Sentenza del 30/12/2015 n. 26094 - Corte di Cassazione
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Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Comune perché, in assenza del deposito dell'avviso di ricevimento della raccomandata, non era dimostrata la regolare perfezione della notificazione. È rimasta quindi ferma la sentenza della CTR, favorevole alla contribuente. Non è stata disposta alcuna condanna alle spese, poiché la contribuente non si era costituita.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Il Comune di Roma ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio che aveva confermato l'accoglimento del ricorso della contribuente contro la cartella di pagamento relativa all'imposta sulla pubblicità per l'anno 2001. Il ricorso per cassazione era stato notificato direttamente dal difensore del Comune mediante raccomandata, ma agli atti risultava depositata soltanto la prova della spedizione e non l'avviso di ricevimento.
Norme richiamate
Principi processuali sulla notificazione del ricorso per cassazione a mezzo posta
Chi notifica direttamente il ricorso per cassazione tramite raccomandata deve depositare l'avviso di ricevimento, necessario per dimostrare il perfezionamento della notificazione. La sola ricevuta di spedizione non è sufficiente.
Cass. sez. tributaria n. 426 del 2013
Richiamata come precedente secondo cui la mancata produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata comporta l'inammissibilità del ricorso per cassazione.
Cass. sez. I n. 8223 del 2012
Richiamata a conferma del principio per cui la prova della sola spedizione non dimostra il perfezionamento della notificazione del ricorso.
Massime di principio
- Nei giudizi di cassazione, quando la notificazione è effettuata direttamente dal difensore mediante servizio postale, è essenziale conservare e depositare l'avviso di ricevimento: la ricevuta di spedizione da sola non basta.
- La mancata prova del perfezionamento della notificazione può comportare l'inammissibilità del ricorso senza esame dei motivi di merito.
- Gli adempimenti formali e documentali del processo di cassazione sono rigorosi; anche un ricorso potenzialmente fondato può essere vanificato da un difetto nella notificazione.
- Se la parte intimata non si costituisce, l'eventuale dichiarazione di inammissibilità del ricorso non comporta necessariamente una condanna alle spese.
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