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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44566/2023 del 06/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza del 03/05/2022 della Corte di Appello di Bari che aveva dichiarato inammissibile per tardività l'appello contro la sentenza del Tribunale di Foggia del 17/11/2016 (condanna per truffa). Il ricorrente deduce violazione dell'effettività del diritto di difesa e del giusto processo, sostiene che il giudice debba supplire a gravi negligenze del difensore e contesta la legittimità dell'art. 548 cod. proc. pen. che prevede la notifica della decisione soltanto al procuratore generale e non all'imputato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la richiesta di Bevilacqua avesse natura di istanza di restituzione del termine per proporre appello, rimessa all'art. 175 cod. proc. pen. e non allo strumento dell'impugnazione. Ha precisato che la negligenza o l'imperizia del difensore non costituiscono, di per sé, caso fortuito o forza maggiore idonei a giustificare la restituzione nel termine. Ha richiamato giurisprudenza nazionale e della Corte EDU (Hernni, Kimmel, Ay Ali) per affermare che lo Stato non è tenuto a supplire alle mancanze difensive e che l'onere di vigilanza sui termini grava anche sull'imputato. Ha inoltre ritenuto infondata la censura di illegittimità dell'art. 548 in combinato con l'art. 585, perché non si instaura disparità di trattamento: il termine d'impugnazione decorre dal deposito della motivazione e grava sulla diligenza delle parti. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 175 cod. proc. pen.

    Strumento previsto per ottenere la restituzione nel termine per impugnare; la Corte rileva che la restituzione va chiesta con questo rimedio e non mediante impugnazione della sentenza che ha dichiarato la tardività

  • art. 548 cod. proc. pen.

    Prevede notificazione della decisione al procuratore generale; la Corte ritiene che la norma non determini disparità di trattamento tra parti e che il termine per impugnare debba decorrere dal deposito della motivazione, gravando sull'onere di diligenza delle parti

  • art. 585 cod. proc. pen.

    Richiamato in combinazione con l'art. 548; la Corte esclude una lesione degli artt. 3 e 27 Cost. derivante da tale disciplina procedurale

  • art. 97, comma 4 e art. 97, comma 1 cod. proc. pen.

    Richiamati in relazione alla nomina e sostituzione del difensore in udienza; la giurisprudenza esclude che omissioni di un difensore sostituto reperibile giustifichino la restituzione per forza maggiore

  • art. 102 cod. proc. pen.

    Norma sulla sostituzione e relativo obbligo di impugnazione da parte del difensore sostituto; omissioni non giustificano automaticamente la restituzione

  • art. 3 Cost.

    Richiamato nella censura di illegittimità relativa a presunte disparità, ma la Corte ritiene che non sussista discriminazione normativa

  • art. 27 Cost.

    Invocato dal ricorrente in rapporto alla garanzia del giusto processo; la Corte ritiene che la disciplina procedurale impugnata non leda tale principio nella fattispecie

  • Corte EDU - Hernni c/ Italia (18/10/2006)

    Hernni c/ Italia, 18/10/2006

    Richiamata per il principio che lo Stato non è tenuto a supplire le mancanze della parte o della difesa

  • Corte EDU - Kimmel c/ Italia (02/09/2004)

    Kimmel c/ Italia, 02/09/2004

    Richiamata per l'onere dell'imputato di prendere contatto col difensore per essere informato degli sviluppi; il disinteresse equivale a rinuncia a esercitare i diritti processuali

  • Corte EDU - Ay Ali c/ Italia (14/12/2006)

    Ay Ali c/ Italia, 14/12/2006

    Distinzione tra decorrenza dei termini e ipotesi autonoma di mancanza di effettiva conoscenza del provvedimento; la mancanza di conoscenza può giustificare rimedi diversi ma richiede prova di impedimento non doloso

  • Cass. Sez. 4, sent. n. 55106 del 18/10/2017 (Hudorovic)

    Principio secondo cui il mancato o inesatto adempimento del difensore non realizza di per sé caso fortuito o forza maggiore idonei alla restituzione del termine

  • Cass. Sez. 1, sent. n. 36821 del 27/11/2020 (Caliendo)

    Affermato che la condotta colposa di un difensore prontamente reperibile che ometta di informare o impugnare non giustifica la restituzione nel termine

Massime di principio

  • La richiesta di restituzione del termine per proporre appello va proposta con gli strumenti di cui all'art. 175 cod. proc. pen. e non mediante impugnazione della sentenza che abbia rilevato la tardività
  • La negligenza, l'imperizia o l'omissione del difensore non costituiscono automaticamente caso fortuito o forza maggiore idonei a giustificare la restituzione del termine; l'onere di vigilanza sui termini grava anche sull'imputato
  • Lo Stato/Autorità giudiziaria non è tenuta a supplire alle carenze della difesa: chi ha interesse deve attivarsi per essere informato e controllare l'andamento del processo
  • L'art. 548 cod. proc. pen., nella parte che disciplina la notificazione al procuratore generale, non determina di per sé una violazione del principio di parità di trattamento tra le parti; il termine d'impugnazione decorre dal deposito della motivazione e richiede diligenza delle parti
  • Se l'imputato era effettivamente estraneo al processo e non ha avuto conoscenza effettiva della pronuncia per cause non riconducibili a sua colpa, possono sussistere rimedi diversi; in tali casi va valutata la prova dell'impedimento e può trovare applicazione la disciplina particolare prevista dalla giurisprudenza e dalla Corte EDU
  • In situazioni analoghe, la prima azione è valutare l'istanza di restituzione al giudice dell'appello, corredandola di prove dell'impedimento non doloso; solo in mancanza di questo quadro difensivo è verosimile l'inammissibilità dell'impugnazione

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