Sentenza n. 350/2026 - Catanzaro, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del Decreto Dirigenziale Generale n. 19955 del 19 dicembre 2025 del Dirigente del Dipartimento Turismo Marketing Territoriale, Trasporto Pubblico locale e Mobilità sostenibile Settore 2, notificato a mezzo PEC in data 23.12.2025, avente ad oggetto: "POR CALABRIA FESR 2007/2013 L.I. 5.3.2.2. - SISTEMI TURISTICI LOCALI/DESTINAZIONI TURISTICHE LOCALI (P.I.A.),- PACCHETTI INTEGRATI DI AGEVOLAZIONE (PISL DENOMINATO "MADRE NATURA E PADRE CULTURA") DITTA 360SLIDE SHOP RIDERS PHILOSOPHY - PARZIALE RETTIFICA DEL D.D.G. N. 1775 DEL 20/02/2020 - INGIUNZIONE ALLA RESTITUZIONE DELLE SOMME EROGATE - ACCERTAMENTO ENTRATA"; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale ivi compreso il Decreto Dirigenziale Generale n. 1775 del 20 febbraio 2020, per come rettificato, richiamato e fatto proprio dal provvedimento impugnato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto regionale di parziale rettifica della revoca di un finanziamento POR Calabria, con ingiunzione alla restituzione del capitale e degli interessi
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, ammesso nel 2015 a un contributo nell'ambito del POR Calabria FESR 2007/2013, ha impugnato il decreto regionale che aveva rettificato un precedente provvedimento di revoca del finanziamento e gli aveva ingiunto nuovamente la restituzione della sorte capitale, aggiungendo gli interessi maturati. Il precedente decreto di revoca era stato notificato nel 2024 ed era stato impugnato davanti al Tribunale civile, poiché fondato su presunti inadempimenti verificatisi nella fase di esecuzione del rapporto di finanziamento. Il nuovo ricorso amministrativo era articolato in tre motivi, oltre alla domanda cautelare. La Regione ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Il ricorrente ha inoltre contestato l'individuazione del giudice competente, rilevando l'erronea indicazione contenuta nell'atto amministrativo.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, declinando la giurisdizione in favore del giudice ordinario e consentendo la riassunzione ai sensi dell'art. 11 c.p.a. Il Collegio ha ritenuto che il provvedimento potesse essere qualificato alternativamente come un nuovo atto di revoca e ingiunzione, fondato su motivazioni relative a inadempimenti nella fase esecutiva del rapporto, oppure come mera rettifica del precedente atto di revoca. In entrambe le qualificazioni la controversia riguarda l'esecuzione del finanziamento e l'adempimento degli obblighi assunti dal beneficiario, sicché la posizione soggettiva del privato è un diritto soggettivo e la giurisdizione appartiene al giudice ordinario. La giurisdizione amministrativa sussisterebbe soltanto per controversie relative alla fase procedimentale antecedente alla concessione del beneficio o per l'annullamento o la revoca disposti per vizi di legittimità o per un contrasto originario con il pubblico interesse, non per inadempimento del beneficiario. Il fatto che l'amministrazione abbia esercitato un potere di rettifica o abbia adottato un atto formalmente qualificato come revoca non modifica il riparto di giurisdizione. L'erronea indicazione del giudice competente e del termine per impugnare, richiesta dall'art. 3, comma 4, l. 241/1990, è stata qualificata come mera irregolarità non invalidante, eventualmente rilevante solo ai fini della rimessione in termini in caso di tardività, circostanza non verificatasi. Le spese sono state compensate perché la stessa amministrazione aveva indicato il TAR come giudice competente.
Norme richiamate
art. 11 c.p.a.
ai sensi e con gli effetti previsti dall'art. 11, comma 2, c.p.a.
In caso di declinatoria della giurisdizione, il giudizio può essere riassunto davanti al giudice indicato come munito di giurisdizione, conservando gli effetti processuali e sostanziali della domanda nei limiti previsti dalla norma.
art. 3, comma 4, l. 241/1990
l'erronea o mancata indicazione dell'autorità giurisdizionale competente e del termine per impugnare ... costituisce una mera irregolarità non viziante
L'indicazione erronea del giudice competente e del termine per impugnare non determina l'illegittimità dell'atto; può rilevare, non automaticamente, per una rimessione in termini qualora il ricorso sia tardivo.
Massime di principio
- Le controversie relative alla fase di erogazione o di ripetizione di un contributo pubblico, quando la revoca o la richiesta di restituzione sono fondate sull'inadempimento del beneficiario agli obblighi assunti o sullo sviamento delle somme rispetto al programma finanziato, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, anche se l'atto è formalmente denominato revoca, decadenza o risoluzione.
- La giurisdizione amministrativa sussiste, in materia di contributi pubblici, per le controversie concernenti la fase procedimentale antecedente all'adozione del provvedimento discrezionale di concessione oppure per l'annullamento o la revoca del beneficio disposti per vizi di legittimità o per un contrasto originario con il pubblico interesse; non sussiste quando la contestazione riguarda l'inadempimento del beneficiario nella fase esecutiva del rapporto.
- La qualificazione dell'atto successivo come rettifica, esercizio di un potere di secondo grado o nuovo provvedimento non sposta la giurisdizione verso il giudice amministrativo se la situazione sostanziale dedotta resta il diritto soggettivo al mantenimento del contributo e la controversia riguarda l'esecuzione del rapporto di finanziamento.
- L'erronea o omessa indicazione, nel provvedimento amministrativo, dell'autorità giurisdizionale competente e del termine per impugnare costituisce una mera irregolarità non invalidante; può giustificare la rimessione in termini solo in presenza di una concreta situazione di tardività e non automaticamente.
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