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Sentenza

Sentenza n. 1030/2026 - Roma, Sezione 1

per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dalle Amministrazioni intimate in ordine all'istanza del 19/09/2025, avente ad oggetto il rilascio del visto per motivi di studio e la fissazione di un appuntamento per la formalizzazione della richiesta del suddetto visto; nonché per l'accertamento dell'obbligo delle Amministrazioni intimate di provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze; e per la condanna delle stesse Amministrazioni intimate a provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze, entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, co. 3 c.p.a.​

Giustizia amministrativa202511523

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. ISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato sull'istanza del 19 settembre 2025 per l'attivazione del procedimento di rilascio del visto per motivi di studio e la fissazione dell'appuntamento per formalizzare la domanda

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al resistente (amministrazione diplomatica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 117 c.p.a. per ottenere la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dall'Ambasciata d'Italia a Islamabad sull'istanza volta al rilascio di un visto d'ingresso per motivi di studio e alla fissazione di un appuntamento per la presentazione della domanda. Ha chiesto l'accertamento dell'obbligo delle amministrazioni di provvedere, la condanna a definire il procedimento entro trenta giorni e, in caso di inerzia, la nomina di un commissario ad acta ai sensi dell'art. 117, comma 3, c.p.a. Nel corso del giudizio l'Ambasciata ha fissato l'appuntamento richiesto per la presentazione della domanda di visto.

La decisione

Il TAR, avendo rilevato la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria e avendo sentito le parti, ha definito il giudizio con sentenza semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a. Ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, poiché la fissazione dell'appuntamento per la presentazione della domanda, calendarizzato al 15 dicembre 2026, ha integrato il pieno soddisfacimento della pretesa azionata e l'attivazione del procedimento per il rilascio del visto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate in ragione del tempo non particolarmente esteso intercorso tra la richiesta e la notificazione del ricorso e del comportamento dell'amministrazione, che si è attivata in tempi ritenuti ragionevoli anche considerando l'elevato numero di istanze analoghe. L'amministrazione è stata comunque condannata a restituire al ricorrente il contributo unificato, ove versato.

Norme richiamate

  • art. 117 c.p.a.

    Disciplina il rito contro il silenzio dell'amministrazione e consente l'accertamento dell'obbligo di provvedere; nel caso concreto, la successiva attivazione del procedimento ha determinato la cessazione della materia del contendere.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando la pretesa azionata risulta integralmente soddisfatta nel corso del giudizio.

  • art. 60 c.p.a.

    “in sede di decisione della domanda cautelare, purché siano trascorsi almeno venti giorni dall'ultima notificazione del ricorso, il collegio, accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, può definire, in camera di consiglio, il giudizio con sentenza in forma semplificata”

    Consente la definizione immediata del giudizio con sentenza semplificata in sede cautelare, quando siano integri il contraddittorio e l'istruttoria e le parti siano state sentite.

Massime di principio

  • Nel giudizio avverso il silenzio, la successiva attivazione del procedimento amministrativo e il pieno soddisfacimento della pretesa concreta fatta valere determinano la cessazione della materia del contendere ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a.
  • La fissazione dell'appuntamento necessario per la presentazione della domanda di visto integra l'attivazione del relativo procedimento e soddisfa la pretesa azionata con il ricorso contro il silenzio, anche se non equivale ancora alla decisione finale sulla domanda di visto.
  • La sentenza può definire immediatamente nel merito, in forma semplificata e in camera di consiglio, una controversia portata in sede cautelare quando siano trascorsi almeno venti giorni dall'ultima notificazione, il contraddittorio e l'istruttoria siano completi e le parti siano state previamente sentite.
  • La compensazione delle spese può essere disposta quando l'amministrazione abbia provveduto in un arco temporale non particolarmente esteso e abbia agito in tempi ragionevoli alla luce dell'elevato numero di istanze analoghe; resta tuttavia possibile porre a carico dell'amministrazione la restituzione del contributo unificato versato dal ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTermini e notificazione del ricorsoDecisione e riti speciali
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesse

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