Ordinanza n. 2802/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. -OMISSIS-/2024, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio, Sez. II, relativa agli atti della procedura concorsuale per il reclutamento di dirigenti dell'Agenzia delle Entrate, inclusa la graduatoria dell'11 gennaio 2024
Esito
La controversia
L'appello riguarda la legittimità della rinnovata valutazione dei titoli dei candidati effettuata dalla nuova Commissione nominata con provvedimento del 7 settembre 2023, sulla base dei criteri individuati nella riunione del 4 ottobre 2023 e dei criteri stabiliti dalla precedente Commissione il 10 febbraio 2016. Le censure, ove accolte, potrebbero travolgere la procedura concorsuale a partire dal verbale del 4 ottobre 2023 e determinare l'annullamento della graduatoria dell'11 gennaio 2024. Il Consiglio di Stato ha ritenuto necessario acquisire chiarimenti documentati sull'applicazione del moltiplicatore 8,5, verificando se esso sia stato applicato al punteggio complessivo o ai singoli titoli; sulla nuova verifica dell'ammissibilità dei titoli già valutati; e sulle ragioni del sovvertimento della graduatoria, considerato che l'applicazione del medesimo moltiplicatore agli stessi titoli avrebbe dovuto, in linea di principio, lasciare invariata la graduatoria per titoli. È stato inoltre chiesto di chiarire se e in quale misura le graduatorie del 30 giugno 2021 e dell'11 gennaio 2024 siano state eseguite, con particolare riguardo all'assunzione, all'immissione nelle funzioni dirigenziali e all'eventuale rimozione dei dirigenti risultati vincitori.
La decisione
Il Consiglio di Stato non ha deciso il merito dell'appello. Ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i partecipanti alla procedura non esclusi, autorizzando la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Agenzia delle Entrate degli estremi dell'ordinanza, del ricorso di primo grado, della sentenza appellata, dell'atto d'appello e dell'elenco dei controinteressati. L'appellante deve provvedere entro 45 giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza, a pena di improcedibilità del gravame, e depositare la prova degli adempimenti entro 15 giorni dalla pubblicazione, a pena di decadenza. L'Agenzia delle Entrate dovrà pubblicare integralmente gli atti, mantenerli online fino alla sentenza definitiva, creare nella home page un collegamento denominato "Atti di notifica" e rilasciare un attestato della pubblicazione con la relativa data. Il Collegio ha inoltre disposto un'integrazione istruttoria: l'Agenzia delle Entrate dovrà depositare entro 60 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza una relazione documentata sui criteri e sulle modalità di rivalutazione dei titoli, sulle cause del mutamento della graduatoria e sul grado di esecuzione delle graduatorie del 2021 e del 2024. Non è stato disposto il rinvio al primo giudice, poiché l'integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami era già stata disposta in primo grado. La causa dovrà essere fissata per una successiva udienza pubblica, possibilmente congiunta con gli altri appelli relativi alla medesima procedura.
Norme richiamate
art. 41, comma 4, c.p.a.
Richiamato quale base per la notificazione per pubblici proclami ai fini dell'integrazione del contraddittorio.
art. 49, comma 3, c.p.a.
Richiamato per autorizzare l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami.
art. 52, comma 2, c.p.a.
Richiamato per disciplinare le modalità della pubblicazione degli atti sul sito web dell'amministrazione e l'individuazione dei controinteressati.
art. 105 c.p.a.
Il Consiglio di Stato esclude il rinvio al primo giudice, poiché la medesima integrazione del contraddittorio era già stata disposta nel giudizio di primo grado.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato, insieme alla disciplina europea sulla protezione dei dati personali, quale fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata, unitamente alla normativa nazionale, per disporre l'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando l'accoglimento dell'appello può determinare l'annullamento di una graduatoria concorsuale, il contraddittorio deve essere integrato nei confronti di tutti i partecipanti alla procedura non esclusi, in quanto potenziali controinteressati; ove il loro numero renda difficoltosa la notificazione individuale, il giudice può autorizzare la notificazione per pubblici proclami.
- La notificazione per pubblici proclami autorizzata nel processo amministrativo può essere eseguita mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione degli atti indicati dal giudice e dell'elenco dei controinteressati, con gli ulteriori adempimenti necessari a garantire conoscibilità, permanenza online e attestazione della pubblicazione.
- L'omesso compimento, entro il termine perentorio fissato dal giudice, degli adempimenti necessari all'integrazione del contraddittorio può comportare l'improcedibilità dell'appello; la mancata tempestiva produzione della prova degli adempimenti può comportare la decadenza.
- Quando la decisione dipende dalla correttezza di una rivalutazione concorsuale dei titoli, l'amministrazione deve fornire chiarimenti documentati sulle modalità concrete di applicazione dei criteri, sulla verifica dei titoli e sulle ragioni di eventuali alterazioni della graduatoria.
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