Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 8857/2026 - Roma, Sezione 3Q

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della deliberazione n. 274 del 30 giugno 2025 dell'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali - AGENAS avente a oggetto "Procedura di dialogo competitivo per l'affidamento di un contratto avente ad oggetto la progettazione di dettaglio, la realizzazione, la messa in esercizio e la gestione di una piattaforma di intelligenza artificiale a supporto dell'assistenza sanitaria primaria ai sensi dell'art. 64 del D.lgs. n. 50/2016 - CIG 94572555B6 – CUP 18JJ21000050005". Aggiudicazione in favore del costituendo RTI tra la BV Tech S.p.A. (mandataria), la Business Integration Partners S.p.A. (mandante) e la Indra Italia S.p.A. (mandante)", comunicata, a mezzo pec, in data 1° luglio 2025 - di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso e comunque consequenziale; per l'accertamento del diritto delle ricorrenti a vedersi riconosciuta l'aggiudicazione e la condanna della stazione appaltante ad aggiudicare la procedura alle ricorrenti; e per la dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente stipulato e conseguente subentro nello stesso. Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da BV TECH S.P.A. il 15\9\2025: - della deliberazione n. 274 del 30 giugno 2025 dell’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali – AGENAS; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale; ove occorre possa, - del “Verbale di Ammissione operatori alla Fase II” (prot. n. 2023/0002980 del 21/03/2023); - della presupposta ed ivi richiamata “Verifica Ammissione Fase II” (prot. n. 2023/0002972 del 21/03/2023); - del “Verbale verifica completezza e conformità della documentazione amministrativa” della Fase III (prot. n. 2025/000335 del 14/01/2025); - dei chiarimenti n. 33 e 50 , nella parte in cui, contrariamente a quanto disposto dagli artt. 8 e 8.1 dell’Avviso di indizione, consentono ai concorrenti plurisoggettivi di comprovare il requisito “D1” i) anche solo con riferimento ad un anno nell’ultimo triennio e non all’intero triennio (chiarimento n. 33) ii) e con riferimento anche ad una sola delle tre voci (a, b e c) indicate dal predetto art. 8, così consentendo che solo alcuni operatori, anziché tutti quelli componenti il RTI, posseggano il requisito richiesto; - degli artt. 8 e 8.1. dell’Avviso di indizione, solo laddove interpretati nel senso espresso da Agenas nei predetti chiarimenti; - del chiarimento n. 9 della Fase III, nei limiti di seguito indicati; - all’art. 14 della lettera di invito della Fase III solo laddove interpretato nel senso espresso da Agenas nei predetti chiarimenti; nella parte in cui non hanno disposto l’esclusione del RTI Almaviva. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da ALMAVIVA - THE ITALIAN INNOVATION COMPANY S.P.A. il 17\9\2025: - della deliberazione n. 274 del 30 giugno 2025 dell’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali – AGENAS avente a oggetto “Procedura di dialogo competitivo per l’affidamento di un contratto avente ad oggetto la progettazione di dettaglio, la realizzazione, la messa in esercizio e la gestione di una piattaforma di intelligenza artificiale a supporto dell’assistenza sanitaria primaria ai sensi dell'art. 64 del D.lgs. n. 50/2016 - CIG 94572555B6 - CUP 18JJ21000050005”. Aggiudicazione in favore del costituendo RTI tra la BV Tech S.p.A. (mandataria), la Business Integration Partners S.p.A. (mandante) e la Indra Italia S.p.A. (mandante)”, comunicata, a mezzo pec, in data 1° luglio 2025 (doc. 2), con nota con “Protocollo n. 2025/0006859 uscita del 01/07/2025”; - per quanto occorrer possa di tutti gli atti e verbali di gara con i quali le controinteressate sono state ammesse alla procedura e con i quali sono state valutate le offerte economiche delle controinteressate e della ricorrente, tra cui quelli del 21 marzo 2023, prot. 2980, le risultanze della verifica della documentazione amministrativa del 21 marzo 2023, prot. 2972, verbale di verifica completezza e conformità della documentazione amministrativa 14 gennaio 2025, prot. 335, del 17 febbraio 2025, del 18 febbraio 2025, della seduta riservata del 13 marzo 2025, della seduta pubblica del 13 marzo 2025, della seduta riservata di verifica offerte economiche e chiusura lavori del 13 marzo 2025, del 19 marzo 2025, del 1° aprile 2025, del verbale di verifica del possesso dei requisiti 21 luglio 2025, prot. 7734, la proposta di aggiudicazione e di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso e comunque consequenziale; per l’accertamento del diritto delle ricorrenti a vedersi riconosciuta l’aggiudicazione e la condanna della stazione appaltante ad aggiudicare la procedura alle ricorrenti; e per la dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente stipulato e conseguente subentro nello stesso; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da ALMAVIVA - THE ITALIAN INNOVATION COMPANY S.P.A. il 22\12\2025: per l’ottemperanza - dell’ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Roma, Sez. III-quater, 6 novembre 2025, n. 19681, resa nel presente giudizio con r.g. 10226/2025 e non impugnata; e, per l’effetto, per la nullità e/o inefficacia e/o, in ogni caso, l’annullamento, - della nota, tramessa a mezzo pec in data 21 novembre 2025, con “Protocollo n. 2025/0012014 uscita del 21/11/2025” avente a oggetto “PNRR M6C1 sub-investimento 1.2.2.4 “Intelligenza Artificiale” Procedura di Dialogo Competitivo per la realizzazione della Piattaforma di Intelligenza Artificiale a supporto dell’assistenza sanitaria primaria CIG: 94572555B6. Ordinanza n. 19681/2025 T.A.R. Lazio, sez. III Quater, R.G.N. 10226/2025 su istanza di accesso”; - della nota, tramessa a mezzo pec in data 24 novembre 2025 (doc. 53), con “Protocollo n. 2025/0012102 uscita del 24/11/2025” avente a oggetto “PNRR M6C1 sub-investimento 1.2.2.4 “Intelligenza Artificiale” Procedura di Dialogo Competitivo per la realizzazione della Piattaforma di Intelligenza Artificiale a supporto dell’assistenza sanitaria primaria CIG: 94572555B6. Ordinanza n. 19681/2025 T.A.R. Lazio, sez. III Quater, R.G.N. 10226/2025 su istanza di accesso”; - di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso e comunque consequenziale; se del caso, per l’accoglimento dell’istanza ex art. 116, comma 2, c.p.a. avverso le citate note di Agenas del 21 novembre 2025, n. 12014 e 24 novembre 2025, n. 12102 con le quali Agenas ha accolto solo parzialmente l’istanza di accesso agli atti dell’RTI ricorrente.

Giustizia amministrativa202510226

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III QuaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Aggiudicazione e successiva stipulazione del contratto per la progettazione, realizzazione, messa in esercizio e gestione di una piattaforma di intelligenza artificiale a supporto dell'assistenza sanitaria primaria, nonché atti di gara connessi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il RTI ricorrente, classificatosi secondo con uno scarto di 0,31 punti, ha impugnato l'aggiudicazione al RTI controinteressato. Il ricorso introduttivo è stato proposto in via prudenziale, prima della piena conoscenza della documentazione di gara, con riserva di motivi aggiunti. Con il primo ricorso per motivi aggiunti, successivamente proposto anche come ricorso autonomo, il RTI ha dedotto: l'insussistenza, in capo all'aggiudicatario, del requisito di capacità tecnico-professionale D1, assumendo la nullità o invalidità di nove contratti di avvalimento per difetto o irrisorietà del corrispettivo, standardizzazione dei testi, asserita assenza di effettiva messa a disposizione delle risorse e inefficacia durante la gara; l'incongruità dei costi della sicurezza dell'offerta, motivo poi rinunciato; l'illegittimità e manifesta illogicità delle valutazioni della commissione sui criteri tecnici n. 6, relativo al governo del territorio, e n. 7, relativo ai livelli minimi di servizio, con richiesta di attribuzione di un punteggio maggiore al RTI ricorrente e minore all'aggiudicatario. Con un ulteriore ricorso per motivi aggiunti è stata impugnata la stipulazione del contratto. Sono state inoltre contestate le modalità con cui AGENAS aveva dato esecuzione a un'ordinanza sull'accesso agli atti; tale domanda è stata già respinta con precedente ordinanza. Il RTI aggiudicatario aveva proposto ricorso incidentale escludente, deducendo a sua volta la carenza del requisito D1, l'omessa produzione del DGUE aggiornato relativo alle certificazioni D3 e la sussistenza di gravi illeciti professionali ex art. 80, comma 5, lett. c), del d.lgs. n. 50/2016.

La decisione

Il TAR ha ritenuto tempestivo il primo ricorso per motivi aggiunti, anche quale ricorso autonomo contro l'aggiudicazione. Il ricorso introduttivo, privo di specifici motivi perché proposto al buio, è stato dichiarato improcedibile per carenza di interesse, poiché la domanda è stata comunque esaminata attraverso il ricorso per motivi aggiunti. È stata respinta l'eccezione di tardività: il termine speciale di cui all'art. 120 c.p.a. decorre, in presenza di un'istanza di accesso tempestiva e non dilatoria, dalla conoscenza degli atti di gara, e non dalla mera scadenza del termine per presentare l'istanza di accesso. Nel merito, il motivo sugli avvalimenti è stato respinto. Applicando l'art. 89 del d.lgs. n. 50/2016 ratione temporis, il Collegio ha ritenuto che i contratti specificassero i requisiti e le risorse messe a disposizione e che l'onerosità non richiedesse necessariamente un corrispettivo elevato: anche corrispettivi modesti possono essere validi quando emergano interessi patrimoniali diretti o indiretti, desumibili dalla causa concreta dell'operazione e dai rapporti tra le società. Nel caso concreto, i contratti prevedevano corrispettivi tra 1.000 e 5.000 euro e risultavano inseriti in rapporti interni al RTI, infragruppo, di partecipazione societaria o di stabile collaborazione commerciale, elementi idonei a giustificare l'operazione. La standardizzazione dei modelli e la presenza di refusi non incidevano sulla validità dei contratti. È stata inoltre esclusa la prova dell'incapienza dei requisiti prestati e la verifica della messa a disposizione del personale è stata ritenuta riferibile alla fase esecutiva, ai sensi dell'art. 89, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016. I contratti erano immediatamente vincolanti ed efficaci dalla sottoscrizione, anche se la loro durata era collegata al contratto principale. Il motivo sulla valutazione tecnica è stato dichiarato inammissibile: le contestazioni miravano a sostituire la valutazione della ricorrente a quella della commissione e non evidenziavano travisamento manifesto, macroscopica irragionevolezza o illogicità. La differenza di punteggio sul criterio n. 6 era di soli 0,2 punti e quella sul criterio n. 7 di 0,8 punti; le valutazioni si fondavano su elementi effettivamente presenti nelle offerte e non era stata fornita una concreta quantificazione del punteggio alternativo, con conseguente mancato superamento della prova di resistenza. Il ricorso per motivi aggiunti contro la stipulazione del contratto è stato anch'esso respinto. Il ricorso incidentale escludente del RTI aggiudicatario è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, essendo stato respinto il ricorso principale del secondo classificato. La domanda relativa all'accesso era già stata respinta con precedente ordinanza. La parte ricorrente è stata condannata a rifondere le spese, liquidate in euro 3.000,00 ciascuna in favore di AGENAS e della controinteressata, oltre oneri di legge.

Norme richiamate

  • art. 64 d.lgs. 50/2016

    Disciplina il dialogo competitivo utilizzato per la procedura in esame.

  • art. 95, comma 2, d.lgs. 50/2016

    Fondamento del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità/prezzo.

  • art. 89 d.lgs. 50/2016

    Disciplina l'avvalimento applicabile ratione temporis; richiede la specificazione dei requisiti e delle risorse messe a disposizione e l'impegno dell'ausiliaria per la durata dell'appalto. La validità non dipende necessariamente da un corrispettivo elevato, purché l'operazione abbia una causa concreta e siano ravvisabili interessi patrimoniali diretti o indiretti.

  • art. 89, comma 9, d.lgs. 50/2016

    La verifica della messa a disposizione delle risorse e del personale può essere effettuata in fase di esecuzione.

  • art. 80, comma 5, lett. c), d.lgs. 50/2016

    Norma richiamata nel ricorso incidentale in relazione alla dedotta sussistenza di gravi illeciti professionali; il motivo non è stato esaminato per improcedibilità del ricorso incidentale.

  • art. 120 c.p.a.

    Il termine per impugnare l'aggiudicazione, in presenza di tempestiva istanza di accesso e di ritardi dell'amministrazione nella conoscenza degli atti, decorre dalla conoscenza effettiva della documentazione di gara, computando la sospensione feriale.

  • art. 40, comma 1, lett. d), c.p.a.

    Prevede la specificazione dei motivi di ricorso; la relativa eccezione è stata superata perché il ricorso principale era improcedibile e il primo ricorso per motivi aggiunti valeva anche come ricorso autonomo.

  • art. 12-bis, comma 4, d.l. 68/2022, convertito in l. 108/2022

    Individua le amministrazioni centrali titolari degli interventi PNRR come parti necessarie dei giudizi e richiama l'art. 49 c.p.a. per l'integrazione del contraddittorio.

  • art. 49 c.p.a.

    Disciplina l'integrazione del contraddittorio richiamata per i giudizi relativi a interventi PNRR.

  • art. 116, comma 2, c.p.a.

    Riguarda la tutela avverso il diniego o la limitazione dell'accesso; la relativa istanza era stata già respinta con ordinanza precedente.

  • art. 1322, comma 2, c.c.

    È richiamato per la verifica della meritevolezza degli interessi e della causa concreta dei contratti di avvalimento.

  • art. 104 d.lgs. 36/2023

    Richiamato quale disciplina successiva dell'avvalimento, normalmente oneroso salvo interesse dell'impresa ausiliaria; non applicato ratione temporis alla procedura.

Massime di principio

  • In una procedura di gara, quando il concorrente presenta tempestivamente un'istanza di accesso agli atti il giorno stesso della comunicazione dell'aggiudicazione, il termine per impugnare decorre dalla conoscenza effettiva degli atti di gara, qualora l'amministrazione non li renda immediatamente disponibili; i ritardi dell'amministrazione non possono determinare un vantaggio processuale a suo favore.
  • Nel regime dell'art. 89 del d.lgs. n. 50/2016, il contratto di avvalimento è valido quando individua i requisiti e le risorse messi a disposizione e consente di ritenere effettivo l'impegno dell'ausiliaria; l'eventuale corrispettivo modesto non determina di per sé la nullità del contratto.
  • La causa concreta e l'interesse patrimoniale dell'avvalimento possono risultare non soltanto dal corrispettivo previsto, ma anche dai rapporti societari, infragruppo, partecipativi o commerciali tra ausiliaria e ausiliata. La nullità per difetto di onerosità o di causa ricorre solo quando non sia ravvisabile alcuna ragione pratica o utilità patrimoniale meritevole di tutela.
  • La verifica della concreta messa a disposizione delle risorse oggetto di avvalimento può essere compiuta nella fase esecutiva quando la censura riguarda il personale e le modalità operative di effettivo impiego, mentre non è sufficiente allegare in modo indimostrato l'incapienza dei requisiti prestati.
  • Il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni tecniche della commissione di gara non consente di sostituire il giudizio della parte a quello dell'organo valutatore; sono necessari travisamento manifesto, macroscopica illogicità o irragionevolezza. La censura deve inoltre indicare concretamente il punteggio spettante e superare la prova di resistenza.
  • Il ricorso incidentale escludente perde l'interesse alla decisione quando il ricorso principale del concorrente secondo classificato è respinto e tale concorrente non può conseguire l'aggiudicazione.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaRequisiti di partecipazione ed esclusioneOfferta e valutazioneRito appalti e sorte del contratto
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieAvvalimentoCriteri di aggiudicazione e punteggi
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEccesso di potereDecadenza e tardivitàSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.