L.R. Piemonte 12/2026
Disposizioni per la copertura degli oneri derivanti da provvedimenti legislativi di nuova formazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Piemonte 14 maggio 2026, n. 12 incrementa di 500.000 euro per il 2026 e per il 2027 i fondi correnti e in conto capitale destinati a nuovi provvedimenti legislativi, coprendo gli oneri con entrate da restituzioni nel 2026 e con una riduzione del fondo di riserva nel 2027. Abroga inoltre un comma della L.R. 7/2026 sul contrassegno ZTL per agenti di commercio ed entra in vigore subito con la pubblicazione.
Copertura finanziaria per provvedimenti legislativi di nuova formazione e abrogazione parziale della L.R. 7/2026
Copertura finanziaria per provvedimenti legislativi di nuova formazione
La legge regionale del Piemonte interviene sul bilancio di previsione finanziario 2026-2028 per rafforzare i fondi destinati a coprire gli oneri derivanti da nuovi interventi legislativi. Introduce inoltre una modifica puntuale a una legge regionale del 2026 e dispone l’entrata in vigore immediata.
Incremento dei fondi per spese correnti e in conto capitale
Per le annualità 2026 e 2027 sono incrementati di euro 500.000,00 ciascuno:
- i fondi per far fronte agli oneri di parte corrente relativi a provvedimenti legislativi di nuova formazione, iscritti nella missione 20, programma 20.03, titolo 1;
- i fondi per far fronte agli oneri in conto capitale relativi a provvedimenti legislativi di nuova formazione, iscritti nella missione 20, programma 20.03, titolo 2.
Nel complesso, l’aumento delle dotazioni è pari a euro 1.000.000,00 per ciascuna annualità considerata.
Copertura degli oneri finanziari
La legge individua la copertura degli oneri derivanti dagli incrementi sopra indicati con modalità diverse per ciascun esercizio:
- per il 2026, mediante iscrizione in entrata, in termini di competenza e di cassa, di somme restituite da amministrazioni pubbliche, nel titolo 3 delle entrate extratributarie, tipologia 500, categoria 50200;
- per il 2027, mediante riduzione di pari importo delle risorse iscritte nella missione 20, programma 20.01, titolo 1, relativo ai fondi di riserva.
Abrogazione parziale della L.R. 7/2026
La legge abroga il comma 3 dell’articolo 5 della legge regionale 12 marzo 2026, n. 7, relativa all’istituzione del contrassegno unico per le zone a traffico limitato per gli agenti di commercio. Il testo fornito non riporta il contenuto del comma abrogato, ma ne elimina l’efficacia normativa.
Entrata in vigore
La legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 47 dello Statuto regionale e entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.
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