Cassazione Penale, Ordinanza n. 04084/2025 del 30/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso una sentenza della corte di appello resa a norma dell'art. 599-bis c.p.p., cioè in sede di concordato in appello. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che il ricorrente censurava il difetto di motivazione in ordine alla responsabilità dell'imputato e lamentava la mancata verifica della insussistenza di una causa di non punibilità ex art. 129 c.p.p. La Corte di cassazione ha ritenuto tali doglianze non proponibili contro una sentenza pronunciata ex art. 599-bis c.p.p., poiché il sindacato di legittimità è limitato ai soli vizi relativi alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero e alla difformità della decisione del giudice rispetto all'accordo.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che esso era stato proposto avverso una sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. fuori dei casi consentiti. Ha precisato che, in tema di concordato in appello, il ricorso per cassazione è ammissibile solo se investe la formazione della volontà della parte di accedere al concordato, il consenso del pubblico ministero o il contenuto difforme della pronuncia del giudice; sono invece inammissibili le censure sulla motivazione della responsabilità e sulla mancata verifica di cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p. Conseguentemente, ha disposto la procedura semplificata non partecipata e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 599-bis c.p.p.
la sentenza resa a seguito di concordato in appello è impugnabile in cassazione soltanto per vizi relativi alla formazione del consenso, al consenso del pubblico ministero e alla difformità tra accordo e decisione del giudice
art. 129 c.p.p.
la deduzione della mancata verifica delle cause di non punibilità non è proponibile come motivo di ricorso avverso sentenza ex art. 599-bis c.p.p., secondo la Corte
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
consente la declaratoria di inammissibilità con procedura semplificata e non partecipata
art. 616 c.p.p.
alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- Avverso la sentenza emessa in sede di concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. il ricorso per cassazione è ammissibile solo per censure che riguardino la genesi del consenso, il consenso del pubblico ministero o la corrispondenza tra accordo e decisione del giudice.
- Sono inammissibili le doglianze che attengono alla motivazione sulla responsabilità dell'imputato o alla mancata verifica officiosa delle cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p. quando la decisione deriva da concordato in appello.
- L'inammissibilità del ricorso può essere dichiarata con procedura semplificata e non partecipata, con conseguente condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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