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Legge

L.R. Piemonte 11/2026

Modifiche alla legge regionale 7 aprile 2000, n. 34 , in materia di assistenza diabetologica.

Normativa regionaleL.R. Piemonte 11/2026

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge inserisce nella disciplina regionale sull’assistenza diabetologica la possibilità per gli enti del Terzo settore iscritti al RUNTS di svolgere, senza oneri per il SSR, attività di informazione, divulgazione ed educazione dei pazienti presso le strutture della rete diabetologica regionale. Prevede la formazione di volontari esperti e demanda alla Giunta la definizione dei requisiti entro 90 giorni dall’entrata in vigore.

Modifiche all’assistenza diabetologica e coinvolgimento degli enti del terzo settore

Modifiche alla disciplina dell’assistenza diabetologica e ruolo del Terzo settore

La legge regionale 11/2026 interviene sulla legge regionale 7 aprile 2000, n. 34, inserendo una nuova disciplina che valorizza la collaborazione tra Regione, rete dei servizi specialistici di malattie metaboliche e diabetologia ed enti del Terzo settore. L’obiettivo è rafforzare informazione, educazione e supporto rivolti alle persone con diabete, senza nuovi oneri per il servizio sanitario regionale.

Ambito di applicazione e soggetti coinvolti

La nuova previsione riguarda gli enti del Terzo settore:

  • iscritti al RUNTS;
  • operanti nell’ambito della prevenzione, tutela e supporto delle persone affette da diabete.

Tali enti possono svolgere attività presso le strutture territoriali della rete regionale dei servizi specialistici di Malattie metaboliche e Diabetologia, secondo modalità definite da ciascuna struttura.

Attività consentite agli enti del Terzo settore

Gli enti possono svolgere, senza alcun onere diretto o indiretto a carico del Servizio sanitario regionale, attività di:

  • informazione;
  • divulgazione;
  • educazione dei pazienti sulla malattia diabetica.

Le attività comprendono in particolare:

  • produzione e distribuzione di materiale informativo in occasione della Giornata mondiale del diabete e di altri eventi collegati alla patologia;
  • organizzazione di conferenze, convegni e ulteriori iniziative pubbliche;
  • pubblicazione di periodici destinati ai pazienti diabetici, anche in formato digitale.

Volontari esperti e requisiti formativi

Nell’ambito della collaborazione con la rete regionale, gli enti del Terzo settore possono avvalersi di volontari esperti nel supporto alle persone con diabete, individuati tra:

  • pazienti volontari esperti in diabete;
  • genitori o soggetti esercenti la responsabilità genitoriale su un minore affetto da diabete.

Questi soggetti devono essere specificamente formati alla trasmissione delle conoscenze necessarie per la gestione della malattia diabetica. L’attività di volontariato deve comunque svolgersi nel rispetto delle condizioni e modalità stabilite da ciascuna struttura della rete.

Potere regolatorio della Giunta regionale

La Giunta regionale, previo parere della Commissione diabetologica regionale, deve definire con apposito provvedimento:

  • i requisiti dei percorsi formativi;
  • i contenuti della formazione;
  • le modalità di svolgimento della formazione dei volontari indicati dalla legge.

I percorsi formativi devono essere promossi da enti del Terzo settore che, per statuto, svolgono attività nell’ambito della formazione dei volontari e che attestano la frequenza dei soggetti formati.

Termini di attuazione

La Giunta regionale deve adottare il provvedimento attuativo entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge.

Copertura finanziaria

La legge stabilisce una clausola di neutralità finanziaria: dall’attuazione non derivano oneri a carico del bilancio regionale.

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