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Cassazione Penale, Ordinanza n. 18500/2026 del 22/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Nel procedimento definito con sentenza ex art. 444 c.p.p. il giudice aveva applicato a due imputati la pena di anni uno, mesi dieci di reclusione ed euro 1.000 di multa ciascuno, in relazione a più episodi ritenuti in continuazione e qualificati, rispettivamente, come furto aggravato in concorso, rapina aggravata in concorso e furto in abitazione aggravato in concorso, nonché come lesioni aggravate in concorso. Avverso la sentenza di patteggiamento i due imputati, tramite il medesimo difensore, proponevano ricorso per cassazione deducendo un unico motivo: la mancata pronuncia, da parte del giudice, della sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., ossia l'omesso rilievo di una causa di evidenza liberatoria ostativa all'applicazione della pena concordata.

La decisione

La Corte ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, non sia proponibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento quando si censuri l'omessa valutazione delle condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. In tali casi la Corte provvede con ordinanza de plano ex art. 610, comma 5-bis, c.p.p. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    sentenza ex art. 444 cod. proc. pen.

    richiama il rito del patteggiamento su richiesta delle parti e con consenso del pubblico ministero.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    rito de plano ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.

    consente la definizione in camera di consiglio con ordinanza de plano quando il ricorso sia inammissibile nei casi previsti.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    è da ritenersi inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

    esclude l'ammissibilità del ricorso per cassazione contro il patteggiamento se si deduce soltanto l'omessa applicazione dell'art. 129 c.p.p.

  • art. 129 c.p.p.

    sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

    norma invocata dai ricorrenti come base per ottenere una declaratoria liberatoria, ma non azionabile con tale motivo contro il patteggiamento.

  • art. 616 c.p.p.

    condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila

    disciplina le conseguenze economiche dell'inammissibilità del ricorso, comprese le spese e la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

  • artt. 110, 624, primo comma, in relazione all'art. 625, nn. 4 e 5, c.p.

    capo 1: furto aggravato in concorso.

  • artt. 110, 628, secondo e terzo comma, n. 1, c.p.

    capo 2: rapina aggravata in concorso.

  • artt. 624-bis, primo e secondo comma, in relazione all'art. 625, n. 5, c.p.

    capo 2: furto in abitazione aggravato in concorso.

  • artt. 110, 61 n. 2, 576, 582, 585 c.p.

    capo 3: lesioni personali aggravate in concorso, con aggravante teleologica/connessione secondo la contestazione riportata nel testo.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso una sentenza di patteggiamento quando il motivo deduca soltanto l'omessa valutazione, da parte del giudice, delle condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.
  • In presenza di una censura non consentita dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., la Corte di cassazione può definire il ricorso con ordinanza de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata anche in relazione ai profili di colpa emergenti dall'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

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