Cassazione Civile, Ordinanza n. 27089/2024 del 18/10/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (conduttore)
La controversia
La controversia nasce dal danneggiamento totale di un autoarticolato di proprietà di un soggetto poi deceduto, concesso in noleggio a una società cooperativa per la conservazione e refrigerazione di pomodori. Nella notte tra il 30 settembre e il 1° ottobre 2001, mentre il mezzo si trovava nel piazzale della società, chiuso e recintato, esso fu distrutto da un incendio doloso appiccato da ignoti. Il proprietario chiese il risarcimento alla società utilizzatrice; quest’ultima resistette, propose domanda riconvenzionale per i danni alla merce e chiamò in garanzia l’assicurazione, che eccepì la non operatività della polizza. Il Tribunale ritenne responsabile la società ai sensi dell’art. 2051 c.c. e la condannò al risarcimento, rigettando la manleva. In appello, però, la Corte territoriale qualificò il rapporto come noleggio assimilabile alla locazione, escluse l’applicazione dell’art. 2051 c.c. e, richiamando l’art. 1588 c.c., ritenne che il deterioramento fosse dovuto a causa non imputabile al conduttore, rigettando la domanda risarcitoria. In cassazione il proprietario, poi sostituito dagli eredi, dedusse violazione degli artt. 1175, 1176, 1177, 1218, 1588 e 1590 c.c. e dell’art. 2697 c.c., sostenendo che la società non avesse provato di aver usato la dovuta diligenza né di avere adottato adeguate cautele contro il rischio di incendi dolosi; con il terzo motivo lamentò anche omesso esame su un fatto decisivo, ossia la mancata prova delle misure preventive adottate. Le resistenti replicarono chiedendo il rigetto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato che, in caso di incendio della cosa locata, l’art. 1588 c.c. pone a carico del conduttore una presunzione di colpa, superabile solo provando sia l’adempimento diligente degli obblighi di custodia sia che il danno derivi da causa esterna non imputabile, anche consistente nel fatto doloso di terzi ignoti. Ha ritenuto che tale regola si applichi anche al contratto di noleggio. Nel caso concreto, la Corte d’appello aveva accertato in fatto che l’incendio era doloso, provocato da ignoti che avevano illecito scavalcato la recinzione di un piazzale chiuso al transito: un accertamento di merito non sindacabile in cassazione. Le doglianze dei ricorrenti, mirate a ottenere una nuova valutazione del merito e a contestare la sufficienza delle cautele adottate, sono state quindi reputate infondate, quando non inammissibili. È stata inoltre disposta la condanna solidale dei ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità, con distrazione in favore dei difensori antistatari, nonché l’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 2051 c.c.
La Corte d'appello aveva escluso la sua applicabilità al caso concreto; la Cassazione non ha corretto tale impostazione, valorizzando invece la disciplina della locazione/noleggio e l'art. 1588 c.c. come regola pertinente.
art. 1588 c.c.
In caso di incendio della cosa locata, il conduttore risponde della perdita o del deterioramento se non prova che il fatto sia avvenuto per causa a lui non imputabile; la norma pone una presunzione di colpa superabile solo con prova positiva della diligenza e della causa esterna.
art. 1175 c.c.
Richiamato dal ricorrente come parametro della condotta dovuta, ma non ritenuto violato alla luce dell'accertamento di merito sulla causa dolosa esterna.
art. 1176 c.c.
Richiamato dal ricorrente quale criterio di diligenza; la Corte ha ritenuto non censurabile in cassazione la valutazione di merito sull'adeguatezza della diligenza osservata.
art. 1177 c.c.
Richiamato dal ricorrente nel quadro degli obblighi connessi alla detenzione del bene; la censura è stata respinta come infondata.
art. 1218 c.c.
Richiamato dal ricorrente per sostenere l'inadempimento; la Corte ha escluso responsabilità del conduttore per causa non imputabile.
art. 1590 c.c.
Richiamato dal ricorrente in tema di restituzione della cosa locata; non è stato ravvisato un inadempimento imputabile al conduttore.
art. 2697 c.c.
Invocato per il riparto dell'onere della prova; la Corte ha ritenuto che il ricorrente mirasse in sostanza a rimettere in discussione un accertamento di fatto già compiuto.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro formale dei primi due motivi, ma le censure sono state ritenute infondate perché volte a contestare l'apprezzamento di merito.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
È il parametro del terzo motivo; la doglianza è stata respinta perché non sussisteva un vizio denunciabile, essendo richiesta una rivalutazione del merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel contratto di locazione e, per estensione, nel noleggio assimilato alla locazione, l’incendio della cosa data in godimento fa scattare la presunzione di responsabilità del conduttore, che può liberarsi solo provando in modo positivo sia l’uso della diligenza dovuta sia la derivazione del danno da causa esterna non imputabile.
- La prova liberatoria del conduttore può essere assolta anche dimostrando che il danno è stato cagionato da terzi ignoti, essendo irrilevante l’identificazione del soggetto autore del fatto doloso, purché la causa esterna sia provata in concreto.
- In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione delle circostanze di fatto o dell’adeguatezza delle misure di custodia adottate, quando la Corte di merito abbia già accertato la natura dolosa dell’evento e l’assenza di imputabilità al detentore.
- L’accertamento dei limiti di esigibilità della diligenza e della ricorrenza della causa non imputabile è apprezzamento di merito, sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale o della violazione di legge nei ristretti confini consentiti dal ricorso per cassazione.
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