Cassazione Penale, Sentenza n. 28806/2026 del 29/07/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il soggetto, detenuto per una pena residua di anni 4 e mesi 6 di reclusione, aveva chiesto al Tribunale di sorveglianza, da un lato, l'affidamento terapeutico ex art. 94 d.P.R. n. 309/1990, e dall'altro l'affidamento in prova ai servizi sociali. Il Tribunale aveva dichiarato inammissibile la prima richiesta e rigettato la seconda, rilevando: la mancata allegazione della diagnosi per l'affidamento terapeutico; l'assenza di un anno di osservazione scientifica collegiale; l'impossibilità di verificare l'idoneità del domicilio indicato; e l'insufficienza del percorso trattamentale ai fini di una prognosi favorevole. Con il ricorso per cassazione la difesa ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che: non era mai stata proposta domanda ex art. 94 d.P.R. n. 309/1990 perché il detenuto non era tossicodipendente; l'osservazione della personalità non era stata assicurata con continuità per i trasferimenti dovuti a sovraffollamento, in violazione dell'art. 27, comma 4, d.P.R. n. 230/2000 e degli artt. 13, commi 5 e 6, ord. pen.; il Tribunale non aveva acquisito tutte le relazioni parziali relative ai diversi periodi detentivi; non aveva valorizzato elementi favorevoli quali la condotta carceraria, la partecipazione al percorso trattamentale, la disponibilità al lavoro e al volontariato; e avrebbe travisato la protesta dello sciopero della fame, che sarebbe stata solo una reazione all'inerzia dell'amministrazione penitenziaria e non indice negativo della personalità.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che, per i condannati per reati rientranti nell'art. 4-bis ord. pen., la concessione dell'affidamento in prova richiede necessariamente un'osservazione scientifica della personalità svolta collegialmente per almeno un anno, senza equipollenti. Nel caso concreto, lo stesso ricorrente aveva indicato che l'osservazione era iniziata il 3.2.2025 e, alla data della decisione del Tribunale di sorveglianza, non era ancora decorso l'anno richiesto dalla legge; pertanto mancava un presupposto di ammissibilità della domanda, con conseguente infondatezza degli ulteriori motivi. Quanto alla richiesta ex art. 94 d.P.R. n. 309/1990, la Corte ha rilevato che il ricorrente aveva negato di averla mai proposta e che il Tribunale si era comunque limitato a dichiararla inammissibile, sicché non occorreva alcuna ulteriore statuizione. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) e e), cod. proc. pen.
individua i motivi di ricorso per violazione di legge e vizio di motivazione.
art. 94 d.P.R. n. 309 del 1990
richiama l'affidamento terapeutico, ma la Corte prende atto che la relativa domanda non era stata proposta dal ricorrente.
art. 27, comma 4, d.P.R. n. 230 del 2000
invocato dalla difesa per sostenere la continuità dell'osservazione durante i trasferimenti; la Corte non lo ritiene decisivo ai fini della decisione.
art. 13, commi 5 e 6, legge n. 354 del 1975
richiamato nella memoria come base per il diritto alla continuità dell'osservazione del detenuto.
art. 4-bis, comma 1-quater, legge n. 354 del 1975
per i detenuti per i reati indicati dalla norma i benefici possono essere concessi solo dopo un'osservazione scientifica collegiale di almeno un anno.
art. 4-bis, comma 1, legge n. 354 del 1975
richiamato in relazione ai condannati per reati sessuali per i quali opera il regime restrittivo sull'accesso ai benefici.
art. 80, comma 4, legge n. 354 del 1975
prevede la partecipazione degli esperti all'osservazione collegiale della personalità.
art. 609-quater cod. pen.
reato per il quale il ricorrente sta espiando pena e che rende applicabile il regime di osservazione annuale richiesto per i benefici.
art. 572 cod. pen.
uno dei reati per cui il ricorrente sta espiando la pena.
art. 629 cod. pen.
tentata estorsione indicata tra i reati per cui il ricorrente sta espiando la pena.
art. 610 cod. pen.
richiamato indirettamente nella descrizione del precedente penale per violenza privata.
Massime di principio
- Per i condannati per i reati soggetti al regime dell'art. 4-bis ord. pen., l'affidamento in prova ai servizi sociali non può essere concesso se non sulla base di un'osservazione scientifica della personalità svolta collegialmente per almeno un anno; si tratta di un presupposto legale di ammissibilità che non ammette equipollenti.
- Ai fini della concessione dell'affidamento in prova, la valutazione della personalità deve considerare non solo la gravità del reato e i precedenti, ma anche la condotta successiva, i risultati dell'osservazione e ogni elemento positivo o negativo utile a formulare una prognosi di risocializzazione e di prevenzione della recidiva.
- La mancata piena completezza del percorso osservativo esclude la possibilità di scrutinare utilmente gli ulteriori profili di merito dedotti a sostegno della misura alternativa, perché manca il presupposto legale minimo richiesto per la decisione.
- La continuità dell'osservazione può essere oggetto di doglianza, ma non incide sull'esito quando, in ogni caso, non sia ancora decorso il periodo annuale richiesto dalla legge.
- Se il tribunale dichiara inammissibile una richiesta di misura alternativa mai effettivamente proposta, la censura sul punto è priva di rilievo decisorio e non impone ulteriori statuizioni di legittimità.
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