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Sentenza

Sentenza n. 1527/2026 - Roma, Sezione 5

Per l'esecuzione della sentenza n. 5804/2022 emessa dal Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, Giudice Dott.ssa Pagotto, resa all'esito del giudizio di cui al R.G. n. 31941/2020, pubblicata in data 16/06/2022, notificata in data 29/07/2022, passata in giudicato. Nonché con richiesta di: fissazione della somma di denaro dovuta dall'Amministrazione resistente per ogni accertata violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, con statuizione costituente titolo esecutivo a favore di parte ricorrente, a norma di quanto previsto alla lett. e) del comma 4 dell'art. 114 c.p.a.

Giustizia amministrativa202507049

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione da parte del Ministero della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, sul riconoscimento del servizio non di ruolo e sulla ricostruzione della carriera

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente scolastica)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'attuazione della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, n. 5804/2022, passata in giudicato. La pronuncia imponeva all'Amministrazione di riconoscere, ai fini giuridici ed economici, l'intero servizio non di ruolo prestato prima dell'assunzione a tempo indeterminato, di effettuare la ricostruzione della carriera, di inquadrare la dipendente nella terza fascia stipendiale con anzianità di dieci anni e di corrispondere le differenze retributive, pari a euro 11.620,47 oltre interessi legali. La ricorrente ha dedotto l'inottemperanza del Ministero e ha chiesto anche la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile, senza fornire chiarimenti, documentazione o elementi idonei a dimostrare l'avvenuta esecuzione del giudicato o l'esistenza di sopravvenienze ostative.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso nei termini indicati in motivazione, ritenendo non eseguita dall'Amministrazione l'attività imposta dalla sentenza passata in giudicato. Ha condannato il Ministero a dare esecuzione al titolo entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per il caso di perdurante inadempimento, ha nominato commissario ad acta, senza facoltà di delega e senza compenso, il direttore generale competente del Ministero, il quale dovrà provvedere entro ulteriori 60 giorni decorrenti dalla scadenza del termine assegnato all'Amministrazione. Ha inoltre accolto la richiesta di penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., stabilendo che essa decorrerà soltanto dall'eventuale inosservanza dei termini fissati nel dispositivo e sarà commisurata agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta. Il Ministero è stato condannato anche al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 1.000 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, c.p.a.

    l'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione ... delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario

    La disposizione consente di agire in ottemperanza davanti al giudice amministrativo per ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, nel caso deciso, al giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente al giudice dell'ottemperanza di fissare una penalità di mora per il caso di successiva violazione o inosservanza del giudicato o di ritardo nell'esecuzione; nel caso concreto la penalità è stata fatta decorrere dall'eventuale inosservanza dei termini assegnati ed è stata commisurata agli interessi legali sulla somma dovuta.

  • Direttiva 1999/70/CE

    È richiamata nella sentenza del giudice ordinario quale fondamento del principio di non discriminazione posto a base del riconoscimento del servizio pre-ruolo e della ricostruzione della carriera.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l'attuazione, da parte della pubblica amministrazione, di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, limitatamente agli obblighi conformativi ed esecutivi derivanti dal caso deciso.
  • Quando il ricorrente deduce l'inadempimento del giudicato e l'amministrazione non fornisce chiarimenti, documentazione o elementi idonei a dimostrare l'avvenuta esecuzione o l'esistenza di sopravvenienze ostative, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione di provvedere entro un termine determinato.
  • La nomina preventiva di un commissario ad acta è ammissibile quale misura esecutiva subordinata al mancato adempimento dell'amministrazione entro il termine assegnato; il commissario opera senza facoltà di delega e può essere incaricato di completare l'esecuzione entro un ulteriore termine.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere disposta in presenza di un ritardo nell'esecuzione del giudicato, ma deve decorrere dall'eventuale inosservanza del termine fissato dal giudice dell'ottemperanza e può essere parametrata agli interessi legali sulla somma dovuta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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