione, da parte della pubblica amministrazione, di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, al fine di assicurare la conformazione al comando giudiziale nel caso deciso.
  • Per l’ottemperanza di una condanna pecuniaria nei confronti di una pubblica amministrazione, il titolo esecutivo deve essere notificato e deve essere decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni previsto per le esecuzioni forzate contro le amministrazioni pubbliche.
  • In caso di perdurante inerzia dell’amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, fissando termini per l’adempimento e attribuendogli i poteri necessari a completare le operazioni contabili e di pagamento; la mancanza di stanziamenti o di disponibilità di cassa non legittima l’inosservanza del giudicato.
  • La penalità di mora richiesta in sede di ottemperanza può essere respinta quando il giudice abbia già disposto la nomina di un commissario ad acta per il caso di mancata esecuzione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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