Cassazione Civile, Ordinanza n. 31111/2022 del 21/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (presunto autore)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di risarcimento proposta da un fratello nei confronti dell'altro, deducendo di avere subito danni per comportamenti asseritamente ingiuriosi e persecutori posti in essere dal convenuto. In primo grado la domanda è stata rigettata; la Corte d'appello ha confermato il rigetto, ritenendo non dimostrato il carattere offensivo o ingiurioso dei fatti allegati né la configurabilità di danni conseguenti. In cassazione il ricorrente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 2697 c.c. e degli artt. 112, 113 e 115 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente valutato le prove e ritenuto non provato il carattere offensivo dei comportamenti; con il secondo ha dedotto omesso, insufficiente e contraddittorio esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5, c.p.c., lamentando la mancata considerazione di documenti che, a suo dire, avrebbero dimostrato gli illeciti e i danni.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo, pur formalmente prospettato come violazione di norme di diritto, mirasse in realtà a contestare la ricostruzione del fatto e la valutazione delle prove compiuta dai giudici di merito, attività non sindacabile come violazione degli artt. 2697, 112, 113 o 115 c.p.c. nel caso concreto. Ha inoltre rilevato che il secondo motivo non individuava un fatto storico decisivo omesso, limitandosi a sollecitare una nuova lettura del materiale istruttorio. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2697 c.c.
La violazione dell'onere della prova ricorre solo se il giudice assegna erroneamente l'onus probandi a una parte diversa da quella onerata secondo la ripartizione tra fatti costitutivi ed eccezioni; non basta contestare la valutazione delle prove.
art. 112 c.p.c.
Nel caso esaminato non è stata ravvisata alcuna violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
art. 113 c.p.c.
La sua evocazione nel motivo non è valsa a fondare una censura autonoma, perché la doglianza riguardava in realtà la ricostruzione dei fatti.
art. 115 c.p.c.
La violazione è configurabile solo se il giudice pone a base della decisione prove non dedotte dalle parti o dichiara di non voler applicare la regola del decidere sulle prove introdotte; non se attribuisce maggiore attendibilità ad alcune prove rispetto ad altre.
art. 116 c.p.c.
La valutazione comparativa delle prove rientra nel potere del giudice di merito e non integra di per sé violazione di legge.
art. 360, n. 3, c.p.c.
Non può essere usato per censurare una mera erronea ricognizione del fatto o una rivalutazione del materiale probatorio.
art. 360, n. 5, c.p.c.
È denunciabile solo l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e oggetto di discussione tra le parti; non l'omesso esame di singoli elementi istruttori se il fatto storico è stato comunque considerato.
art. 366, co. 1, n. 6, c.p.c.
Il ricorrente deve indicare specificamente il fatto storico omesso e il dato da cui esso risulta.
art. 369, co. 2, n. 4, c.p.c.
Il ricorrente deve depositare e indicare gli atti e i documenti su cui la censura si fonda, in coerenza con l'onere di specificazione del motivo.
art. 380-bis c.p.c.
La decisione è stata assunta in camera di consiglio non partecipata sulla base della proposta del relatore.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È stato dichiarato dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La deduzione della violazione dell'art. 2697 c.c. è ammissibile solo quando il giudice sbagli la regola di riparto dell'onere della prova; se la censura mira a contestare l'esito della valutazione probatoria, il motivo è inammissibile o comunque mal sussunto.
- La violazione dell'art. 115 c.p.c. non si identifica con il dissenso rispetto al peso attribuito alle prove, ma richiede che il giudice abbia deciso sulla base di prove non introdotte dalle parti o abbia dichiarato di non voler applicare la regola di giudizio fondata sulle prove dedotte.
- Nel giudizio di cassazione, il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. presuppone l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso, non la mera omissione di singoli elementi istruttori o la richiesta di una nuova valutazione del merito.
- Chi ricorre per cassazione deve formulare censure specifiche e autosufficienti, indicando con precisione il fatto omesso, la sua decisività, il momento di deduzione processuale e gli atti dai quali risulta; in difetto, la doglianza è inammissibile.
- La rivalutazione delle risultanze istruttorie e la ricostruzione alternativa dei fatti non possono essere proposte come errori di diritto quando, in sostanza, mirano a ottenere un nuovo giudizio di merito.
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