Cassazione Penale, Ordinanza n. 16168/2025 del 29/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che era stato proposto avverso una sentenza di applicazione della pena per motivi diversi da quelli consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La persona sottoposta a giudizio ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del Tribunale che aveva definito il procedimento con applicazione della pena. Dalla ordinanza emerge che il ricorso non era fondato su motivi consentiti contro una sentenza di patteggiamento, ma su censure diverse da quelle ammissibili nel regime speciale previsto dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. La Corte ha quindi ritenuto che il mezzo di impugnazione fosse inammissibile per difetto di specificità e di legittimazione oggettiva del motivo proposto rispetto al tipo di sentenza impugnata. Non sono indicati i capi sostanziali della imputazione, né i singoli motivi articolati nel ricorso.
Norme richiamate
motivi diversi da quelli consentiti
Contro la sentenza di applicazione della pena l'impugnazione è ammessa solo nei limiti stabiliti dalla norma; un ricorso fondato su censure estranee a tali limiti è inammissibile.
Massime di principio
- Avverso la sentenza di applicazione della pena sono proponibili solo i motivi di ricorso espressamente consentiti dalla disciplina speciale; ogni censura eccedente tali limiti determina l'inammissibilità del ricorso.
- Il controllo di legittimità sulla sentenza di patteggiamento è rigidamente circoscritto e non può essere utilizzato per introdurre questioni non ammesse dal regime dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
- In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, ricorrendone i presupposti, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
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