L.R. Piemonte 10/2026
Modifiche alla legge regionale 2 agosto 2017, n. 12 , in materia di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Piemonte 7 maggio 2026, n. 10 aggiorna da 2 a 3 milioni di euro i limiti patrimoniali previsti per la trasformazione delle IPAB in aziende pubbliche di servizi alla persona. Consente inoltre, dalla sua entrata in vigore, una nuova trasformazione delle APSP già originate dal riordino del sistema. Nessun nuovo onere per il bilancio regionale.
Modifica dei limiti patrimoniali per la trasformazione delle IPAB in Piemonte
Modifica dei limiti per la trasformazione delle IPAB
La legge regionale del Piemonte interviene sulla disciplina del riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, modificando la legge regionale 2 agosto 2017, n. 12. L’intervento riguarda in particolare i parametri patrimoniali connessi alla trasformazione degli enti e incide sulla possibilità di procedere a una nuova trasformazione delle aziende pubbliche di servizi alla persona già istituite.
Aggiornamento dei limiti patrimoniali
La disciplina dell’articolo 4 della legge regionale n. 12/2017 viene adeguata innalzando il limite patrimoniale da 2 milioni a 3 milioni di euro. In concreto:
- il valore massimo richiamato al comma 3 passa da euro 2.000.000,00 a euro 3.000.000,00;
- il valore indicato al comma 4 passa da euro 2.000.000,00 a euro 3.000.000,00.
L’effetto è quello di ampliare la soglia economica rilevante ai fini dell’applicazione della procedura di trasformazione prevista dalla normativa regionale sul riordino delle IPAB.
Disposizione transitoria
Dalla data di entrata in vigore della legge, le aziende pubbliche di servizi alla persona originate dal riordino del sistema delle IPAB possono procedere a una nuova trasformazione secondo quanto previsto dall’articolo 4 della legge regionale n. 12/2017, come modificato dalla presente legge.
La previsione ha quindi rilievo immediato e si applica solo dal momento di efficacia della legge, che decorre dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.
Aspetti finanziari
La legge stabilisce espressamente che non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Si tratta quindi di una modifica normativa priva di impatto finanziario diretto per la Regione.
Entrata in vigore
La legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 47 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.
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