Cassazione Civile, Ordinanza n. 28149/2024 del 31/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia trae origine da un decreto ministeriale che irrogava una sanzione amministrativa pecuniaria per il ritardo nella segnalazione di operazioni sospette effettuate su un conto corrente. La banca e la persona fisica interessata proposero opposizione sostenendo, tra l'altro, l'intervenuta prescrizione del diritto dell'amministrazione a riscuotere la somma. Il tribunale rigettò l'opposizione, ma la corte d'appello la accolse ritenendo che il termine quinquennale di prescrizione fosse spirato: escluse efficacia interruttiva sia all'audizione degli incolpati sia al provvedimento ministeriale non pubblicato, e ritenne tardiva la notifica del decreto sanzionatorio. Il Ministero ricorse per cassazione con quattro motivi: (1) violazione della legge 689/1981 e dell'art. 2943 c.c., per avere la sentenza negato natura di atto tipico del procedimento sanzionatorio alla convocazione e all'audizione del trasgressore; (2) violazione della legge 689/1981, dell'art. 1310 c.c. e del regime di solidarietà, deducendo che la notifica del decreto alla banca entro cinque anni dall'atto di contestazione avrebbe interrotto la prescrizione anche nei confronti dell'autore materiale della violazione; (3) nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. sul medesimo profilo; (4) omesso esame di un fatto decisivo, sempre sul medesimo tema. La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, richiamando l'orientamento attuale secondo cui audizione e convocazione non sono atti idonei a interrompere la prescrizione, ma ha accolto il secondo motivo: nei casi di obbligazione solidale ex art. 6, comma 3, legge 689/1981, l'atto interruttivo compiuto nei confronti di uno dei coobbligati produce effetto anche verso gli altri ex art. 1310 c.c. Il terzo e il quarto motivo sono stati assorbiti.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo di ricorso, ha accolto il secondo motivo, ha dichiarato assorbiti il terzo e il quarto, ha cassato la sentenza della corte d'appello limitatamente al motivo accolto e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Roma, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La decisione impugnata è stata quindi annullata sul punto decisivo della prescrizione, perché la Corte di merito non ha applicato il principio per cui l'atto interruttivo rivolto a uno dei debitori solidali estende i suoi effetti agli altri coobbligati.
Norme richiamate
art. 3 L. 197/1991
Disposizione violata alla base della sanzione amministrativa contestata per il ritardo nella segnalazione di operazioni sospette.
art. 41 d.lgs. 231/2007
Disposizione violata alla base della sanzione amministrativa contestata per il ritardo nella segnalazione di operazioni sospette.
art. 18 L. 689/1981
Richiamato nel primo motivo come norma del procedimento sanzionatorio; la Corte esclude che la convocazione e l'audizione siano atti interruttivi della prescrizione.
art. 28 L. 689/1981
Prevede la prescrizione quinquennale del diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni e rinvia, per l'interruzione, alle norme del codice civile.
art. 2943 c.c.
Richiamato dal ricorrente per sostenere l'efficacia interruttiva della convocazione e dell'audizione; la Corte esclude tale effetto per questi atti.
art. 1310 c.c.
Si applica all'obbligazione solidale e comporta che l'atto interruttivo della prescrizione compiuto contro uno dei debitori solidali produca effetti anche verso gli altri.
art. 6, comma 3, L. 689/1981
Fondamento della solidarietà passiva tra autore della violazione e soggetto obbligato al pagamento della sanzione.
art. 5 L. 689/1981
Richiamato in via comparativa per chiarire che nel concorso di persone nella violazione manca il vincolo di solidarietà e quindi non opera l'estensione degli effetti interruttivi.
art. 112 c.p.c.
Richiamato come vizio dedotto nel terzo motivo, assorbito dall'accoglimento del secondo.
Massime di principio
- In materia di sanzioni amministrative, la convocazione e l'audizione dell'incolpato non costituiscono, di regola, atti idonei a interrompere la prescrizione del diritto dell'amministrazione a riscuotere la sanzione, poiché non hanno la funzione di far valere tale diritto in sede di riscossione.
- Quando l'obbligazione al pagamento della sanzione è solidale ai sensi dell'art. 6, comma 3, L. 689/1981, l'atto interruttivo della prescrizione compiuto nei confronti di uno dei coobbligati produce effetti anche nei confronti degli altri, per effetto del rinvio dell'art. 28 L. 689/1981 alle norme del codice civile e dell'art. 1310 c.c.
- Ai fini dell'applicazione dell'art. 1310 c.c. non rileva distinguere tra autore materiale della violazione e soggetto obbligato per solidarietà al pagamento della sanzione, poiché entrambi sono coobbligati solidali.
- Diversamente, nell'ipotesi di concorso di più persone nella commissione dell'illecito amministrativo, ove difetta il vincolo di solidarietà, l'atto interruttivo rivolto a uno non si estende agli altri.
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