Cassazione Penale, Sentenza n. 6287/2022 del 22/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro dell'11/03/2021 che aveva rigettato l'appello proposto da Giuseppe Fortuna contro il rifiuto, già disposto dal GIP e confermato dal riesame, di sostituire la custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari. Fortuna sosteneva che emergessero elementi nuovi (in particolare la trascrizione integrale dell'interrogatorio del collaboratore Bartolomeo Arena acquisita a seguito dell'avviso ai sensi dell'art. 415-bis c.p.p.) che avrebbero dimostrato che la sua posizione era più compatibile con quella di concorrente esterno e non con l'effettiva partecipazione all'associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.), nonché che l'annullamento dell'ordinanza cautelare relativa a Nicola Bonavota e le discrasie fra verbale riassuntivo e integrale avrebbero dovuto incidere sulla gravità indiziaria e sulle esigenze cautelari; richiedeva quindi la revisione della misura cautelare.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché reiterativo e privo di elementi di novità idonei a superare il giudicato cautelare già formatosi nei procedimenti precedenti. Ha ritenuto congrua e logica la motivazione del Tribunale che ha valutato come non decisivi i documenti e le trascrizioni addotte, non rilevando discrasie tali da scalfire la valutazione della gravità indiziaria e delle esigenze cautelari. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare alla Cassa delle ammende la somma di euro 3.000,00; è disposta la trasmissione del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario (art. 94 disp. att. c.p.p.). La decisione non ha comportato alcuna remissione in libertà.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
Norma dell'imputazione principale (associazione di tipo mafioso); la Corte ha ritenuto sussistente la gravità indiziaria accertata in precedenza e non scalfita dalle argomentazioni difensive
art. 416-bis.1 cod. pen.
Rilevato tra le contestazioni connesse; non ritenuto messo in crisi dagli elementi addotti in ricorso
art. 110 cod. pen.
Concorso di persone nel reato: utilizzato nella ricostruzione delle fattispecie contestate; la valutazione rimane di merito
art. 415-bis cod. proc. pen.
Regola l'avviso all'indagato dell'acquisizione di dichiarazioni di collaboratori; la Corte ha considerato che la trascrizione integrale ottenuta dopo tale avviso non costituiva elemento nuovo decisivo
art. 292 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente in tema di vizi di motivazione; la Corte ha ritenuto invece la motivazione del Tribunale adeguata
art. 192, commi 3 e 4 cod. proc. pen.
art. 192, commi 3 e 4 c.p.p.
Regole sul valore probatorio delle dichiarazioni dei collaboratori: la Corte ha ribadito che, nei reati associativi, le dichiarazioni di collaboratori possono concorrere a dimostrare l'appartenenza al sodalizio anche senza riscontri su singole attività
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese per il ricorso infondato: applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali
art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
art. 94, comma 1-ter disp. att. c.p.p.
Disposizione applicata per la trasmissione dell'ordinanza al direttore dell'istituto penitenziario in mancanza di remissione in libertà
Massime di principio
- In appello avverso il rigetto di una richiesta di revoca o attenuazione della misura cautelare il giudice è limitato a valutare fatti nuovi, preesistenti o sopravvenuti, che siano realmente idonei a modificare il quadro indiziario o ad escludere le esigenze cautelari; mere riproposizioni non sono ammissibili
- Una decisione cautelare passata in giudicato endoprocessualmente impedisce la rinnovazione delle stesse questioni già esaminate, salvo che emergano elementi nuovi e decisivi
- La trascrizione integrale di interrogatori o le differenze tra verbali riassuntivi e integrali sono utili solo se introducono elementi obiettivamente nuovi o contraddittori; altrimenti non superano il giudicato cautelare
- La valutazione della credibilità e del valore probatorio delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia è riservata al giudice di merito e la Corte di cassazione interviene solo per controlli sulla congruità e logicità della motivazione
- Nei reati associativi l'elemento decisivo è l'appartenenza stabile e la partecipazione al sodalizio; non è necessario provare singoli atti specifici se emergono elementi convergenti che indicano il vincolo associativo
- Impugnazioni che risultano reiterative o manifestamente infondate possono essere dichiarate inammissibili e comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie (Cassa delle ammende)
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 22 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 6040/2022 del 22/02/2022
- Sentenza penale · 22 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 6041/2022 del 22/02/2022
- Sentenza penale · 22 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 6042/2022 del 22/02/2022
- Sentenza penale · 22 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 6044/2022 del 22/02/2022
- Sentenza penale · 22 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 6047/2022 del 22/02/2022
- Sentenza penale · 22 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 6048/2022 del 22/02/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →