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Legge

L.R. Piemonte 15/2026

Disciplina per l'individuazione di ulteriori aree idonee all'installazione di impianti da fonti rinnovabili.

Normativa regionaleL.R. Piemonte 15/2026

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale piemontese individua ulteriori aree idonee per impianti da fonti rinnovabili, fissa limiti percentuali sulle aree agricole, regole su cumulo, compensazioni e monitoraggio, e introduce prescrizioni per fotovoltaico, agrivoltaico, biometano, strutture commerciali, data center e poli logistici. È urgente ed entra in vigore il giorno della pubblicazione nel BUR Piemonte; diversi adempimenti della Giunta sono previsti entro 180/240 giorni.

Disciplina delle ulteriori aree idonee per impianti da fonti rinnovabili in Piemonte

Disciplina delle ulteriori aree idonee per impianti da fonti rinnovabili in Piemonte

La legge regionale del Piemonte definisce ulteriori aree idonee all’installazione di impianti da fonti rinnovabili rispetto a quelle già previste dalla normativa statale, con l’obiettivo di contribuire al traguardo 2030 di potenza installata e di governare localizzazione, cumulo degli impianti, compensazioni e monitoraggio. La disciplina opera esclusivamente nel territorio piemontese.

Finalità e obiettivi regionali

La legge è adottata per concorrere agli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili fissati per il 2030. La Regione deve conseguire un obiettivo minimo pari a 4.991 MW di potenza nominale, secondo la ripartizione annuale e la traiettoria indicate nell’allegato A.

I comuni, in sede di pianificazione urbanistica, possono individuare una fascia di rispetto fino a 50 metri dai confini degli ambiti urbanizzati residenziali e dai singoli edifici residenziali legittimamente edificati; in tale fascia è vietata l’installazione di impianti a terra e di quelli elevati da terra.

Principi generali per l’individuazione delle aree idonee

L’individuazione delle ulteriori aree idonee deve avvenire, oltre che nel rispetto dei criteri statali, secondo il principio dello sviluppo sostenibile, considerando sostenibilità ambientale, sociale ed economica delle scelte e la loro rilevanza per transizione ecologica, competitività e occupazione.

Per le aree agricole valgono limiti quantitativi stringenti:

  • le aree agricole qualificabili come idonee non possono superare lo 0,8% della SAU regionale, includendo la superficie occupata da impianti agrivoltaici in esercizio o autorizzati;
  • per ciascun comune il limite massimo è pari al 2% della SAU;
  • i comuni possono innalzare il limite fino al 3% per impianti destinati all’autoconsumo agricolo industriale o alle comunità energetiche rinnovabili;
  • le aree già idonee ai sensi della normativa statale, se ricadenti in zona agricola, concorrono al calcolo di tali percentuali.

Ulteriori aree idonee per gli impianti

Sono qualificate ulteriori aree idonee, nel rispetto della disciplina sui siti UNESCO e relative zone di protezione, le seguenti aree:

  • siti già occupati da impianti della stessa fonte, fuori dalle aree agricole, quando si realizzano interventi di modifica, rifacimento, potenziamento o ricostruzione integrale, anche con accumulo, purché la variazione dell’area occupata non superi il 40%;
  • aree entro 100 metri dai siti oggetto di bonifica;
  • aree entro 350 metri da aree industriali, direzionali, artigianali, commerciali, logistiche o destinate a centri di elaborazione dati;
  • aree entro 150 metri da superstrade e strade ad alto scorrimento con almeno due corsie per senso di marcia, nel rispetto dei vincoli applicabili;
  • il sito di interesse nazionale di Balangero;
  • canali irrigui pubblici e privati;
  • grandi rotatorie stradali, purché nel rispetto del codice della strada e senza pregiudizio per la sicurezza.

Accumuli elettrochimici

Nelle ulteriori aree idonee, le semplificazioni previste per gli impianti rinnovabili si estendono anche agli impianti di accumulo elettrochimico funzionalmente integrati e alle opere di rete connesse ricomprese nelle stesse aree.

Gli accumuli elettrochimici non integrati e le relative opere connesse sono localizzabili nelle aree idonee quando funzionali all’integrazione delle fonti rinnovabili, alla sicurezza del sistema elettrico, alla stabilità della rete e alla gestione dell’energia prodotta. Entro 240 giorni la Giunta regionale deve approvare indirizzi localizzativi specifici, con attenzione a sicurezza, paesaggio, ambiente, dissesto e sicurezza idraulica, nonché tutela delle colture di pregio e dei territori ad alto valore agronomico.

Criteri di installazione: fotovoltaico, eolico, biomasse e flottante

L’installazione degli impianti deve rispettare criteri generali specifici:

  • per il fotovoltaico in area agricola, occorre evitare nelle aree agricole produttive interventi che compromettano irreversibilmente la capacità produttiva dei suoli, tenendo conto di tipologia del terreno, effettivo uso agricolo, natura produttiva o non produttiva dell’area e, per l’agrivoltaico, del piano agronomico;
  • per l’eolico, è richiesta una producibilità annua pari a 2.500 ore equivalenti, salvo impianti sotto i 20 kW;
  • per le biomasse vegetali a combustione diretta, l’impianto deve essere coerente con la pianificazione regionale sulla qualità dell’aria;
  • il fotovoltaico flottante su invasi idrici e laghi di cava è ammesso fino al 60% della superficie libera dello specchio d’acqua, mantenendo comunque una fascia libera di almeno 20 metri dalla sponda e dalle strutture idrauliche.

Entro 180 giorni la Giunta deve inoltre definire ulteriori criteri per l’agrivoltaico e le modalità di monitoraggio, al fine di garantire per tutta la durata degli impianti il mantenimento delle condizioni agricole e la continuità delle attività. La deliberazione deve indicare anche le attività di controllo comunali, utilizzando anche i dati del fascicolo aziendale.

Strutture commerciali, data center e poli logistici

Per le nuove costruzioni di medie e grandi strutture di vendita, gli impianti fotovoltaici devono essere installati sulle coperture e sui parcheggi all’aperto in misura tale da generare una potenza elettrica aggiuntiva pari a quella prevista dalla disciplina statale richiamata.

La medesima regola si applica, in quanto compatibile, anche ai nuovi centri di elaborazione dati e ai poli logistici.

Per gli interventi nelle strutture di vendita superiori al restauro e risanamento conservativo, la potenza aggiuntiva richiesta scende al 50% di quella prevista per le nuove costruzioni, salvo comprovata impossibilità di reperire superfici disponibili. Le coperture dei parcheggi all’aperto possono essere realizzate anche in deroga ai rapporti di copertura previsti per le aree commerciali interessate.

Biometano

Per favorire la diffusione degli impianti di biometano con corretto inserimento agricolo, territoriale e ambientale, i progetti per nuovi impianti o per la riconversione di impianti biogas esistenti, con aumento del volume annuale di metano prodotto, devono essere corredati da contratti, anche preliminari:

  • per la fornitura della totalità delle materie prime;
  • per la disponibilità agronomica dei terreni necessari all’utilizzo agronomico del digestato, nel rispetto della normativa vigente.

Piano energetico regionale, monitoraggio e dati

La Giunta regionale deve adeguare il piano regionale energetico ambientale mediante uno specifico piano stralcio sulle fonti rinnovabili, previo parere delle commissioni consiliari competenti.

La Giunta svolge monitoraggio degli impianti e del loro cumulo tramite la piattaforma unica digitale SUER del GSE, per evitare situazioni di straordinaria concentrazione territoriale e per valutare l’impatto della disciplina sulla transizione ecologica e sugli obiettivi di installazione.

A tal fine può consultare i dati delle istanze presentate e dei titoli abilitativi rilasciati o formati, nel rispetto della normativa privacy. Deve inoltre pubblicare ogni anno, in formato aperto, i dati aggregati sull’attuazione della legge.

Disciplina del cumulo degli impianti fotovoltaici a terra e agrivoltaici

Per evitare fenomeni elusivi o sovraccarichi territoriali, due o più progetti presentati dallo stesso soggetto o da soggetto riferibile al medesimo centro d’interessi, ubicati in aree contermini o a meno di 1 km dal perimetro del nuovo progetto, anche in comuni confinanti, sono cumulati e trattati come un’unica istanza, con applicazione del regime amministrativo corrispondente alla potenza complessiva.

Sono esclusi da tale effetto cumulo le comunità energetiche rinnovabili e gli autoconsumatori.

Per i progetti soggetti ad attività libera, se la potenza cumulata con altri impianti nel raggio di 2 km supera la soglia dell’attività libera, si applica la PAS; per i progetti già soggetti a PAS, se il cumulo supera la soglia della PAS, si applica l’autorizzazione unica. Gli impianti sulle coperture non si considerano nel calcolo.

Entro 180 giorni la Giunta deve disciplinare anche la valutazione del cumulo nella medesima area vasta.

Misure di compensazione e riequilibrio ambientale e territoriale

Nel singolo procedimento, l’amministrazione procedente, sentito il comune sede dell’impianto, deve definire un programma di misure di compensazione e riequilibrio finalizzate al miglioramento ambientale, al corretto inserimento paesaggistico e territoriale e alla mitigazione degli impatti, considerando anche l’effetto cumulo.

Per impianti oltre 1 MW, le misure devono prevedere prioritariamente interventi di efficienza energetica a favore del comune territorialmente interessato, compresa l’illuminazione pubblica, e misure per favorire autoconsumo e CER. Le misure possono riguardare anche i comuni interessati dalle opere di connessione.

Il titolo autorizzativo o abilitativo deve stabilire modalità e tempi di attuazione; la mancata realizzazione nei termini, previa diffida, comporta l’applicazione delle sanzioni statali richiamate. Entro 180 giorni la Giunta deve approvare linee guida su progettazione degli impianti fotovoltaici e sulle misure compensative.

Modifiche alla disciplina delle cave e del recupero aree estrattive

La legge modifica la disciplina regionale sulle attività estrattive per consentire, nell’assetto finale dei luoghi, la realizzazione di impianti fotovoltaici autorizzati secondo le procedure statali per le rinnovabili, purché compatibili con l’esercizio estrattivo e con il recupero delle aree.

Per le attività già autorizzate, se il fotovoltaico non è coerente con il progetto originario di recupero, è richiesto un diverso intervento di recupero ambientale di valore almeno pari, da realizzare prima dell’installazione.

Per gli impianti in procedura abilitativa semplificata o in attività libera, se ricadono in aree idonee, la loro realizzazione non è considerata contrastante con gli strumenti urbanistici adottati ed è compatibile con gli strumenti approvati e con i regolamenti edilizi vigenti; lo svincolo delle garanzie fideiussorie è però subordinato anche alla completa e corretta realizzazione dell’impianto nell’area di recupero.

Per aree soggette a piani d’area delle aree naturali protette, il riuso resta vincolato a tali piani; nelle aree della Rete Natura 2000 si applica la disciplina regionale richiamata. La Giunta deve definire le modalità applicative del comma sulla compatibilità urbanistica e sullo svincolo delle garanzie.

Disposizioni transitorie, invarianza finanziaria e urgenza

Le procedure già in corso alla data di entrata in vigore si concludono secondo la disciplina statale e regionale previgente.

L’attuazione della legge non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.

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