L.R. Piemonte 13/2026
Disposizioni urgenti in materia di dichiarazione e gestione dello stato di emergenza di rilievo regionale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina in Piemonte la dichiarazione dello stato di emergenza di rilievo regionale, le ordinanze di protezione civile del Presidente della Giunta, la cessazione dell’emergenza e l’adeguamento della legge regionale sulle calamità. Lo stato di emergenza dura fino a 12 mesi, prorogabili una sola volta per altri 12 mesi. Entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul BUR.
Dichiarazione e gestione dello stato di emergenza di rilievo regionale
Dichiarazione e gestione dello stato di emergenza di rilievo regionale
La legge regionale del Piemonte disciplina la dichiarazione e la gestione dello stato di emergenza di rilievo regionale, in attuazione del Codice della protezione civile e nei limiti della potestà legislativa regionale. La disciplina riguarda esclusivamente il territorio piemontese e si applica agli eventi che richiedono misure straordinarie perché non fronteggiabili con gli strumenti ordinari.
Presupposti e dichiarazione dello stato di emergenza
La Giunta regionale può dichiarare lo stato di emergenza di rilievo regionale quando si verificano eventi di cui all’articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 1 del 2018 e tali eventi, per natura, intensità o estensione, non possono essere affrontati con mezzi ordinari. La dichiarazione è adottata su proposta del Presidente della Giunta regionale, previa istruttoria delle strutture tecniche regionali competenti e anche sulla base delle richieste degli enti locali interessati.
La deliberazione di dichiarazione deve indicare:
- la durata dello stato di emergenza, non superiore a 12 mesi;
- l’eventuale proroga, per non più di ulteriori 12 mesi, con motivata deliberazione della Giunta;
- l’ambito territoriale interessato;
- le prime misure urgenti da adottare;
- l’avvio della ricognizione dei fabbisogni e del censimento degli interventi e delle misure riconducibili alle lettere a), b), c) e d) dell’articolo 25, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 2018;
- la struttura regionale competente al coordinamento della gestione emergenziale.
Ordinanze di protezione civile
Durante la vigenza dello stato di emergenza, il Presidente della Giunta regionale adotta ordinanze di protezione civile nei limiti e per le finalità stabilite dalla deliberazione di dichiarazione, per fronteggiare la situazione emergenziale e assicurare coordinamento e realizzazione degli interventi necessari.
Le ordinanze possono derogare alle disposizioni legislative e regolamentari regionali vigenti, ma solo con espressa indicazione delle norme derogate e adeguata motivazione, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento e del diritto dell’Unione europea.
Le ordinanze devono inoltre:
- individuare gli interventi e le misure emergenziali;
- individuare i soggetti attuatori, di norma tra amministrazioni pubbliche ed enti competenti per materia o per territorio;
- disciplinare le modalità amministrative e contabili della gestione.
Le ordinanze sono pubblicate sul Bollettino ufficiale della Regione e in un’apposita sezione del sito istituzionale regionale, per garantirne la massima diffusione e conoscibilità.
Cessazione dell’emergenza e passaggio alla gestione ordinaria
Con la deliberazione di cessazione dello stato di emergenza, la Giunta regionale disciplina il passaggio alla gestione ordinaria delle attività e delle eventuali risorse residue.
Le disposizioni derogatorie contenute nelle ordinanze cessano di efficacia con la fine dello stato di emergenza. Restano tuttavia salvi gli effetti degli atti amministrativi adottati e dei contratti stipulati durante il periodo emergenziale.
Gli interventi e le misure avviati ma non conclusi alla data di cessazione proseguono senza deroghe secondo la normativa ordinaria vigente, da parte dei soggetti attuatori già individuati e sotto il coordinamento delle strutture regionali competenti, fino al completamento.
Modifica della disciplina regionale sulle calamità gravi
La legge sostituisce l’articolo 9 della legge regionale 29 giugno 1978, n. 38, in materia di disciplina e organizzazione degli interventi in dipendenza di calamità naturali.
La nuova formulazione prevede che le provvidenze dell’articolo 2 siano disposte in relazione agli eventi di cui all’articolo 7, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo n. 1 del 2018, anche a seguito:
- della dichiarazione dello stato di emergenza di rilievo regionale;
- della deliberazione del Consiglio dei ministri con cui è dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale.
Copertura finanziaria
L’attuazione della legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Entrata in vigore
La legge è dichiarata urgente ai sensi dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.
Testo integrale
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