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Legge

L.R. Piemonte 12/2026

Disposizioni per la copertura degli oneri derivanti da provvedimenti legislativi di nuova formazione.

Normativa regionaleL.R. Piemonte 12/2026Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Piemonte 14 maggio 2026, n. 12 incrementa di 500.000 euro per il 2026 e per il 2027 i fondi correnti e in conto capitale destinati a nuovi provvedimenti legislativi, coprendo gli oneri con entrate da restituzioni nel 2026 e con una riduzione del fondo di riserva nel 2027. Abroga inoltre un comma della L.R. 7/2026 sul contrassegno ZTL per agenti di commercio ed entra in vigore subito con la pubblicazione.

Copertura finanziaria per provvedimenti legislativi di nuova formazione e abrogazione parziale della L.R. 7/2026

Copertura finanziaria per provvedimenti legislativi di nuova formazione

La legge regionale del Piemonte interviene sul bilancio di previsione finanziario 2026-2028 per rafforzare i fondi destinati a coprire gli oneri derivanti da nuovi interventi legislativi. Introduce inoltre una modifica puntuale a una legge regionale del 2026 e dispone l’entrata in vigore immediata.

Incremento dei fondi per spese correnti e in conto capitale

Per le annualità 2026 e 2027 sono incrementati di euro 500.000,00 ciascuno:

  • i fondi per far fronte agli oneri di parte corrente relativi a provvedimenti legislativi di nuova formazione, iscritti nella missione 20, programma 20.03, titolo 1;
  • i fondi per far fronte agli oneri in conto capitale relativi a provvedimenti legislativi di nuova formazione, iscritti nella missione 20, programma 20.03, titolo 2.

Nel complesso, l’aumento delle dotazioni è pari a euro 1.000.000,00 per ciascuna annualità considerata.

Copertura degli oneri finanziari

La legge individua la copertura degli oneri derivanti dagli incrementi sopra indicati con modalità diverse per ciascun esercizio:

  • per il 2026, mediante iscrizione in entrata, in termini di competenza e di cassa, di somme restituite da amministrazioni pubbliche, nel titolo 3 delle entrate extratributarie, tipologia 500, categoria 50200;
  • per il 2027, mediante riduzione di pari importo delle risorse iscritte nella missione 20, programma 20.01, titolo 1, relativo ai fondi di riserva.

Abrogazione parziale della L.R. 7/2026

La legge abroga il comma 3 dell’articolo 5 della legge regionale 12 marzo 2026, n. 7, relativa all’istituzione del contrassegno unico per le zone a traffico limitato per gli agenti di commercio. Il testo fornito non riporta il contenuto del comma abrogato, ma ne elimina l’efficacia normativa.

Entrata in vigore

La legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 47 dello Statuto regionale e entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.

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