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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30227/2023 del 31/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dal silenzio-rifiuto dell'amministrazione su un'istanza di rimborso presentata il 29/12/2010 da un contribuente per ottenere la restituzione della maggiore IRPEF e delle addizionali trattenute negli anni 2002, 2003, 2004 e 2005, assumendo l'applicabilità della disciplina agevolativa prevista per i soggetti colpiti da eventi sismici. La CTP aveva accolto il ricorso; la CTR aveva respinto l'appello dell'Agenzia ritenendo tempestiva l'istanza perché soggetta al termine biennale dell'art. 21 d.lgs. 546/1992, decorrente dall'1/01/2007 e poi prorogato al 31/12/2008. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 21 d.lgs. 546/1992, dell'art. 38 d.P.R. 602/1973, dell'art. 1, comma 1011, l. 296/2006, del d.l. 248/2007 conv. in l. 31/2008 e del DPCM 25/07/2008, sostenendo che il termine biennale decorresse non dall'entrata in vigore della l. 296/2006 ma dall'1/03/2008, e che comunque il DPCM invocato non avesse inciso sui termini di rimborso; 2) violazione degli artt. 18, 19 e 27 d.lgs. 546/1992, perché, in mancanza di una tempestiva istanza, il ricorso avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile per assenza di un silenzio impugnabile; 3) violazione dell'art. 9, comma 17, l. 289/2002, dell'art. 1, comma 665, l. 190/2014, dell'art. 112 c.p.c. e degli artt. 107 e 108 TFUE, assumendo che il contribuente non fosse comunque beneficiario dell'agevolazione per la natura dei suoi redditi di impresa/partecipazione.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo corretta l'applicazione dell'art. 21, comma 2, d.lgs. 546/1992 ai rimborsi per somme divenute restitutibili solo per effetto di normativa sopravvenuta, ma ha precisato che il termine biennale decorre dall'1/01/2007, data di entrata in vigore della legge che ha introdotto il beneficio, e non dalle successive proroghe dei termini di regolarizzazione o dallo stato di emergenza. Ne è derivato che l'istanza del 29/12/2010 era tardiva. I motivi secondo e terzo sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza della CTR è stata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Corte ha deciso nel merito rigettando il ricorso originario del contribuente. Le spese dei gradi di merito sono state compensate; le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della parte intimata.

Norme richiamate

  • art. 21 d.lgs. n. 546/1992

    È la disciplina residuale applicabile quando il diritto al rimborso sorge in un momento successivo al pagamento; il termine di due anni decorre dal giorno in cui si verifica il presupposto per la restituzione.

  • art. 38 d.P.R. n. 602/1973

    Si applica solo ai versamenti non dovuti fin dall'origine; non governa i rimborsi in cui l'indebito nasce per effetto di normativa sopravvenuta.

  • art. 1, comma 1011, l. n. 296/2006

    come novellato dall'art. 36-bis del d.l. n. 248/2007 conv. in l. n. 31/2008

    È la norma che ha introdotto il beneficio/rimborso per i soggetti colpiti dagli eventi considerati, ma non sposta il dies a quo del termine di decadenza oltre la sua entrata in vigore.

  • art. 36-bis d.l. n. 248/2007

    La proroga dei termini di regolarizzazione dei versamenti omessi è irrilevante rispetto al diverso termine per presentare l'istanza di rimborso.

  • L. n. 31/2008

    Conversione del d.l. n. 248/2007; rileva solo per la proroga dei termini di regolarizzazione, non per la decadenza del rimborso.

  • DPCM 25/07/2008

    Invocato per la proroga dello stato di emergenza, ma ritenuto privo di incidenza sui termini decadenziali per la domanda di rimborso.

  • art. 384, secondo comma, c.p.c.

    In assenza di ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può decidere nel merito dopo la cassazione della sentenza impugnata.

  • art. 375, ultimo comma, c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione camerale del ricorso.

  • art. 18 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato dalla ricorrente nel secondo motivo per contestare l'ammissibilità del ricorso introduttivo in mancanza di istanza tempestiva.

  • art. 19 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato dalla ricorrente nel secondo motivo in tema di atti impugnabili, per sostenere l'assenza di un silenzio-rifiuto impugnabile.

  • art. 27 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato dalla ricorrente nel secondo motivo.

  • art. 9, comma 17, l. n. 289/2002

    Richiamato nel terzo motivo come base normativa dell'agevolazione invocata o negata.

  • art. 1, comma 665, l. n. 190/2014

    Richiamato per analogia dalla difesa erariale nella ricostruzione dei termini di proroga e dell'ambito agevolativo.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nel terzo motivo per dedurre ultrapetizione/omessa corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • artt. 107 e 108 TFUE

    Richiamati nel terzo motivo con riferimento alla compatibilità della disciplina agevolativa con la normativa sugli aiuti di Stato.

Massime di principio

  • Quando un importo originariamente dovuto diviene rimborsabile solo per effetto di una norma sopravvenuta, la domanda di rimborso non è soggetta al termine di cui all'art. 38 d.P.R. 602/1973, ma al termine residuale biennale previsto dall'art. 21, comma 2, d.lgs. 546/1992.
  • Il dies a quo del termine biennale decorre dalla data in cui si verifica il presupposto legale della restituzione, coincidente con l'entrata in vigore della norma che introduce il diritto al rimborso, e non dalle eventuali proroghe dei termini per la regolarizzazione del debito fiscale.
  • Le proroghe dei termini per effettuare versamenti o per regolarizzare la propria posizione fiscale sono concettualmente distinte dal termine per proporre istanza di rimborso e non ne modificano automaticamente la decorrenza.
  • Un provvedimento amministrativo o emergenziale che proroghi lo stato di emergenza non incide, di per sé, sui termini decadenziali stabiliti dalla disciplina tributaria per la presentazione della domanda di restituzione.
  • Se il giudice di legittimità, una volta cassata la sentenza impugnata, non deve compiere ulteriori accertamenti di fatto, può decidere la causa nel merito e rigettare l'originario ricorso introduttivo.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaDecadenza

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